Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10051 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.20/04/2017),  n. 10051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9091-2014 proposto da:

COMUNE DI GALATI MAMERTINO, – C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI

63, presso lo studio dell’avvocato VALTER MILITI che lo rappresenta

e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato GIUSEPPE

GIAMBRONE;

– ricorrente –

contro

IMPRESA R.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 119/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 19/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere D.ssa. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1) La Corte d’appello di Messina ha respinto il gravame proposto dal Comune di Galati Mamertino avverso la sentenza parziale del Tribunale di Patti, che lo aveva condannato a pagare all’impresa di R.C., nella sua qualità di mandataria e capogruppo dell’ATI cui il Comune aveva appaltato i lavori di rifacimento della rete idrica interna del centro urbano, la somma di Euro 241.546,20 oltre interessi legali, a titolo di rimborso dei maggiori oneri sostenuti dall’appaltatrice per tre diverse sospensioni dei lavori, nonchè la somma di Euro 7.860,47, oltre interessi legali, a titolo di saldo risultante dallo stato finale.

La corte territoriale, ritenuta infondata l’eccezione di nullità dell’atto di citazione riproposta nel grado dal Comune, ha rilevato che il primo giudice aveva correttamente aderito alle conclusioni del cm, enucleando con precisione tutti gli elementi (maggiori oneri per il mantenimento dell’organizzazione amministrativa, contabile e fiscale dell’impresa; riduzione degli utili; mancato ammortamento dei macchinari e delle attrezzature di cantiere; maggiori oneri per l’attivazione ed il prolungamento della polizza fideiussoria) che lo avevano condotto ad accogliere la domanda conformemente alle determinazioni del tecnico incaricato dell’indagine.

2) Il Comune di Galati Mamertino ha impugnato la sentenza, pubblicata il 19.2.013, con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’impresa R. non ha svolto attività difensiva.

3) Il ricorrente ha ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del decreto di fissazione dell’udienza camerale di cui all’art. 380 bis c.p.c.

4) Il Comune, con il primo motivo, lamenta il rigetto dell’eccezione di nullità della citazione.

4.1) Col secondo denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione al mancato rilievo dell’improcedibilità della domanda per non essere ancora intervenuto il collaudo definitivo dell’opera.

4.2) Con il terzo deduce violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto il giudice del merito avrebbe acriticamente aderito alle valutazioni della ctu, oltretutto inammissibilmente disposta per supplire alle carenze probatorie dell’attrice/appellata.

5) Tutti e tre i motivi sono inammissibili.

5.1) Il primo – anzichè contrastare specificamente l’accertamento della corte territoriale secondo cui la citazione conteneva la sufficiente indicazione dei fatti costitutivi della domanda, tenuto anche conto dei documenti allegati all’atto – si limita a dedurre, del tutto infondatamente, che il giudice d’appello non avrebbe dato risposta alla censura di nullità.

5.2) Il secondo (al di là della sua scarsa comprensibilità) introduce una questione – comportante un accertamento in fatto – che non risulta essere stata devoluta alla cognizione della corte del merito attraverso uno specifico motivo d’appello.

5.3) Il terzo introduce anch’esso, in parte, una questione nuova, inerente alla pretesa inammissibilità della ctu e, per il resto, è totalmente generico, in quanto non richiama i passi dell’elaborato contestati e non chiarisce perchè – a fronte della domanda di riconoscimento dei maggiori oneri formulata dall’ATI – il ctu non avrebbe potuto determinare l’ammontare della pretesa sulla scorta della documentazione versata in atti; non indica, infine, quali siano i fatti controversi decisivi, ignorati dal giudice del merito, che, ove esaminati, avrebbero condotto al rigetto della domanda.

Non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio in favore della parte intimata, che non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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