Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10054 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10054 Anno 2014
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POTENZA ANIMA, rappresentata e difesa dall’avv. Mario L. Maci

ed elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Francesco
Carluccio alla via Cicerone n. 44;

X54?
t3
AGENZIA DELLE ENTRATE

ricorrente

contro
in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n.
12;
– contracionrrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Puglia n. 30/23/08, depositata il 14 febbraio 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26 settembre 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
uditi l’avv. Mario L. Maci per la ricorrente e l’avvocato
dello Stato Gianna Galluzzo per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Affilio Sepe, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Data pubblicazione: 09/05/2014

Tributi – morte
del contribuente
erede – qualità
assunzione

h

SVOIGUIRTIO DEL PROCESSO

Antonia Potenza propone ricorso per cassazione, affidato ad
un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione
tributaria regionale della Puglia che ne accoglieva l’istanza di
revocazione della originaria decisione d’appello, confermando
tuttavia la legittimità della cartella di pagamento emessa a
seguito della sentenza di primo grado resa sul ricorso di Antonio
Quaranta avverso l’accertamento dei redditi per il 1993,

Quaranta.
Il giudice della revocazione riteneva infatti tardivo,
rispetto alla data di decesso del Quaranta, l’inventario
presentato dalla contribuente, affermando che ella aveva agito
nel giudizio sull’accertamento del reddito del marito come
normale erede, avendolo riassunto alla sua morte ed essendosi
esplicitamente dichiarata moglie ed erede, sicché non rilevavano
le argomentazioni svolte per difendere la propria posizione e
dichiararsi estranea o parzialmente coinvolta nella successione.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
MDTIVI ttIADECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso, denunciando violazione
degli artt. 17 della legge n. 114 del 1977 e 489 cod. civ.,
nonché mancanza o totale contraddittorietà della motivazione, la
Potenza censura la decisione perché, assumendo come premessa per
l’inapplicabilità del disposto dell’art. 489 cod. civ. la pretesa
ed insussistente qualità di obbligato solidgle del coniuge
chiamato all’eredità, avrebbe erroneamente escluso il
prolungamento dei termini ai fini della redazione dell’inventario
pur in presenza di minori.
Il ricorso è infondato.
La Commissione regionale, infatti, ha accolto l’istanza di
revocazione della contribuente, na non anche la domanda prospettata come conseguente alla revoca della sentenza basata
sulla mancata produzione dell’inventario, che invece era inserito
nel fascicolo – dì dichiarare perciò l’illegittimità della
cartella impugnata.
E ciò in quanto ha accertato che l’inventario era tardivo,
essendo stato presentato il 20 settembre 2001, oltre il termine

2

riassunto alla morte di questo dalla contribuente, coniuge del

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 2o/4/1986
N. 131 TAB. ALL B. – N. 5
MATERIA TRUN
di tre mesi, fissato dall’art. 485, coma primo, cod. civ., daT
decesso del dante causa, risalente al 7 aprile 2001; Che “dalla
documentazione agli atti risulta che i beni indicati
nell’inventario erano già in possesso della parte”; e che
pertanto la Potenza andava considerata, a norma del comma terzo,
“erede puro e semplice”, qualità del resto assunta già in sede di
riassunzione del giudizio – come “‘moglie ed erede” – promosso dal

quindi prive di fondamento, non essendo pertinente alla
fattispecie la disciplina della dichiarazione congiunta dei
coniugi di cui all’art. 17 della legge n. 114 del 1977, cui nella
motivazione la sentenza impugnata non fa alcun cenno, affermando
invece che “il coniuge essendo responsabile solidale era
obbligato all’osservanza dei termini” per la presentazione
dell’inventario, con evidente richiamo al primo camma dell’art.
65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a tenore del quale “gli
eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui
presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante
causa”.
Quanto poi “al prolungamento dei termini ai fini della
redazione dell’inventario in presenza di minori chiamati
all’eredità”, è sufficiente ricordare che la disciplina dell’art.
489 cod. civ. è dettata per i Chiamati all’eredità minori, o
comunque incapaci, e non si estende ai loro rappresentanti che
per avventura siano chiamati in proprio.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del
giudizio, liquidate in euro 6.000, oltre alle spese prenotate a
debito.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA.

Così deciso in Roma il 26 settembre 2013

IL

Il Consigliere estensore

– 9 MAS

coniuge avverso l’atto impositivo.
Le censure formulate nei confronti della decisione appaiono

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