Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10053 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10053 Anno 2014
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: GRECO ANTONIO

Condono – Sicilia
orientale – sisma
del 1990

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n.
12;

Ar
HOTEL PARK NETTUND spa,

Data pubblicazione: 09/05/2014

ricorrente

contro
rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo

Taranto ed elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Sergio
Tropea e l’avv. Vincenzo Primavera alla via Casetta Mattei n.
239;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Sicilia n. 20/34/08, depositata il 31 gennaio 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26 settembre 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
uditi l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per la
ricorrente e l’avv. Vincenzo Taranto per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per

il

rigetto del ricorso.

~Immo

DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Sicilia che, rigettandone
l’appello, ha confermato l’annullamento della cartella di
pagamento emessa a seguito della liquidazione della dichiarazione
dei redditi per il 1991 della spa Hotel Park Nettuno, e relativa

rivalutazione dei beni immobili e conseguenti sanzioni, e ciò in
quanto tale tributo era compreso fra quelli per i quali con
l’ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, e successive
proroghe, era stato sospeso il termine per gli adempimenti ed i
versamenti, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi
nella Sicilia orientale il 13 dicembre 1990.
Il giudice d’appello ha inoltre ritenuto che la
contribuente, avvalendosi dei benefici previsti dalle normative
che si erano succedute aveva definito la propria vicenda mediante
il versamento del 10% dell’imposta dovuta, il che corrispondeva
esattamente a quanto disposto, come rilevato dal giudice di primo
grado, con l’art. 9, coma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, per i soggetti colpiti dal sisma del 1990, cui era
riconosciuta la possibilità di effettuare la definizione
automatica in relazione agli anni 1990, 1991 e 1992.
La società contribuente resiste con controricorso,
illustrato con successiva memoria.

Nomi

DELLA DECISICNE

Con il primo motivo l’amministrazione denuncia la
violazione dell’art. 25 della legge n. 413 del 1991, dell’ord. n.
2057/90, e successive modificazioni, e dell’art. l del d.m.
31/07/93, assumendo che la sospensione del pagamento
dell’imposta sostitutiva in esame non rientrerebbe nelle
previsioni agevolative connesse al sisma del 1990.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 19
del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 9, coma 17, della legge
n. 289 del 2002, in relazione al rimborso dell’imposta
sostitutiva integralmente versata accordato in sede di
riconoscimento dell’operatività del condono nella fattispecie.

2

all’asso versamento dell’imposta sostitutiva sulla

Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione con
riguardo alla disposta restituzione di quanto versato.
I primo motivo è infondato, in quanto con l’ordinanza del
Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21
dicembre 1990, n. 2057, in relazione al sisma della Sicilia
orientale del 13 dicembre 1990 fu disposta all’art. 1 la
sospensione – oltre che dei termini per gli adempimenti connessi
al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza
adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria,

civilistica

ed amministrativa non espressamente sopra previsti,

ivi

compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed
assimilate, nei confronti di pubbliche amninistrazioni e di enti
pubblici anche agli effetti dall’accertamento e della
riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali”. La
formula utilizzata, “termini anche processuali relativi agli
adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria”, è di tale
ampiezza da non lasciare spazio a dubbi interpretativi circa la
sua riferibilità alla generalità dei tributi, compresa quindi
l’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRPEG e dell’ILOR prevista
dall’art. 25 della legge 30 dica-apre 1991, n. 413.
E’ infondato anche il secondo motivo, atteso che con il
coma 17 dell’art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai
soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che
interessò la Sicilia orientale, individuati sulla base dell’art.
3 dell’ordinanza del 21 dicembre 1990 di cui si è appena
discorso, e “destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia
di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e
contributi”, fu consentito di definire in modo automatico la
posizione relativa agli anni 1990, 1991, come per il caso in
esame, e 1992.
In proposito, e segnatamente in ordine al rimborso di
quanto eventualmente già versato, questa Corte ha chiarito come
“in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione
automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991
e 1992, prevista dall’art. 9, coma 17, della legge n. 289 del
2002, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16
dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e

3

sociale – dei “termini, anche processuali, relativi agli

Siracusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi
non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento
del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di
chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di
quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto
dell’intervento normativo citato, cui va riconosciuto il
carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, tale da
rendere quanto già versato non dovuto ex post” (Cass. n. 9577 del

sanatoria generalmente non comporta la possibilità di ottenere
rimborsi dallo Stato, poiché si tratta di disposizione
rispondente ad una logica del tutto particolare e diversa
rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria, che mira ad
indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi” (Cass. n.
12083 del 2012 e n. 10242 del 2013).
Il terzo motivo, con il quale viene denunciato vizio di
motivazione, è inammissibile, perché privo della chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni
per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende
inidonea a giustificare la decisione, come prescritto dall’art.
366 bis cod. proc. civ.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del
giudizio, liquidate in euro 5.000, oltre ad euro 200 per esborsi
ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2013
Il Consigliere estensore

2012 e n. 20641 del 2007), ed “in deroga al principio per cui la

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