Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10051 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. III, 27/04/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21-2006 proposto da:

G.F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell’avvocato

TROPIANO MAURIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LAVIZZARI CISI ADELE giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

L.M. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex lege”

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati VALSECCHI FRANCESCO, GIUGNI

GIANCARLO giusta delega in atti;

D.M.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE MAZZINI 114-B, presso lo studio dell’avvocato MELUCCO

GIORGIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

R.A.V. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio

dell’avvocato GIOVE STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati CARAMATTI ELISEO, CARAMATTI LUCIO giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

LOYD ADRIATICO SPA (OMISSIS) a mezzo del proprio Direttore

Generale Signor I.D., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato GAMBERINI

MONGENET RODOLFO, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale del Dott. Notaio FURIO GELLETTI in TRIESTE, 13/2/2006, rep.

n. 20512, resistente con procura;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1501/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 13/10/2004, depositata il 10/06/2005,

R.G.N. 1472/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato MAURIZIO TROPIANO;

udito l’Avvocato MICHELE SPROVIERI per delega dell’Avvocato STEFANO

GIOVE;

udito l’Avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENEI;

udito l’Avvocato GIORGIO MELUCCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo,

accoglimento del 2^ e 3^ p.q.r., rigetto del resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il 9 maggio 1982 sulla statale 36 in agro Comune di Samolaco l’auto Golf Wolswagen condotta da G.F. era urtata dalla Mazda condotta da R.A. che aveva sbandato invadendo la corsia percorsa dalla Golf. Concorrevano alla produzione dell’evento due motociclisti, individuati in L.M. e D. M.B..

Il G. con citazione dell’ottobre 1990 conveniva dinanzi al Tribunale di Sondrio il conducente antagonista R. e l’assicuratrice Lloyd Adriatico e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; la domanda era poi estesa ai due motociclisti chiamati in giudizio.

La lite era istruita con prove orali, documentali e consulenza medico legale.

2. Il tribunale di Sondrio, con sentenza del 6 luglio 2001 condannava i convenuti ed i chiamati in lite, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre rivalutazione, interessi compensativi e dichiarava che nei rapporti interni tra i danneggianti, conformemente al giudicato penale, la colpa era riferibile per il 40% al G. e per il 30% a ciascun motociclista.

3. Contro la decisione proponeva appello il G. in punto di ridotta liquidazione dei danni: resistevano le controparti e chiedevano il rigetto del gravame.

4. La Corte di appello di Milano con sentenza del 10 giugno 2005 così decideva: rigetta l’appello e condanna il G. al risarcimento delle spese del grado in favore di ciascuna delle parti costituite.

5. Contro la decisione ricorre il danneggiato con cinque motivi di censura, illustrati da memoria. Resistono le controparti con controricorso e, per il R. anche memoria: per il Lloyd Adriatico è stata svolta difesa orale.

Diritto

MOTIVI DELIA DECISIONE

6. Il ricorso non merita accoglimento in relazione ai motivi dedotti.

Per chiarezza espositiva i motivi vengono richiamati dapprima in sintesi descrittiva; quindi saranno esposte le ragioni del rigetto.

Nel PRIMO MOTIVO si deduce error in iudicando (per la violazione degli artt. 2043, 2055, 2056, 1223, 2727 e 32729 c.c.) ed il correlativo vizio della motivazione su punti decisivi. Una prima censura investe il calcolo della invalidità a punto senza tener conto anche della natura autonoma delle lesioni, che interessavano l’arto sinistro (15 punti)e l’occhio sinistro (3 punti): una seconda censura investe il danno patrimoniale da lucro cessante, pur rilevandosi che il G. successivamente all’evento dannoso era stato promosso da produttore ad agente.

Nel secondo motivo si deduce ancora error in iudicando, per la violazione degli artt. 2056 e 1223 c.c., in punto di mancata personalizzazione del danno biologico.

Nel terzo motivo si deduce error in iudicando in ordine alla ridotta liquidazione della invalidità temporanea secondo le tabelle milanesi, sostenendosi che era dovuto il massimo tabellare.

Nel quarto motivo si lamenta come error in iudicando la liquidazione del danno morale in automatico, mentre è nota la giurisprudenza di questa Corte che ne considera la autonomia ontologica.

Nel quinto motivo si lamenta come error in iudicando il mancato ancoramento degli interessi compensativi al tasso legale annuo.

In senso contrario si osserva, che pur dovendosi conformare la decisione ai dieta delle SS.UU. civile del 11 novembre 2008 n. 26972 per la filonomachia espressa nella parte sistematica e relativa alla valutazione unitaria ed equitativa del danno non patrimoniale, la decisione della Corte di appello appare sostanzialmente corretta in ordine alla valutazione dei danni.

Quanto al primo motivo si osserva che esso non coglie la ratio decidendi espressa dalla Corte dì appello (ff 15 della motivazione) che ritiene congrua la valutazione sintetica compiuta dal medico legale per la valutazione della gravità complessiva del danno e spiega inoltre (ff 18) che il tribunale ha personalizzato il danno biologico applicando il cd. punto pesante (pari ad un terzo in aggiunta al punto tabellare)proprio per tener conto della maggiore usura cinetica del soggetto danneggiato in relazione al “fare”.

Non si evidenzia dunque una violazione del principio del risarcimento integrale del danno biologico, secondo la definizione analitica, recepita dal codice di assicurazione e dalle sezioni unite come nozione base ai fini del ristoro del danno non patrimoniale (cfr.

preambolo delle sezioni unite citate, punto 2.13 in relazione al punto 4.8 per il ristoro integrale del pregiudizio).

Infondata anche la censura relativa alla perdita patrimoniale da lucro cessante, sotto il profilo del difetto di prova anche in via presuntiva della maggior posta di danno richiesta.

Resta assorbito il secondo motivo, riferito alla mancata personalizzazione del danno biologico,per le ragioni sopradetto.

Manifestamente infondato il terzo motivo sulla ridotta liquidazione della invalidità temporanea,che segue il criterio equitativo tabellare.

Il quarto motivo, inerente al danno morale, in presenza di un reato per lesioni colpose, trova un puntuale riferimento nella citata pronuncia delle sezioni unite (punto 3.4.1. che disancora il ristoro dalla vetusta concezione del patema d’animo transeunte), ma trova tuttavia un riferimento nella valutazione unitaria del contesto del danno non patrimoniale e si ancora alla serietà del pregiudizio (punto 3.11 delle sezioni unite citate). Pertanto non sembra che la valutazione equitativa confermata dal giudice di appello risulti riduttiva rispetto al criterio risarcitorio per tale voce.

Manifestamente infondato il quinto ed ultimo motivo, posto che la valutazione forfettizzata degli interessi compensativi esprime un prudente apprezzamento equitativo non sindacabile in questa sede.

Sussistono giusti motivi in relazione alla delicatezza delle questioni trattate, anche alla luce della recente nomofilachia delle sezioni unite civili, per compensare tra le parti costituite le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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