Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10052 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 28/05/2020), n.10052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33625-2018 proposto da:

C.K., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCO SACHETTI

125, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA STILLITANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CASSARINO;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (OMISSIS), in persona del

Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (OMISSIS),

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona dei rispettivi Ministri

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA (OMISSIS), in persona del Rettore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

22, presso lo studio dell’avvocato IGOR TURCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCENZO REINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 414/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 04/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ESPOSITO LUCIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Catania, per ciò che in questa sede interessa, confermava la sentenza del Tribunale che aveva respinto la domanda avanzata da C.K. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dell’Università degli Studi di Catania volta al riconoscimento delle differenze retributive dovutele in relazione alla borsa di studio goduta quale medico di formazione specialistica dall’anno accademico 1997-1998, da quantificarsi nei termini del trattamento migliorativo previsto dal D.Lgs. n. 368 del 1999 e, in subordine, all’accertamento della responsabilità dello Stato Italiano per tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia, con riconoscimento della predetta differenza a titolo risarcitorio, accogliendo l’appello incidentale dell’Università di Catania per il pagamento delle spese del primo grado;

la Corte territoriale escludeva la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, poichè la causa dello stesso era da ravvisare in via esclusiva nella formazione, con conseguente inapplicabilità dell’art. 36 Cost., escludeva la disapplicazione della normativa interna e l’estensione retroattiva della disciplina di cui alla L. 266 del 2005, escludeva anche l’inadempimento della direttiva n. 93 del 2016, poichè quest’ultima, come stabilito dalla Corte di giustizia, pur ponendo l’obbligo incondizionato a che la formazione dello specializzando fosse a tempo pieno e retribuita, non conteneva una definizione comunitaria di remunerazione adeguata; reputava, di conseguenza, infondata anche la pretesa risarcitoria, per mancata o tardiva attuazione della direttiva, dal momento che la discrezionalità attribuita al legislatore esclude qualsiasi adempimento incolpevole, e, sulla base delle stesse premesse, escludeva la spettanza dell’indicizzazione annuale e della rideterminazione triennale della borsa di studio;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione C.K. sulla base di cinque motivi, illustrati mediante memoria con la quale si chiede la rimessione della causa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;

Università degli Studi di Catania e Presidenza del Consiglio dei Ministri (costituita unitamente al MIUR) resistono in giudizio con controricorso;

la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione delle direttive n. 82/76/CEE e n. 93/16/CEE e dell’art. 36 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, là dove il giudice d’appello, limitandosi a richiamare i principi affermati in materia da questa Corte, acriticamente escludeva che il rapporto dedotto in giudizio potesse essere sussunto entro lo schema della subordinazione e che per queste ragioni non poteva trovare applicazione l’art. 36 Cost., rilevando che gli elementi sintomatici della subordinazione allegati dal ricorrente medico erano compatibili con la speciale disciplina della specializzazione dettata dal legislatore;

con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione, nonchè travisamento della ratio della Direttiva 93/16/CEE e degli artt. 3 e 36 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 là dove il giudice d’appello ha ritenuto che non poteva affermarsi che lo Stato Italiano abbia dato solo nel 2007 effettiva attuazione alla direttiva Europea 93/16/CEE poichè essa non contiene una definizione comunitaria di remunerazione adeguata e che, pertanto, non può sostenersi che la disposizione contenuta del D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 46, nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37 e 42 e la sostanziale conferma del contenuto del D.Lgs. n. 257 del 1991, doveva essere disapplicata dal giudice per contrasto con la direttiva Europea, posto che quest’ultima non limitava la discrezionalità del legislatore nell’individuazione della remunerazione adeguata, doveva ritenersi congrua la borsa di studio prevista dal D.Lgs. n. 257 del 1991;

con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione, nonchè travisamento della ratio della Direttiva 93/16/CEE e dell’art. 3 e art. 36 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove il giudice d’appello ha ritenuto che le conclusioni raggiunte per rigettare la domanda principale impongono di rigettare anche la richiesta risarcitoria nei confronti dello Stato Italiano per mancata o tardiva attuazione della direttiva, dal momento che se la direttiva attribuisce una discrezionalità di questo genere al legislatore evidentemente non può sussistere alcun inadempimento colpevole, nonchè laddove esclude la sussistenza di una irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno 2006/2007 a quelli frequentanti il corso nei precedenti periodi accademici ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma;

con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione della Direttiva comunitaria 93/16/CEE degli artt. 3 e 36 Cost., nonchè del disposto di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello ritenuto di rigettare anche l’ultimo motivo chi gravame con il quale la ricorrente aveva dedotto l’erroneità del rigetto della domanda subordinata di corresponsione degli aggiornamenti annuali del tasso programmato di inflazione sulle borse di studio percepite dalla ricorrente per i primi anni da corrispondersi in virtù del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, richiamandosi sulla questione quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 432/1997 riguardo alla legittimità dell’inclusione nel c.d. blocco dell’indicizzazione delle borse di studio universitarie dei medici specializzandi senza avere esaminato e delibato la questione della rideterminazione triennale della borsa di studio prevista dal D.Lgs. n. 257 del 1991;

con l’ultimo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma II per avere la Corte d’appello ritenuto che meritasse accoglimento la doglianza sulle spese avanzata dall’appellante in via incidentale Università di Catania per l’insussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 92 c.p.c.;

i primi quattro motivi di ricorso prospettano questioni giuridiche già affrontate e risolte da questa Corte con le sentenze nn. 16137, 15520, 15293, 15294, 4449, pronunciate all’udienza del 7.2.2018 in fattispecie sostanzialmente analoghe a quella in esame;

in particolare, nelle sentenze innanzi citate, è stato affermato che: A)la disciplina recata dalla direttiva 93/167/CEE in ordine alle modalità ed ai tempi della formazione specialistica, in continuità con la direttiva 82/76/CEE, mira a garantire che i medici specializzandi dedichino alla loro formazione pratica e teorica tutta la propria attività professionale, ovvero nel caso degli specialisti in formazione a tempo ridotto, una parte significativa di quest’ultima, ma non obbliga gli Stati membri a disciplinare l’attività di formazione specialistica dei medici secondo lo schema del rapporto di lavoro subordinato;

B) la Direttiva 93/16/CEE, al pari della Direttiva 82/76/CE, non contiene alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, nè dei criteri di determinazione di tale remunerazione;

C) con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE e, nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 e la sostanziale conferma del contenuto del D.Lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà discrezionale;

D) non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione, la quale costituisce una particolare ipotesi di “contratto di formazione-lavoro”, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività suddetta e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi;

E) la inconfigurabilità dei rapporti di formazione specialistica in termini di subordinazione esclude la applicabilità dell’art. 36 Cost.;

F) l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, comma 1 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni dal 1993 al 2005;

G) ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12 e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1;

H) non sussiste irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell’applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi; I) non sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università Italiane e quelli iscritti nelle Scuole degli altri Paesi Europei, atteso che le situazioni non sono comparabili, perchè la Direttiva 93/16/CEE non ha previsto nè imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico;

L) la situazione dei medici neoassunti che lavorano nell’ambito del S.S.N. non è comparabile con quella dei medici specializzandi in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica;

alla luce delle svolte argomentazioni alcuna questione di legittimità costituzionale è fondatamente prospettabile, nè si ravvisano i presupposti per la rimessione della questione alle sezioni unite della Corte;

il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate, ribaditi anche nelle successive decisioni nn. 17052, 17051, 15963, 31923, 16805, 15963, 31922 del 2018, n. 4449 del 23/02/2018, n. 4809 del 2019, n. 13572 del 20/05/2019 condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che i ricorrenti non apportano argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato;

va aggiunto, con specifico riferimento al profilo del risarcimento del danno, come questa Corte abbia ritenuto configurabile il diritto esclusivamente in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991 (periodo al quale si riferiscono le decisioni di segno contrario a quelle indicate in motivazione, segnalate dal ricorrente): a costoro, unicamente, è stato riconosciuto il diritto risarcitorio per inadempimento dello Stato italiano alla tempestiva attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE (come anche recentemente ribadito, con opportune precisazioni temporali, da: Cass. SU 31 luglio 2018, n. 20348; Cass. SU 27 novembre 2018, n. 30649), situazione che ha avuto termine con l’istituzione della borsa di studio;

del pari infondato è l’ultimo motivo, poichè il giudice d’appello ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la compensazione delle spese in base a una valutazione insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 11329 del 26/04/2019: In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato;

le spese del giudizio di legittimità vanno compensate avuto riguardo alla complessa stratificazione del quadro normativo delineatosi in ordine agli aggiornamenti delle borse di studio dei medici iscritti alle scuole di specializzazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deilt ricorrentt dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 maggio 2020

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