Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10051 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 06/05/2011), n.10051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18398/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,

ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO

SERPIERI 11, presso lo studio dell’avvocato METE Alessandro, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato METE ELISABETTA, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2009 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 23.3.09, depositata il 07/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano

n. 34/12/2009, depositata il 7.4.2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

5.4.2011 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Milano ha rigettato l’appello dell’Agenzia nei confronti di M.M. – appello proposto contro la sentenza n. 246/02/2007 della CIP di Milano – annullando l’avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione delle sanzioni concernente IVA dovuta in relazione ad atto di compravendita di un fabbricato per la quale era stato concesso il beneficio agevolativo “prima casa” (IVA al 4%) per difetto dei requisiti dichiarati in atto.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa) che non fosse applicabile la proroga di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, al termine previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, per l’esercizio della potestà di accertamento, appunto perchè l’anzidetto art. 11, comma 1 si riferisce, esplicitamente, solo “alla definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale…per gli atti pubblici”. Il comma 2 della predetta norma (riferito alle “violazioni relative all’applicazione, con agevolazione tributaria, delle imposte su atti…di cui al comma 1” ed applicabile al caso di specie) non contiene invece alcuna previsione di proroga.

L’Agenzia delle Entrate ha interposto ricorso per cassazione affidato a 2 motivi.

La M. si è costituita con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

Infatti, con il secondo motivo di censura (rubricato come “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76; L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 ed 1 bis; D.L. n. 282 del 2002, art. 5 bis, lett. f); D.L. n. 269 del 2003, art. 34….. della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 46; D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” ed assistito da idoneo quesito) la parte ricorrente si duole di erronea interpretazione logico- sistematica e ideologica del combinato disposto dei commi 1 ed 1 bis del menzionato art. 11.

Detta censura appare manifestamente fondata, alla stregua della uniforme e ribadita giurisprudenza di questa Corte secondo cui: “La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all’ipotesi di cui al comma 1 bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell’uno e nell’altro caso, l’Ufficio è chiamato a valutare l’efficacia dell’istanza di definizione, cosicchè, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto” (Cass. Sez. 5. Ordinanza n. 12069 del 17/05/2010).

Apparendo più liquida e preliminare in senso logico la questione esaminata sotto la rubrica del vizio di cui sin qui si è detto, tutti gli altri motivi di censura restano assorbiti.

Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso della parte contribuente contro l’avviso di accertamento.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta fondatezza.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente decisione nel merito;

che le spese di lite posso essere regolate in ragione della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e decidendo nel merito, rigetta il ricorso di primo grado della parte contribuente.

Condanna la parte intimata a rifondere le spese di questo grado, liquidate in Euro 1.000,00 per onorario, oltre spese prenotate a debito. Compensa per i gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

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