Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10054 del 06/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 06/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 06/05/2011), n.10054
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18654/2009 proposto da:
P.P.E.E. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato MANZI LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato
TASCIONE Arnaldo, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 45/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di MILANO del 16.4.08, depositata il 16/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano
n. 45/34/2008, depositata il 16.6.2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
5.4.2011 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:
La CTR di Milano ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di P.P.E.E. – appello proposto contro la sentenza n. 15/42/2007 della CIP di Milano – confermando l’avviso di accertamento ai fini IRPEF – IVA ed IRAP per l’anno 1999 emesso sulla premessa che il reddito dichiarato dal contribuente (esercente l’attività di avvocato) era risultato incongruo all’applicazione dei “parametri” fissati ex lege.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa) che il contribuente, nella fase del contraddittorio, non aveva assolto all’onere posto a suo carico dalla legge, fornendo la prova che l’attività esercitata non abbia avuto – nel periodo in considerazione – in ordinario svolgimento a causa di oggetti ve ed anomale condizioni (nella specie, l’invocato trasferimento di residenza da (OMISSIS) a (OMISSIS) nel febbraio dell’anno 1999).
Il P. ha interposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di censura.
L’Agenzia si è costituita con controricorso.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1.
Infatti, il motivo di censura introdotto in ricorso (privo di rubrica alcuna) non solo non identifica il preciso motivo di critica avverso la decisione di merito, tra quelli ammissibili ex art. 360 c.p.c. (e perciò neppure il tipo di vizio che sarebbe addebitabile alla pronuncia impugnata) ma non è provvisto neppure di quel conclusivo “motivo di diritto o di quella “indicazione riassuntiva e sintetica”, entrambi costituenti un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, che. ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., Sez. un., n. 20603 del 2007 e Cass. n. 8897 del 2008). deve corredare il motivo con cui si lamentino – rispettivamente – violazione di legge o vizi di motivazione.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per ragione di inammissibilità.
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato.
che le spese di lite posso essere regolate in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011