Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10052 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. III, 27/04/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1056-2006 proposto da:

SOPAF SPA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore Dott. D.G. nella sua qualità di Presidente e

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VTA DEI

SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato CHIOZZA ANNA, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA, ROMA S.P.A. GRUPPO CAPITALIA (OMISSIS) in persona degli

avvocati R.A. e O.P., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA U. TURIMI 180, presso lo studio

dell’avvocato FATTOROSI BARNABA ANDREA, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

F.I.M. FINANZIARIA ITALIANA MUTUI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4963/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 15/7/2004, depositata il 18/11/2004, R.G.N.

5159/1999;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato ANNA CHTOZZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 27 gennaio 1997 la Finanziaria Italiana Mutui spa (FIM, ora SOPAF spa) conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la Banca di Roma spa, e ne chiedeva la condanna (per violazione della legge sugli assegni da essa finanziaria emessi e dell’art. 2043 c.c.) per aver pagato e negoziato assegni tra il (OMISSIS), per un importo di 430 milioni di lire. La Banca si costituiva, contestava il fondamento delle pretese e eccepiva la prescrizione per due assegni.

2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16635 del 1999, accoglieva in parte la domanda, dichiarando estinto per prescrizione il diritto al pagamento di due assegni, ma condannava la Banca al pagamento in favore della FIM della somma di complessive L. 313.750.000 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo ed alla rifusione delle spese di lite.

3. Contro la decisione proponeva appello la Banca chiedendo la riforma ed il rigetto della domanda; resisteva la Fim e quindi si costituiva la SOPAF quale successore a titolo particolare.

4. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 18 novembre 2004, in accoglimento dell’appello rigettava la domanda della FIM e compensava tra le parti le spese del giudizio di appello.

5. Contro la decisione ricorra la SOPAF (quale avente causa dalla FIM spa) sulla base di due motivi; illustrati da memoria; resiste la Banca con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso merita accoglimento con pronuncia sul merito, per le seguenti considerazioni.

I motivi, per chiarezza, vengono in sintesi descrittiva.

Nel primo motivo si deduce error in iudicando per la violazione della cd. Legge Assegni R.D. n. 1736 del 1933, artt. 43 e 86, art. 1176 c.c. commi 1 e 2 e art. 2043 c.c..

La tesi è che la Banca girataria per l’incasso non può a sua volta compiere e consentire ulteriori girate. La ratio legis delle norme sull’assegno circolare è infatti quella di garantire non solo il prenditore ma soprattutto il traente dello assegno circolare o colui che richiede la emissione di un assegno circolare, che deve avere certezza che l’assegno verrà pagato ad una determinata persona ovvero accreditato sul suo conto corrente.

Tale garanzia è stata vanificata dalla condotta illecita della Banca la quale, attraverso un procedimento sostanzialmente equivalente negli effetti ad una girata, ha pagato il titolo ad un soggetto estraneo al rapporto cartolare, ed identificato in un impiegato infedele della finanziaria.

Nel secondo motivo si deduce l’error in iudicando ed il difetto della motivazione in relazione alla imputabilità soggettiva per colpa ed professionale alla Banca.

I motivi vengono in considerazione unitaria per l’intrinseca connessione e risultano fondati in relazione alla falsa applicazione di legge (Ndr: testo originale non comprensibile) dai secondi giudici.

In vero la Corte di appello, per riformare una decisione che si fonda su fatti certi, (e cioè la negoziazione di sei assegni, nel giro di due anni, non trasferibili, con prenditori sempre diversi, ma sottoposti all’incasso nella medesima filiale, con accredito del relativo importo non sui conti correnti dei prenditori legittimi ma sul conto di un dipendente infedele della FIM spa – oggi Sopaf spa – tale, G., condannato per truffa dal tribunale di Latina), utilizza tre argomenti (vedi motivaz. Ff 3): a. che essendo gli assegni negoziati dal legittimi prenditori, che hanno apposto la loro sottoscrizione, la contestualità del mandato di accredito delle somme al terzo (il G.) non può, in mancanza di altri elementi, portare alla affermazione di una violazione della leggi sugli assegni;

b. nè emerge la prova della colpa o del dolo dei dipendenti della Banca nella produzione del danno alla FIM;

c. il semplice accredito della somma portata dagli assegni sul conto del G., in base al mandato di soggetti che avevano negoziato gli assegni, non può di per sè solo, comportare la responsabilità della Banca.

Dove la prima affermazione, che nega la violazione degli artt. 43 e 86 della ancora vigente disciplina sugli assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), si pone in contrasto con la lettera della legge (art. 43 per gli assegni bancari con clausola non trasferibile e art. 86 per la estensione della disciplina dell’assegno circolare agli altri titoli di credito assimilabili).

Pertanto la contestualità dell’accredito della somma portata dagli assegni sul conto della Banca, in violazione delle regole suddette, doveva indurre i funzionari della banca a sospendere tale operazione, contraria alla legge, a prescindere dalla contestuale autorizzazione impropriamente definita come mandato, proprio per la possibile lesione del traente dell’assegno o di colui che richiede la emissione dello assegno circolare.

Le Sezioni Unite della Cassazione civile, nella sentenza del 26 giugno 2007 n. 14712, evidentemente non conosciuta ratione temporis dalla Corte di Appello, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza, afferma (punto 4.3 della motivazione delle Sez. unite) la natura latu senso contrattuale della responsabilità contrattuale della banca a norma dell’art. 43, comma 2, Legge Assegno.

Aderendo, quale sezione semplice, al principio di filonomachia, appare evidente che nella fattispecie in esame, la FIM vanta un diritto di risarcimento da inadempimento contrattuale e che la prova dell’inadempimento risulta dal fatto storico non controverso, in ordine agli assegni ed alle poste di credito finite sul conto del truffatore. Mentre è in relazione ai principi del contatto sociale (punto 4.4. delle sez. unite civile) che la Banca di Roma doveva eseguire l’obbligo di prestazione accertando la regolarità degli atti di negoziazione, specie se reiterati ed in favore di un medesimo soggetto, terzo estraneo al rapporto di accredito originariamente garantito.

Non risultano pertanto esimenti le considerazioni di cui ai punti b.c. in relazione al probabile concorso di colpa di funzionari della banca, o agli effetti del danno ingiusto (in relazione alla pur dedotta e concorrente azione da illecito) o del danno patrimoniale da inadempimento contrattuale.

Provata la violazione delle richiamate norme, il danno è per inadempimento, ed il suo ammontare resta delimitato alla somma accertata dalla sentenza del tribunale, pari L. 313.750.000, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, in favore delle SIM (ORA copaf SPA).

In tal senso deve provvedersi a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto: quanto al regolamento delle spese processuali la Corte ritiene di mantener ferme le statuizioni sulle spese recate dalle sentenze di merito, anche in relazione ai valutati giusti motivi di compensazione, mentre condanna la resistente Banca di Roma alle spese di questo grado di giudizio, nella misura indicata come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e decidendo nel merito cassa la sentenza di appello e condanna la Banca di Roma spa al pagamento in favore della SIM spa (ora Sopaf spa) della somma di L. 313.750.000 (ovvero in Euro equivalenti) oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado al saldo; conferma le statuizioni sulle spese delle sentenze di merito e condanna la Banca di Roma spa al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 7200,00 di cui Euro 200 per spese, oltre accessorì e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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