Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10050 del 24/04/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10050 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

distanze legali

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOCCONI Bruno e GIOVANNINI Graziella, rappresentati e
difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Andrea Pettini, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Carla Cordeschi in Roma, via degli Scipioni, n. 220;

– ricorrenti contro
DAMIANI Luciano e TASSINI Diana, rappresentati e difesi,
in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Luigi Cecchini, elettivamente domiciliati
nello studio dell’Avv. Giulio Rosauer in Roma, via Umbria, n. 7;

Data pubblicazione: 24/04/2013

- controri correnti avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, n.
505 del 14 marzo 2006.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza

Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto
1. – Luciano Damiani e Diana Tassini convennero in
giudizio davanti al Tribunale di Firenze Bruno Bocconi e
Graziella Giovannini per chiederne la condanna al ripristino della situazione dei luoghi precedente alla sopraelevazione della loro casa, sovrastante e confinante con
l’immobile di essi attori. Lamentavano, al riguardo, che
la sopraelevazione alterava il complesso architettonico
dell’intero fabbricato (una villetta bifamiliare), creava vedute illegali a carico della proprietà contigua ed
ingenerava il timore di pregiudizio alle strutture. In
subordine, per l’ipotesi in cui venisse ritenuta la legittimità della sopraelevazione, domandarono la corresponsione dell’indennità prevista dall’ultimo comma
dell’art. 1127 cod. civ.

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pubblica del 5 marzo 2013 dal Consigliere relatore Dott.

I convenuti chiesero il rigetto della domanda, salvo che per l’indennità di cui all’art. 1127 cod. civ., a
fronte della quale eccepirono in compensazione un loro
controcredito.

giugno 2003, accolse la domanda degli attori solo sul
punto concernente l’indennità di cui all’art. 1127 cod.
civ., quantificata in euro 9.709,30, ritenendo inammissibile per tardività la domanda di eliminazione delle
vedute e compensando tra le parti le spese processuali.
2. – Con sentenza resa pubblica mediante deposito
in cancelleria il 14 marzo 1006, la Corte d’appello di
Firenze, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, ha dichiarato illegittime, per violazione
dell’art. 905 cod. civ., le finestre realizzate dal Bocconi e dalla Giovannini nell’ultimo piano della loro casa e prospettanti sulla proprietà esclusiva degli appellanti Damiani e Tassini, conseguentemente condannando
gli appellati a chiuderle o, a loro scelta e ove possibile, a trasformarle in luci a norma dell’art. 901 cod.
civ. La Corte territoriale ha quindi compensato per un
terzo le spese processuali di entrambi i gradi ed ha
condannato gli appellati al rimborso dei restanti due
terzi.

3

Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 30

A tale conclusione la Corte di Firenze è giunta dopo avere rilevato: (a) che già l’atto introduttivo del
giudizio di primo grado conteneva una domanda diretta
alla eliminazione delle vedute illegali; (b) che la

coppie di coniugi avevano convenuto di lasciare ad uso
comune il giardino circostante alla casa, pur essendo lo
stesso parzialmente di proprietà esclusiva sia degli uni
che degli altri, non implicava anche la facoltà di ciascuna parte di creare servitù di veduta (o di altro genere) a carico della porzione dell’altra; (c) che la
scrittura privata con la quale gli appellanti avevano
dichiarato di autorizzare il Bocconi ad eseguire la sopraelevazione di cui alla concessione edilizia esaminata
con esito favorevole dalla Commissione edilizia nella
seduta del 14 luglio 1982 (concessione poi non utilizzata dagli interessati, i quali ripresentarono analogo
progetto nel 1993, quando i rapporti con i vicini si erano ormai deteriorati), non era atto idoneo a costituire la pretesa servitù di veduta, non essendo un contrat-

to.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte
d’appello il Bocconi e la Giovannini hanno proposto ricorso, con atto notificato il 17 aprile 2007, sulla base
di due motivi.

– 4 –

scrittura privata del 27 maggio 1980, con cui le due

Gli intimati Damiani e Tassini hanno resistito con
controricorso.
In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa.

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.) i ricorrenti censurano che la Corte d’appello sia incorsa nel vizio di
ultrapetizione, perché essa – a fronte delle conclusioni
contenute nell’atto di citazione dei coniugi DamianiTassini, che non contenevano la richiesta di arretramento della costruzione in sopraelevazione sino al rispetto
della distanza minima di legge, né quella di trasformazione delle vedute in luci – ha dichiarato illegittime
per violazione dell’art. 905 cod. civ. le finestre realizzate dai coniugi Bocconi-Giovannini, condannandoli a
chiuderle o, a loro scelta ed ove possibile, a trasformarle in luci a norma dell’art. 901 cod. civ.
2. – Il motivo è infondato.
Risulta per tabulas dall’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado – a cui è possibile
accedere, essendo denunciato un vizio in

procedendo

che con esso i coniugi Damiani-Tassini hanno espressamente lamentato che l’esecuzione dell’opera da parte dei
convenuti “viola l’art. 905 laddove configura una viola-

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Considerato in diritto

zione della distanza ivi prevista per l’apertura di vedute e balconi che consentano l’affaccio”, precisando
che “con la sopraelevazione”, si è venuta “a porre in
essere la denunziata violazione di distanze in relazione

prietà esclusiva dei ricorrenti (lato ovest) e sul tetto
comune (per quanto riguarda il lato est)”. Su questa base, gli attori hanno domandato quanto segue: “voglia il
Tribunale di Firenze, accertata la illegittimità della
sopraelevazione così come risultante dal progetto assentito dal Comune di Borgo San Lorenzo e per tutti o alcuni dei profili denunziati in narrativa, ordinare ai convenuti la rimessione in pristino di quanto eventualmente
nelle more edificato e condannarli al risarcimento dei
danni in favore degli attori”.
Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha ritenuto che nella richiesta di accertamento della illegittimità della sopraelevazione e di condanna alla rimessione in pristino, contenuta nelle conclusioni
dell’atto di citazione, è inclusa la domanda diretta alla eliminazione delle finestre aperte nella sopraelevazione, e delle quali, nella parte narrativa dell’atto
introduttivo del giudizio di primo grado, è stata denunciata l’abusiva realizzazione, in violazione dell’art.
905 cod. civ.

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alle nuove finestre e balconi affacciantisi sulla pro-

2. – Il secondo motivo (violazione o falsa applicazione in materia di costituzione dei servitù e dei
principi in materia di interpretazione del contratto e
della volontà contrattuale delle parti) si chiude con il

renze abbia violato le disposizioni di legge in materia
di costituzione di servitù di vedute nonché dei principi
in materia di interpretazione contrattuale e manifestazione della volontà contrattuale per avere ritenuto che
la scrittura privata sottoscritta dalle parti non sia
atto idoneo alla costituzione della servitù di veduta e
che il successivo deterioramento dei rapporti tra le
parti sia rilevante ed influente”.
2.1. – Il motivo è inammissibile.
La censura – che muove dalla premessa di ritenere
contratto costitutivo di servitù l’autorizzazione data
dai Damiani-Tassini alla sopraelevazione assentita dalla
commissione edilizia nella seduta del 14 luglio 1982,
senza considerare che la relativa concessione (la n. 90
del 1984) decadde e che costoro revocarono la loro autorizzazione prima che i coniugi Bocconi-Giovannini ottenessero la nuova concessione edilizia sulla cui base le
opere sono state realizzate – è corredata da un inidoneo
quesito di diritto, perché si limita ad affermare la
sussistenza di un errore nell’applicazione delle dispo-

– 7 –

quesito “se nel caso di specie la Corte d’appello di Fi-

sizioni di legge in materia di costituzione di servitù
di vedute nonché dei principi in materia di interpretazione contrattuale e manifestazione della volontà contrattuale, ma non indica né il principio di diritto che

quaestio iuris sulla quale il giudice di legittimità sia
chiamato a pronunciarsi.
3. – Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come
da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che

liquida

in

complessivi euro 2.200, di cui euro 2.000 per compensi,
oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 5 marzo 2013.

la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato né la

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