Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10053 del 15/04/2021
Cassazione civile sez. II, 15/04/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 15/04/2021), n.10053
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25834-2019 proposto da:
E.W., rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI AUTIERO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3297/2019 della CORTE D’APPELLO di 2020
VENEZIA, depositata il 07/08/2019;
2469 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 05/11/2020 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO.
Fatto
RILEVATO
che:
è stata impugnata da E.W., cittadino (OMISSIS), la sentenza n. 3297 della Corte di Appello di Venezia.
Il ricorso è fondato su un motivo e non è resistito con controricorso.
Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale (Ndr: testo originale non comprensibile).
La Commissione rigettava l’istanza.
L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Venezia.
Quest’ultimo respingeva il ricorso.
Avverso la decisione del Tribunale di prima istanza l’odierno ricorrente interponeva appello a sua volta rigettato con la decisione oggetto del ricorso in esame.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1.- Con il motivo del ricorso si lamenta una pretesa “omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio risultante dagli atti di causa ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 con riferimento al difetto della protezione umanitaria”.
Il motivo è svolto a mezzo di una serie di argomentazioni incentrate tutte in una serie di proprie valutazioni, senza confronto ed incisione sulla ratio decidendi del provvedimento gravato.
Parte ricorrente non dice ed allega quale specifico fatto decisivo non sia stato valutato e quando prima abbia dedotto il fatto di cui lamenta l’omessa valutazione.
Quest’ultima, in ogni caso, non può dedursi dalla mera contrapposizione della propria ricostruzione dei fatti rispetto a quella di cui alla decisione oggetto del ricorso.
Il noto principio della vincolatività della critica nei confronti della sentenza impugnata con ricorso per cassazione è, quindi, del tutto obliterato nella fattispecie in esame.
Il motivo è, pertanto, inammissibile.
2.- Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile.
3.- Nulla va statuito quanto alle spese del giudizio stante il mancato svolgimento di difese da parte dell’Amministrazione intimata.
4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1, comma 1 quater se dovuto.
PQM
LA CORTE
dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021