Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10052 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 06/05/2011), n.10052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18530/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

CASA DOLCE CASA SNC di CANAZZA FABRIZIO & C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 26/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di VENEZIA del 13.5.08, depositata il 10/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia

n. 26/07/2008, depositata il 10.6.2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

5.4.2011 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Venezia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di “Casa Dolce Casa snc di Canazza Fabrizio & C. snc” – appello proposto contro la sentenza n. 11/06/2006 della CTP di Treviso – annullando sia l’atto di diniego di definizione di ritardati od omessi versamenti sia la cartella di pagamento con cui era stato preteso l’adempimento delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 e ciò sulla premessa che il mancato pagamento delle rate successiva alla prima aveva reso inefficace la definizione agevolata della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, per gli omessi versamenti IVA anni d’imposta 2001 e 2002.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa) che “la circostanza che l’art. 9 bis non stabilisca le conseguenze del mancato tempestivo versamento dei ratei successivo al primo non comporta l’inefficacia della definizione per condono …tenuto conto che nel sistema della L. n. 289 è …insita la regola per la quale la definizione è perfezionata con il solo pagamento della prima rata”.

L’Agenzia delle Entrate ha interposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis) assistito da idoneo quesito.

La società contribuente non si è costituita.

Il ricorso – assegnato allo scrivente relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

Ed infatti è pienamente condivisibile l’indirizzo giurisprudenziale recentemente formatosi ma autorevole e doviziosamente argomentato secondo cui: “Il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od. in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8,9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiara/ione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20745 del 06/10/2010).

Non essendovi ragioni per un mutamento dell’indirizzo interpretativo, è opinione dello scrivente relatore che la pronuncia impugnata debba essere cassata e che la lite possa essere decisa nel merito – non necessitando ulteriori accertamenti di fatto – con la reiezione del ricorso della parte contribuente contro il diniego della definizione e la cartella di pagamento, salvo il già disposto sgravio della somma di Euro 747,42 per sanzione relativa al versamento IVA primo trimestre 2001, sulla qual cosa risulta essere passata in giudicato la sentenza di primo grado.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta fondatezza.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti:

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito delta discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accollo, con conseguente decisione nel merito.

che le spese di lite per questo grado posso essere regolate in ragione della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e decidendo nel merito respinge il ricorso di primo grado del contribuente. Condanna la parte intimata alla rifusione delle spese di questo grado, liquidate in Euro 1.000,00 per onorario, oltre spese prenotate a debito. Compensa per i gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

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