Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10053 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 06/05/2011), n.10053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,

ope legis;

– ricorrente –

contro

P.W., W.C., SOCIETA’ LOBIS ALOIS & C.

SAS in persona del legale rappresentante pro tempore, V.

G., K.R., tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell’avv. VOLTAGGIO

Paolo, che li rappresenta e difende unitamente all’avv. MAURIZIO

AGOSTINELLI, giusta mandato a margine della seconda pagina del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,

ope legis;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la decisione n. 4771/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

CENTRALE di ROMA del 9.11.04, depositata il 06/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

avverso la ordinanza di estinzione della Commissione Tributaria

Centrale n. 4771/11/2008 depositata il 6.6.2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

5.4.2011 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati.

Osserva:

La CT Centrale ha dichiarato estinto il processo promosso da Intendenza di Finanza di Bolzano nei confronti di “Lobis Alois & C. sas + altri 14 – processo promosso con ricorso contro la sentenza n. 765/01/1991 della CT di secondo grado di Bolzano- nel quale si contro verteva “silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso prodotte all’Intendenza di Finanza Bolzano”. istanze aventi ad oggetto il rimborso di ILOR ed ILOR addizionale versata in relazione al reddito prodotto con l’esercizio di attività di agente di commercio o intermediario.

La predetta CTR ha motivato la decisione (adottata con ordinanza) sulla scorta della “nota dell’Agenzia delle Entrate di Bolzano n. 52557 del 30.10.2004, dalla quale risulta che la controversia in oggetto è stata definita a richiesta del contribuente, con l’applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 413 del 1991”, e “ritenuto che tale definizione comporta l’estinzione del processo”, ha dichiarato “estinto il giudizio”.

L’Agenzia delle Entrate ha interposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Gli intimati si sono costituiti con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

La Agenzia ricorrente ha depositato atto di controricorso a ricorso incidentale. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnati allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – possono essere riuniti e definiti ai sensi dell’art. 375 c.p.c., per ragione di inammissibilità.

Infatti, quanto al ricorso principale, la unica ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata è stata criticata esclusivamente con il quarto motivo di censura (rubricato come “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”) a sostegno del quale non è stato prodotto in questo grado di giudizio, e neppure è stato compiutamente identificato in relazione a contenuto e modalità di sua produzione nel giudizio di merito, il documento-atto processuale (“nota dell’Agenzia delle Entrate di Bolzano n. 52557 del 30.10.2004”) in ragione del quale è stato adottato il provvedimento di estinzione e che si assume essere stato inidoneamente qualificato e fonte del vizio di ultrapetizione valorizzato in questa sede.

Ciò determina violazione sia dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che dell’art. 366, n. 6, ed è ragione di inammissibilità della censura. alla luce della ribadita giurisprudenza di questa Corte:

“Per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (che si estende anche al controricorso), allorquando si denunzia una violazione o falsa applicazione di norme processuali, la parte ricorrente è onerata ad indicare gli elementi fattuali condizionanti l’ambito di operatività di detta violazione, con la conseguenza che ove sì asserisca la mancata valutazione di atti documentali è necessario procedere alla trascrizione integrale dei medesimi o dei loro essenziale contenuto a fine di consentire il controllo della decisività delle operate deduzioni unicamente sulla base del solo ricorso (o del controricorso), senza che la Corte di legittimità possa ricorrere ad ulteriori indagini integrative” (Cass. Sez. L. Sentenza n. 4840 del 07/03/2006).

Inoltre: “Con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, ad integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (ma la stessa cosa dicasi quando la valutazione dev’essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio ai sensi dell’art. 360, n. 3 o di un vizio integrante error in procedendo ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 di detta norma), la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, è necessario non solo che tale contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità essa è rinvenibile. L’esigenza di tale doppia indicazione, in funzione dell’autosufficienza, si giustificava al lume della previsione del vecchio n. 4 dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, che sanzionava (come, del resto, ora il nuovo) con l’improcedibitità la mancata produzione dei documenti fondanti il ricorso, producibili (in quanto prodotti nelle fasi di merito) ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 1” (Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 12239 del 25/05/2007).

Tutte le residue censure formulate dalla parte ricorrente principale appaiono prive di attinenza alla ratio decidendi esclusiva adottata dal giudice del merito e sono perciò senz’altro inammissibili, alla luce della pacifica giurisprudenza di questa Corte: “La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 4. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate, fin applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo del ricorso di una società di persone, con cui, nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di rettifica del reddito di partecipazione, si censurava la sentenza emessa in un altro giudizio, avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di rettifica del reddito dichiarato dalla società, e richiamata nella sentenza impugnata dal socio)” (Cass. Sez. 5. Sentenza n. 17125 del 03/08/2007).

Quanto – infine – al ricorso incidentale, l’inammissibilità dell’unico motivo di censura deriva dal fatto stesso della carenza di motivi riferibili ai paradigmi dell’art. 360 c.p.c. (art. 375 c.p.c., n. 5) e dalla carenza di una domanda di riforma della sentenza impugnata, limitata com’è la censura alla richiesta di una “correzione della motivazione”.

Pertanto, si ritiene che la controversia possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità sia del ricorso principale che del ricorso incidentale.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti: che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, i ricorsi vanno rigettati.

che le spese di lite posso essere regolate in base al criterio della compensazione, attesa la soccombenza reciproca.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

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