Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10052 del 20/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.20/04/2017), n. 10052
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6212-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso
la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO PACE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4507/30/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 20/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;
che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l’appello di M.M. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pavia. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2007;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, erano decaduti dagli incarichi dirigenziali tutti coloro che erano stati nominati sulla base delle leggi dichiarate incostituzionali. La nullità assoluta del provvedimento, viziato da difetto di attribuzione, avrebbe potuto essere eccepita in ogni stato e grado del procedimento, nè l’Agenzia avrebbe allegato gli elementi dimostrativi della legittima attribuzione della funzione dirigenziale. Da ciò la nullità insanabile dell’atto di accertamento.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), si invoca la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, avendo la CTR escluso dal novero dei legittimi firmatari dei provvedimenti anche gli appartenenti alla carriera direttiva dell’Amministrazione Finanziaria;
che l’intimato ha resistito con controricorso;
che il motivo è fondato;
che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24, convertito nella L. n. 44 del 2012 (Sez. 5, n. 22810 del 09/11/2015);
che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017