Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10054 del 27/04/2010
Cassazione civile sez. III, 27/04/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10054
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1497-2006 proposto da:
D.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato
NARDONE LORENZO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAS RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ S.P.A. (OMISSIS),in persona
dei legali rappresentanti Dr. R.G. e Dr.ssa M.R.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio
dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta
delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
R.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1092/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
Sezione 3^ CIVILE, emessa il 11/02/2005, depositata il 08/07/2005,
R.G. N. 1280/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/03/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;
udito l’Avvocato ELISABETTA NARDONE per delega dell’Avvocato LORENZO
NARDONE;
udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo che ha concluso per rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verbania R.A. per sentirlo condannare, nella misura di L. 400.000.000, al risarcimento dei danni che dichiarava di aver subito a vario titolo ed in particolare per aver perso la banca dati del suo computer a seguito del tentativo del convenuto di installare nello stesso una particolare scheda elettronica.
Il R., contestate le avverse deduzioni, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la RAS. Quest’ultima, confermando nel merito le tesi del convenuto, negava l’operatività della copertura assicurativa in quanto a suo avviso l’evento dannoso era qualificabile come “fatto della vita privata”.
Con sentenza del 20.10.2003 il Tribunale di Verbania respingeva la domanda attrice e condannava il D. alle spese di lite nei confronti del convenuto, compensando quelle con la RAS. Proponeva appello D.A..
R.A. chiedeva il rigetto del gravame così come la Ras che, in via incidentale, domandava di dichiarare infondata la domanda proposta nei suoi confronti.
La Corte d’Appello di Torino respingeva l’Appello principale e quello incidentale; condannava D.A. a rimborsare ad R. A. le spese del grado; dichiarava interamente compensate le spese fra il R. e la Ras.
Proponeva ricorso per cassazione A.D..
Resisteva la RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. con controricorso e memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso D.A. denuncia “ILLEGITTIMITA’ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE ex art. 360 c.p.c., n. 5”.
Sostiene parte ricorrente che l’impugnata sentenza non ha fornito adeguata motivazione del rigetto dell’appello; ha proceduto ad una erronea e contraddittoria valutazione di tutte le emergenze istruttorie di primo grado; ha omesso di motivare la non concessione di una nuova C.t.u. nonchè il mancato accoglimento di tutte le istanze istruttorie già avanzate in primo grado. Lamenta ancora il ricorrente la mancata convocazione delle parti per presenziare alla fase peritale suppletiva di primo grado.
Il motivo è interamente fondato su valutazioni di fatto, anche di carattere strettamente tecnico-informatico e, come tale, non può avere accesso in sede di legittimità. Questa Corte infatti non può sindacare, se non sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logica, le valutazioni delle risultanze probatorie, ed in specie della Ctu, effettuate dal Giudice di merito. Ma sotto tali profili la motivazione dell’impugnata sentenza risulta senz’altro congrua, mentre nulla di contraddittorio o di illogico si evidenzia nel suo iter argomentativo.
Con un’ultima censura del motivo in esame, parte ricorrente lamenta infine che l’impugnata sentenza non si è soffermata sulla mancata convocazione delle parti per presenziare alla fase peritale suppletiva di primo grado.
Anche tale censura è infondata.
Si deve infatti osservare che in tema di consulenza tecnica d’ufficio, l’obbligo di comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali di cui agli art. 194 c.p.c., comma 2 e art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1, non riguarda le indagini successive, in relazione alle quali incombe alle parti l’onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi (Cass., 2 marzo 2004, n. 4271).
Peraltro, l’omissione (anche di una) di simili comunicazioni induce la nullità della consulenza stessa soltanto qualora, con riguardo alle circostanze del caso concreto, essa abbia pregiudicato il diritto di difesa per non essere state le parti anzidette poste in grado di intervenire alle operazioni, onde la riferita nullità non si verifica qualora risulti che le medesime parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all’indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti (Cass., 7 aprile 2006, n. 8227).
A tali criteri risulta essersi attenuta, seppur implicitamente, la Corte d’Appello che ha escluso l’esistenza di valide ragioni per disporre la rinnovazione della consulenza tecnica.
Con il secondo motivo il D. denuncia “ILLEGITTIMITA’ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO ex art. 360 c.p.c., n. 3 IN RIFERIMENTO ALL’APPLICAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI RELATIVE ALLA FASE ISTRUTTORIA ED AL DIRITTO ALLA DIFESA”.
Ad avviso di parte ricorrente il Giudice d’Appello non ha tenuto conto di due aspetti decisivi della fase istruttoria di primo grado ed in specie sia di quello relativo alla prova testimoniale, sia di quello relativo alla inadeguatezza della C.t.u.. Quanto al primo, in particolare, il ricorrente lamenta che non sono stati sentiti i testi da esso indicati; quanto al secondo sostiene la necessità di una nuova indagine tecnica.
Il motivo non può essere accolto.
In primo luogo infatti, quanto alle prove testimoniali, si rileva che parte ricorrente non ha adempiuto l’onere, posto a pena di inammissibilità del ricorso, se non di trascrivere i relativi capitoli, almeno di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che formavano oggetto della disattesa istanza istruttoria, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti difensivi del pregresso giudizio di merito (Cass., 12 giugno 2006, n. 13556).
Quanto poi alla necessità di una nuova consulenza tecnica d’ufficio, la sentenza impugnata ha ampiamente e persuasivamente motivato sulle ragioni che inducono a disattendere tale richiesta (v. sentenza, pagg. 12/15), si che le doglianze al riguardo avanzate si rivelano infondate.
In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato e le spese del processo di cassazione poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del processo di cassazione che liquida in complessivi Euro 5.200,00 dicasi cinquemiladuecento di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010