Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1005 del 20/01/2014


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Civile Ord. Sez. U Num. 1005 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: SPIRITO ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso 15191-2012 proposto da:
PIACENTINI COSTRUZIONI S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio
dell’avvocato VALENSISE CAROLINA, rappresentata e
difesa dagli avvocati BARBARA TASSI, BORGHESI DOMENICO,
per delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 20/01/2014

BOSCH REXROTH B.V., in persona degli amministratori
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato CICCONI
ENNIO, che la rappresenta e difende per procura
speciale, in atti;
– controricorrente

giudizio pendente n. 2744/2011 del TRIBUNALE di
LIVORNO;
uditi gli avvocati Domenico BORGHESI, Ennio CICCONI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Ignazio PATRONE, il quale chiede alla
Corte,

dichiarata

preventivo,

di

dell’arbitrato estero.

l’ammissibilità
dichiarare

la

del

conflitto

giurisdizione

per regolamento di giurisdizione in relazione al

R.G. 15191/12

La Corte,
rilevato che:
la società italiana Piacentini Costruzioni spa e la società olandese Bosch
Rexroth B.V. stipularono un Memorandum of understanding per presentare
un’offerta congiunta in una gara d’appalto per la realizzazione di opere nel

accettata l’offerta, le società costituirono una ATI, la quale sottoscrisse il
contratto d’appalto;
realizzata l’opera, si verificò un incidente in fase di collaudo, dal quale scaturì un contenzioso tra le due società con escussione delle garanzie bancarie reciprocamente rilasciatesi ed azioni cautelari dirette a paralizzare il
pagamento;
la Piacentini, con citazione del 10 agosto 2011, citò in giudizio la società
olandese innanzi al Tribunale di Livorno per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro;
a sua volta, la Bosch, in data 15 dicembre 2011, depositò domanda di arbitrato alla Camera arbitrale di Parigi, invocando la clausola compromissoria contenuta nel predetto Memorandum;
nel giudizio arbitrale la Piacentini contestò la validità della clausola invocata dalla controparte e chiese all’arbitro unico di declinare la propria giurisdizione o, in subordine, di sospendere il procedimento arbitrale per la
contemporanea pendenza della causa davanti al Tribunale di Livorno;
la Bosh, innanzi al Tribunale di Livorno, eccepì il difetto di giurisdizione del
giudice adito in forza della clausola arbitrale;
la Camera arbitrale nominò l’arbitro unico e fissò la prima udienza al 22
giugno 2012;
la Piacentini propose, dunque, regolamento preventivo di giurisdizione, al
quale la Bosch ha resistito, invocandone preliminarmente l’inammissibilità;
osserva che:
il proposto regolamento è ammissibile in ragione del principio secondo cui,
in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero,
l’eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario •a attribuirsi all’arbitrato rituale in conseguenza delle discipl” a complessivamente riCons. Sisi.
r

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porto di Livorno;

R.G. 15191/12

cavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5, e dal d.lgs. 2 febbraio
2006, n. 40, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di
quelle di rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione e
rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all’art. 41
cod. proc. civ.; il difetto di giurisdizione, nascente dalla presenza di
una clausola compromissoria siffatta, può essere rilevato in qual-

abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo,
ne abbia eccepito la carenza (Cass. SU 25 ottobre 2013, n. 24153);
nella specie, come s’è detto, il difetto di giurisdizione per la presenza della
clausola compromissoria è stato immediatamente eccepito dalla società
olandese, con conseguente ammissibilità del regolamento preventivo di
giurisdizione;
nel merito, il ricorso della Piacentini (che sostiene la giurisdizione del giudice italiano) è infondato, siccome il MOU al quale s’è fatto prima riferimento contiene (art. 13, parte II) una clausola compromissoria in base alla quale: “All disputes arising out of or connection with this MOU shall be
finally settled under the rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one arbitrator …”;
la tesi sostenuta dalla Piacentini (secondo cui il MOU non sarebbe stato più
in vigore tra le parti al momento dell’insorgere dell’attuale controversia, in
forza dell’art. 12 dello stesso che ne prevedeva l’efficacia sino alla stipula
dell’Agreement con il quale le parti avrebbero costituito l’ATI, che ha poi
sottoscritto il contratto d’appalto con l’Autorità portuale di Livorno) è infondata, perché: a) quella in trattazione è una controversia comunque
connessa con il MOU (“Ali disputes arising out of or connection with this
MOU …”); b) quest’ultimo risulta essere il pur sempre fondamentale atto di
regolamento dei rapporti tra le parti, contenente la ripartizione, tra le
stesse, delle opere da compiere e delle relative responsabilità interne, a
fronte dell’esile atto costitutivo dell’ATI che si limita alla costituzione
dell’associazione stessa, all’individuazione della società capogruppo, alle
condizioni del raggruppamento, al conferimento del mandato dalla Bosch
alla Piacentini ed alle spese; c) è stata la stessa acentini che, nell’atto in-

Cons. S

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siasi stato e grado del processo, a condizione che il convenuto non

R.G. 15191/12

troduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Livorno, invoca a fondamento
della propria tesi il contenuto del MOU e del suo allegato;
in conclusione, deve ritenersi operativa la clausola arbitrale alla quale s’è
fatto finora riferimento, con conseguente dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice italiano;
in considerazione della complessità del caso e del recente arresto giuri-

giurisdizione, le spese di questo giudizio vanno interamente compensate
tra le parti.
Per questi motivi

La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e compensa
interamente tra le parti le spese del giudizio per il regolamento di giurisdizione.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013
Il Pridente

sprudenziale in tema d’ammissibilità di siffatta istanza di regolamento di

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