Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10053 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. III, 27/04/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sui ricorso 1478-2006 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA S. PELLICO 44, presso lo studio dell’avvocato CARONI

FABIANI ACHILLE, rappresentate e difeso dall’avvocato LANCIONE ANGELO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MEI EAURORA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 950/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 13/7/2004, depositata il 17/11/2004, R.G.N. 1364/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato ANTONIO GRAZIANI per delega dell’Avvocato ANGELO

LANCIONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo D.L.R., D.D.L. e la Meie Assicurazioni s.p.a. affinchè venissero condannati in solido, in suo favore, al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a seguito di un incidente stradale, quantificati in L. 91.979.157, oltre accessori.

Si costituiva la Meie Assicurazioni mentre rimanevano contumaci D. D. e D.L..

La Meie riconosceva l’esclusiva responsabilità del proprio assicurato D.L., ma contestava l’entità del risarcimento richiesto dall’attore.

Con sentenza del 31 ottobre 2001 il Tribunale rigettò la domanda della maggior somma richiesta dall’attore, oltre quelle già versate dalla Meie.

Proponeva appello il C..

Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

La Corte d’Appello di L’Aquila rigettava l’appello, ritenendo – per quanto ancora interessa – che il danneggiato, lavoratore autonomo, non avesse provato di aver subito alcun danno patrimoniale in conseguenza dell’invalidità temporanea (venti giorni di invalidità assoluta e trenta d’invalidità temporanea) non risultando dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (dal medesimo danneggiato prodotta) il volume d’affari realizzato nel mese di agosto (nel quale cadeva l’invalidità temporanea assoluta) normalmente dedicato alle ferie.

Proponeva ricorso per cassazione C.A. mentre parte intimata non svolgeva attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico mezzo d’impugnazione parte ricorrente denuncia “Violazione di legge – art. 360 c.p.c., n. 3 – Errata e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 cod. civ. in riferimento al D.L. n. 857 del 1976, art. 4. Mancato riconoscimento del danno patrimoniale per falsa interpretazione e/o applicazione di norme di legge. Risarcibilità del danno patrimoniale e sua determinazione e liquidazione ai sensi del D.L. n. 857 del 1976, art. 4, comma 1”.

Sostiene parte ricorrente di aver ampiamente dimostrato di aver subito un danno di natura patrimoniale in conseguenza dell’accertata impossibilità di svolgere la propria attività di lavoratore autonomo, non valendo ad escludere l’esistenza di tale danno la circostanza che l’invalidità assoluta si sia verificata in un periodo destinato normalmente alle ferie.

Il motivo è fondato.

Non essendo in discussione tra le parti che il danneggiato svolgesse attività di lavoratore autonomo, il mancato esercizio di tale attività (almeno durante i giorni, di assoluta invalidità), con presumibile conseguente ripercussione sul reddito, deve ritenersi altrettanto certo, mentre la circostanza che quel periodo sarebbe stato dedicato alle ferie, oltre che del tutto ipotetica (potendosi con eguale e anzi maggior fondamento presumersi che le ferie siano state godute successivamente), appare del tutto irrilevante essendo contrario ai principi che il mancato godimento del diritto alle ferie (sostituito, in ipotesi, dalla degenza per invalidità assoluta) debba giovare al danneggiante. D’altro canto, quando il legislatore – con norma speciale applicabile all’assicurazione obbligatoria RCA – indica, come parametro cui commisurare il danno patrimoniale derivante ad un lavoratore autonomo da inabilità temporanea, il reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini IRPEF nei tre anni precedenti (D.L. n. 857 del 1976, art. 4, comma 1 come conv. in L. n. 39 del 1977), non intende affatto prescrivere che il reddito cui commisurare il risarcimento sia quello corrispondente ai medesimi giorni dell’anno nei quali v’è stata inabilità, bensì indica un criterio di quantificazione, di applicazione non meccanica che, nel caso di specie, postula che sulla base del reddito annuo si stabilisca la media del reddito giornaliero che si presume mancato a seguito dell’inabilità. E’, infine, appena il caso di rilevare che la norma speciale sopra citata non impone affatto al lavoratore autonomo di produrre le dichiarazioni dei redditi del triennio precedente, bastando al riguardo anche la produzione di una sola dichiarazione, purchè riferita al triennio, essendo la previsione di tale più ampio periodo dettata nell’interesse del solo lavoratore.

Conclusivamente, il ricorso dev’esser accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio della causa ad altra corte d’appello che deciderà, sulla pretesa del ricorrente al risarcimento del danno derivatogli da inabilità temporanea, alla luce dei principi sopra cennati, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Ancona.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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