Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10053 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.20/04/2017),  n. 10053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6357-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.C.I.P. SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3540/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 31/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione dell’INPS, in proprio e quale procuratore della SCIP s.r.l. avverso l’avviso di liquidazione, relativo ad imposte di registro, ipotecarie e catastali, a seguito di sentenza ex art. 2932 c.c. per l’anno 2009;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che la condizione costituita dal “previo versamento del prezzo” non avrebbe potuto ritenersi meramente potestativa.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico, complesso motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3 e art. 37, e art. 2932 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe commesso una serie di errores in iudicando, avendo distinto la condizione potestativa da quella meramente potestativa, sulla base della valutazione circa la serietà dei motivi retrostanti, piuttosto che della natura degli interessi coinvolti, non avendo considerato la funzione antielusiva della previsione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3 e la specialità di detta disposizione rispetto alla disciplina civilistica;

che la società intimata non ha resistito;

che il motivo è fondato;

che, in materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, trovando applicazione il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 13, art. 27 alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell’acquirente, poichè la controprestazione, ossia il pagamento del prezzo, è già stata seriamente offerta dall’acquirente all’atto dell’introduzione del giudizio (Sez. 5, n. 18006 del 14/09/2016; Sez. 5, n. 21625 del 23/10/2015; Sez. 5, n. 16818 del 24/07/2014); che deve dunque procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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