Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10050 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 06/05/2011), n.10050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18235/2009 proposto da:

R.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MOBILIA Fabrizio, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di PALERMO – Sezione Staccata di MESSINA del 28.3.08, depositata il

23/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Fabrizio Mobilia che si riporta

agli scritti.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo

– sez. staccata di Messina n. 49/26/2008, depositata il 23.05.2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

5.4.2011 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Palermo ha non solo rigettato l’appello di R. C. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – appello proposto contro la sentenza n. 234/06/2003 della CTP di Messina e volto ad ottenere oltre alla riliquidazione della ritenuta d’imposta (con esclusione dall’imposizione della quota del TFR costituita con i contributi versati dal dipendente) gia’ riconosciuta dalla CTP di Messina, anche la migliore determinazione degli interessi, la rivalutazione monetaria e la rifusione delle spese di lite – ma anche riformato la sentenza di primo grado.

dichiarando l’inammissibilita’ della istanza di rimborso proposta dal R..

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa) che il contribuente era decaduto dalla facolta’ di proporre l’istanza, causa il decorso del termine di mesi 18 dal momento del pagamento (ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38), e che la predetta decadenza, per quanto in grado di appello, potesse essere idoneamente rilevata ad impulso della Commissione stessa.

Il R. ha interposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

L’Agenzia si e’ costituita con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – puo’ essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, siccome manifestamente fondato.

Con unico motivo di censura (rubricato come “falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, comma 2. Violazione del giudicato interno formatosi sul merito della domanda di rimborso, del principio “tantum devolutum quantum appellatum”, di cui all’art. 342 c.p.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”, assistito da idoneo quesito) il ricorrente si e’ doluto del fatto che, in ipotesi di avvenuto riconoscimento giudiziale in primo grado del diritto al rimborso d’imposta ….ed in presenza di un’unica impugnazione proposta dalla sola parte vittoriosa.

Il giudice di appello abbia pronunciato d’ufficio (ovvero su istanza formulata dall’Ufficio finanziario solo all’udienza di discussione) la decadenza del diritto del contribuente a conseguire il predetto rimborso d’imposta, per intervenuta decadenza.

La censura deve essere condivisa e la sentenza di secondo grado deve essere cassata limitatamente al capo con cui e’ stata riformata la sentenza di primo grado, fermo il capo con cui – invece – e’ stato respinto l’appello.

E’ infatti giurisprudenza costante e uniforme di questa Corte il principio secondo cui:

“In materia tributaria, la decadenza del contribuente dall’esercizio di un potere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, in quanto stabilita in favore di quest’ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili – perche’ disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti, e’ rilevabile anche d’ufficio. Ne consegue che, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, e dell’art. 345 cod. proc. civ., comma 2, e’ deducibile per la prima volta in appello la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza nel termine previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, salvo che sul punto si sia gia’ formato un giudicato interno” (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 1605 del 25/01/2008).

Nella specie di causa un giudicato interno si e’ appunto formato in relazione al diritto della parte contribuente ad ottenere il rimborso del capitale (e cioe’ della ritenuta riconosciuta dal giudice di primo grado nei termini di cui si e’ detto), capo che non e’ stato tempestivamente investito da gravame alcuno, mentre e’ stato invece il contribuente a proporre appello in relazione a questioni accessorie (quali gli interessi, la rivalutazione e le spese di lite), cio’ che non mette tuttavia in discussione l’infrangibilita’ del giudicato interno formatosi sul punto di cui si e’ detto.

Il giudice di appello ha percio’ giudicato al di fuori dei limiti concessigli dall’art. 112 c.p.c. la cui violazione e’ qui invocata dalla parte ricorrente.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, con cassazione parziale della sentenza di secondo grado, limitatamente al capo con cui e’ stata riformata la decisione di primo grado.

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ma il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto, con rinvio alla Commissione di merito, onde questa possa esaminare le questioni poste con l’appello e ritenute assorbite, che le spese di lite posso essere regolate con rimessione al giudice di rinvio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e rinvia anche per le spese alla CTR di Sicilia.

Cosi’ deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA