Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10051 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. II, 15/04/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 15/04/2021), n.10051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25490-2019 proposto da:

K.S., rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO RIZZATO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 6532/2019 del TRIBUNALE di

VENEZIA, depositato il 01/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da K.S., cittadino del (OMISSIS), il decreto n. 7562/2018 del Tribunale di Venezia.

Il ricorso è fondato su tre motivi e non è resistito con controricorso in quanto l’Avvocatura erariale ha depositato atto di mera costituzione in giudizio al dìfine della eventuale discussione in pubblica udienza.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nelle (Ndr: testo originale non comprensibile)”.

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Venezia.

Quest’ultimo respingeva l’impugnazione col succitato provvedimento oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo, dedotto espressamente “in via preliminare”, si deduce la violazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 6 nella parte in cui introduce l’art. 35-bis del D.Lgs. n. 25 del 2008 “per contrasto con le norme parametro degli artt. 3,10,24,77,101 e 111 Cost. e dell’art. 6CEDU (violazione del contraddittorio”.

Il motivo omette del tutto l’indicazione del pur dovuto riferimento del parametro normativo processuale alla cui stregua può proporsi ricorso innanzi a questa Corte.

In ordine alla doglianza svolta in relazione alla pretesa violazione del diritto alla difesa e dei principi cardine processuali di rango costituzionale, quale quello del giusto processo deve osservarsi quanto segue.

Nessuna illegittimità costituzionale è profilabile per effetto della previsione normativa della possibilità di definizione del giudizio senza il ricorso alla pubblica udienza pubblica e, quanto alla materia in oggetto, a mezzo di ricorso innanzi a questa Corte senza previsione di giudizio in gradi di appello.

Le poste questioni di costituzionalità sono manifestamente e del tutto infondate.

Peraltro, in epoca precedente alla proposizione del ricorso in esame, questa Corte aveva già avuto modo di affrontare e risolvere analoghe questioni poste in proposito.

Al riguardo non può che richiamarsi la condivisa giurisprudenza con cui si è affermato che “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione degli artt. 3, comma 1, 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione” (Cass. civ., Sez. Prima, Ord. 30 ottobre 2018, n. 27700).

Il motivo è, dunque, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo, anch’esso dedotto “in via preliminare”, si prospetta la violazione delle norme di cui agli stessi suddetti già indicati art. sub 1.

La doglianza attiene specificamente alla eliminazione del giudizio di appello.

Il motivo, per lo stesso ordine logico innanzi già esposto sub 1., è anch’esso inammissibile.

3.- Con il terzo motivo (espressamente definito “di merito”) si lamenta genericamente violazione norme protezione sussidiaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14).

Il motivo senza indicazione del pur dovuto parametro normativo processuale, è svolto in modo del tutto generico e va, quindi, ritenuto inammissibile.

4.- Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile nel suo complesso.

5.- Nulla va statuito quanto alle spese del giudizio stante il mancato svolgimento di difese con apposito controricorso da parte dell’Amministrazione intimata.

6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

PQM

LA CORTE

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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