Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10051 del 24/04/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10051 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

edilizia residenziale
pubblica

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BENEDUCCI Maria, rappresentata e difesa, in forza di
procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Sabino
Antonino Sarno, elettivamente domiciliata nello studio
dell’Avv. Renato Amato in Roma, via A. Baiamonti, n. 4;
– ricorrente contro
SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA REGIONE CAMPANIA 349 in
liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore, e FIERAROSSA Luigi, rappresentati
e difesi, in forza di procura speciale a margine del
controricorso, dall’Avv. Antonio Aievola, elettivamente

»

Data pubblicazione: 24/04/2013

domiciliati nello studio dell’Avv. Giovannantonio Fasano
in Roma, piazza A. Mancini, n. 4/B;
– controri correnti avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza
pubblica del 5 marzo 2013 dal Consigliere relatore Dott.
4

Alberto Giusti;
udito l’Avv. Antonio Aievola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. –

Con atto di citazione notificato in data 27

novembre 2002, la Società Cooperativa Edilizia Regione
Campania 349, in liquidazione coatta amministrativa,
convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Noia Maria
Beneducci, chiedendone la condanna al rilascio
dell’immobile sito in Pollena Trocchia (NA) viale Europa, n. 34, lotto 12, scala C, piano l, interno 2, in relazione al quale la convenuta si era rifiutata di esercitare la facoltà di acquisto.
Si costituì la convenuta, resistendo e ed in via
riconvenzionale chiedendo la condanna della Cooperativa
al risarcimento dei danni.

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1615 dell’il maggio 2012.

Intervenne volontariamente in giudizio Luigi Fierarossa, il quale – premesso di avere acquistato con
scrittura privata del 14 gennaio 2003, con firme autenticate dal notaio Orabona di Sant’Anastasia, la proprie-

– dichiarò di aderire alle conclusioni dell’attrice.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 795/08, condannò Maria Beneducci a rilasciare in favore dell’attrice e
di Luigi Fierarossa l’immobile in questione, rigettò la
domanda riconvenzionale e compensò integralmente tra le
parti le spese del giudizio.
2. – La Corte d’appello di Napoli, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria 1’11 maggio
2012, ha respinto il gravame della Beneducci.
La Corte distrettuale:
ha rilevato che la Beneducci è occupante
senza titolo del bene, ed è tale condizione
che costituisce il fondamento della domanda
di rilascio;
ha escluso che il giudizio civile debba essere sospeso per pregiudizialità-dipendenza
in attesa della pronuncia del TAR Campania
sul ricorso avverso il provvedimento di decadenza della Cooperativa dalle convenzioni
stipulate con il Comune di Pollena Trocchia,

tà superficiaria dell’immobile occupato dalla convenuta

e ciò non pendendo i due giudizi tra le
stesse parti,;
ha dichiarato inammissibile, per genericità
della censura, il motivo di gravame avente

convenzionale risarcitoria.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte
d’appello la Beneducci ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 maggio 2012, sulla base di due motivi.
La Cooperativa ed il Fierarossa hanno resistito con
controricorso.
In prossimità dell’udienza la ricorrente ha prodotto copia della sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez.
V, n. 1826, depositata in data 29 marzo 2011, passata in
giudicato.
Sono state depositate memorie illustrative ex art.
378 cod. proc. civ. sia dalla ricorrente che dai contro. ricorrenti. Questi ultimi hanno prodotto copia della
sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, in data 21
gennaio 2013.
Considerato in diritto
l. – Con il primo motivo (violazione del principio
tantum

devolutum quantum appellatum

in relazione alla

contestazione della sussistenza della legittimazione attiva in capo alla Cooperativa Edilizia ed al Fierarossa,

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ad oggetto il mancato accoglimento della ri-

nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.) ci si
duole che la Corte d’appello non abbia tenuto conto che,
con i motivi di gravame, si era contestata anche la legittimazione attiva della Cooperativa e del suo avente

dalla concessione, ai sensi della delibera del 6 novembre 2008 del Comune di Pollena Trocchia, per avere essa
provveduto a stipulare atti di disposizione in violazione della disciplina dettata dalla legge n. 167 del 1962
e n. 865 del 1971. La decadenza dalla concessione avrebbe infatti determinato l’acquisizione di tutti gli immobili edificati sui lotti n. 11 e n. 12 al patrimonio indisponibile del Comune di Pollena Trocchia.
Con il secondo motivo (violazione dell’art. 100
cod. proc. civ. e dell’art. 35 della legge n. 865 del
1971) si censura che la Corte d’appello non abbia accertato e dichiarato che, a far data dal 6 novembre 2008,
in forza del provvedimento comunale di decadenza, sia la
Cooperativa edilizia che i suoi aventi causa non hanno
più alcuna legittimazione ad agire, dovendosi riconoscere la titolarità ad agire per la liberazione
dell’immobile di cui è causa solo in capo al Comune di
Pollena Trocchia.

causa, e cioè per intervenuta decadenza della stessa

2. – Entrambi i motivi – i quali, stante la loro
connessione, possono essere esaminati congiuntamente sono infondati.
Occorre premettere che la legittimazione attiva, il

del procedimento, deve essere intesa come il diritto potestativo di ottenere, non già una sentenza favorevole,
bensì una decisione di merito, e va quindi riscontrata
mediante la comparazione tra l’allegazione di un rapporto ed il paradigma giuridico, nel profilo soggettivo, al
quale il rapporto è riconducibile; e che le questioni
attinenti alla legitimatio ad causam restano distinte da
quelle, rilevabili solo su eccezione di parte (in quanto
tali soggette alle limitazioni e alle preclusioni stabilite dal codice di rito), relative all’appartenenza
all’attore (o al convenuto) del diritto controverso, che
ineriscono, invece, alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (Cass., Sez. I, 29
settembre 2006, n. 21192; Cass., Sez. Il, 3 giugno 2009,
n. 12832).
Nella specie la dedotta carenza di legittimazione
attiva della Cooperativa attiene, non alla

legitimatio

ad causam, ma alla titolarità del diritto, essendo basata sulla decadenza, deliberata dal commissario ad acta,
dalla convenzione n. 45 del 4 agosto 1978 stipulata ai

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cui difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado

sensi dell’art. 35 della legge n. 865 del 1971 tra il
Comune di Pollena Trocchia e la Cooperativa e sul conseguente rientro degli immobili nel patrimonio dell’ente
comunale concedente.

dalla Beneducci in primo grado e dichiarata inammissibile dal Tribunale di Nola in quanto formulata tardivamente in corso di causa con un atto “che assolvendo alla
mera funzione di illustrazione di domande ed eccezioni
già svolte non può ampliare il thema decidendum”.
Questa statuizione non è stata impugnata dalla Beneducci, la quale ha proposto il tema della decadenza
dalla convenzione, della accessione degli immobili realizzati dalla Cooperativa al patrimonio del Comune proprietario del suolo e della perdita di “legittimazione
attiva” della Cooperativa stessa esclusivamente sotto il
profilo che il Tribunale aveva errato a non accedere alla richiesta di sospensione del giudizio

ex art. 295

cod. proc. civ. in attesa della pronuncia del TAR Campania sul ricorso con cui la Cooperativa aveva impugnato
la delibera del commissario

ad

acta

di dichiarazione

della caducazione della convenzione e di decadenza dal
diritto di superficie.
Ma nessuna censura specifica è stata proposta, con
l’atto di gravame, nei confronti della statuizione del

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Ora, una simile eccezione era già stata formulata

Tribunale, appunto, che aveva dichiarato tardiva
l’eccezione di difetto di “legittimazione attiva” della
Cooperativa.
Sulla sussistenza della “legittimazione attiva”

interno: e come non sussiste (non avendo formato oggetto
di gravame il decisum di inammissibilità) il denunciato
vizio di omessa pronuncia, così non è configurabile
l’error in indicando per non avere la Corte di Napoli
considerato l’evento sopravvenuto del provvedimento di
decadenza dalla convenzione, essendo tale questione rimasta al di fuori del

theme decidendum del giudizio di

appello.
2. – Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come
da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai
controricorrenti, che liquida in complessivi euro 4.700,
di cui euro 4.500 per compensi, oltre ad accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cessazione,
il 5 marzo 2013.

della Cooperativa, pertanto, si è formato il giudicato

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