Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10050 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/04/2017, (ud. 24/02/2017, dep.20/04/2017),  n. 10050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5680-2016 proposto da:

COSTRUZIONI MECCANICHE CO.MI S.R.L., – P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRA FLAUTI che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCESCO LOCANTO;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO ESTRATTIVO OBBLIGATORIO LA CASSIANA;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 341/2016 del

TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 27/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto procuratore generale CARDINO Alberto, che ha chiesto che

la Corte di Cassazione dichiari la competenza del Tribunale di

Firenze, assumendo i provvedimenti di cui all’art. 49 c.p.c., comma

2.

Fatto

OSSERVA

1. Costruzioni Meccaniche Co.Me.Ca. S.r.l. ha impugnato dinanzi al Tribunale di Firenze la deliberazione del 27 febbraio 2015 con cui il Consorzio Estrattivo Obbligatorio La Cassiana aveva presentato e approvato il consuntivo di spesa 2014 deducendo, a fondamento dell’impugnazione: a) la nullità della delibera per difetto di rappresentanza e mancata convocazione dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero; b) la nullità della delibera per mancato riconoscimento a Gesca S.r.l. del diritto di voto; c) la violazione di norme imperative ed in particolare degli artt. 2615 bis e 2423 e seguenti c.c. relativi ai principi di redazione del bilancio del consorzio; d) la violazione dell’art. 1418 c.c., art. 2611 c.c., n. 2, e art. 2484 c.c., n. 2.

Il Consorzio Estrattivo Obbligatorio La Cassiana ha resistito alla domanda deducendo anzitutto l’incompetenza del giudice adito, per essere la controversia compromessa in arbitri.

Con sentenza (così impropriamente denominata) del 28 gennaio 2016 il Tribunale di Firenze ha dichiarato la propria incompetenza per essere la controversia devoluta alla competenza arbitrale in forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto consortile ed ha condannato la società attrice alle spese di lite.

In particolare ha ritenuto il Tribunale che non fossero state dedotte in giudizio situazioni indisponibili.

2. Costruzioni Meccaniche Co.Me.Ca. S.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Firenze.

Il Consorzio Estrattivo Obbligatorio La Cassiana non ha spiegato difese.

Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Firenze.

3. – Costruzioni Meccaniche Co.Me.Ca. S.r.l. ha dedotto la sussistenza di una controversia avente ad oggetto diritti indisponibili, errore e/o insufficienza di motivazione e decisione per inesatto apprezzamento delle risultanze documentali e processuali e insussistenza dei presupposti ai fini dell’applicazione della clausola arbitrale, inesatta e/o errata applicazione delle norme in materia di competenza per clausola arbitrale e di cui agli artt. 819 ter e 50 c.p.c. relativamente:

-) al difetto di rappresentanza in capo al Consiglio di amministrazione deliberante e al difetto di convocazione;

-) alla violazione dei principi in materia di redazione dei bilanci;

-) alla nullità della deliberazione ex art. 1418.

4. – Va confermata la competenza arbitrale in forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto consortile.

Dopo aver rammentato che l’ambito dell’arbitrabilità delle controversie, ai sensi dell’attuale formulazione dell’art. 806 c.p.c., è fatto tendenzialmente coincidere dal legislatore, dopo la riforma del 2006, e sulla scia di analogo intervento concernente l’arbitrato societario, con quello della disponibilità dei diritti che ne sono oggetto, e non più con quello della transigibilità delle controversie, occorre in generale dire che, secondo un indirizzo di questa Corte ampiamente ribadito, l’inderogabilità della normativa posta a presidio del diritto in contesa funziona quale elemento di riscontro dell’indisponibilità del diritto medesimo. Così, con riguardo alla questione della compromettibilità in arbitri delle controversie in tema di bilanci societari, compromettibilità esclusa, è stato anche in tempi abbastanza recenti ripetuto che: “Il principio si fonda sulla considerazione che le predette norme non solo sono imperative, ma contengono precetti dettati – oltre che nell’interesse dei singoli soci ad essere correttamente informati dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio – anche a tutela dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente” (Cass. 10 giugno 2014, n. 13031).

Orbene, non è questa la sede per tornare sul problema, misurandosi con la diffusa opinione dottrinale secondo cui l’inderogabilità della disciplina che regola il diritto dedotto in controversia non rende tale diritto indisponibile, e non esclude dunque l’arbitrabilità, ma semplicemente impone agli arbitri di adeguare la propria decisione alle norme cogenti applicabili, giacchè in questa sede i richiami effettuati dalla società ricorrente alla disciplina del bilancio (art. 2423 c.c. e ss.), avuto riguardo alla natura del consorzio quale consorzio a rilevanza esterna, tanto più in un quadro di impossibilità di raggiungimento dello scopo consortile tale da determinare il sorgere del presupposto per la pronuncia di scioglimento del consorzio stesso, non sono pertinenti, giacchè la delibera impugnata ha ad oggetto la presentazione ed approvazione del consuntivo di spesa 2014 (pagina 6 del ricorso), ossia la semplice ripartizione interna delle spese di funzionamento del consorzio estrattivo tra i consorziati, con semplici ricadute patrimoniali evidentemente collocate nell’ambito della disponibilità: senza, d’altronde, che la società ricorrente abbia sia pure approssimativamente indicato quale fosse il contenuto di detto consuntivo di spesa, tale da rendere ad esso applicabili i principi formatisi in materia di bilancio.

5. – Nulla per le spese.

PQM

dichiara la competenza arbitrale. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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