Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1005 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1005 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: NONNO GIACOMO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15808/2013 R.G. proposto da
Franco Vago s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Turci e dall’avv. Alessandro Fruscione, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in
Roma, via G. Vico n. 22, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, n. 124/14/12, depositata il 13 dicembre 2012
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2017
dal Consigliere Giacomo Maria Nonno;

RILEVATO CHE

Cori. est.
G.MI Nonno

Data pubblicazione: 17/01/2018

1. con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, notificato
all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la Franco Vago s.p.a. impugnava la sentenza della CTR della Toscana, sezione staccata di Livorno,
n. 124/14/12 del 13/12/2012, confermativa della sentenza della CTP
di Livorno n. 21/6/2011 che aveva rigettato l’impugnazione avverso n.
25 atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni emessi dall’Ufficio

zioni di merci allo stesso presentate, per omesso versamento dell’IVA
all’importazione ex art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;

2. la sentenza della CTR evidenziava che non era fondata l’eccezione concernente la pretesa prescrizione dell’azione accertativa
dell’amministrazione, essendo l’obbligazione doganale sorta a seguito
di atto perseguibile penalmente, sicché «il termine di accertamento
viene dilatato nel caso emergano fatti di rilevanza penale», faceva presente che dagli accertamenti risultavano i presupposti di fatto e di diritto «che hanno portato alla pretesa dell’IVA evasa all’importazione»,
rilevava che l’art. 13 della I. 7 agosto 1990, n. 241 escludeva che le
norme sul procedimento amministrativo si applicassero ai procedimenti
tributari, «per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano» e riteneva, infine, la sussistenza dei presupposti per la rettifica,
dovendo le merci essere introdotte fisicamente e non virtualmente nel
deposito fiscale onde operare il mancato versamento dell’IVA;

3. l’Agenzia delle dogane resisteva con controricorso, depositando
altresì memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza
per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 4, cod. proc. civ. In buona sostanza, la società ricorrente si duole della mancata corrispondenza della sentenza con i motivi
2

Co . est.

G.M.iN orma

delle dogane di Livorno, relativi ad altrettante dichiarazioni di importa-

di appello proposti, riferendosi la stessa con tutta evidenza ad una vicenda diversa da quella oggetto del giudizio;

2. con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 4, cod. proc. civ., avendo la sentenza omesso di pronun-

della comminata sanzione ex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997;

3. con il terzo motivo si assume la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2 e 10 della direttiva n. 1977/388/CEE del Consiglio
del 17 maggio 1977, dell’art. 2 della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, dell’art. 2 del regolamento del Consiglio
n. 1553/1989 del 25 maggio 1989, degli artt. 1, 17, 19, 23, 25, 60 e
67 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell’art. 13 del d.lgs. n.
471 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.
civ., denunciandosi l’illegittima duplicazione dell’imposta, la violazione
del principio di neutralità dell’IVA e il difetto del requisito oggettivo
dell’omesso o ritardato pagamento;

4. con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., il vizio di ultrapetizione, la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 50 bis, comma 4, lett. b), del
d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modi?. nella I. 29 ottobre 1993,
n. 427 e/o degli artt. 2, 3 e 4 del d.m. 20 ottobre 1997, n. 419, 16,
comma 5 bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. nella I. 28
gennaio 2009, n. 2, 16 della direttiva n. 1977/388/CEE e 157 della
direttiva n. 2006/112/CE, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.
3 e 4, cod. proc. civ., per inesistenza dell’obbligo di introduzione fisica
della merce nel deposito fiscale;

3

Con f. est.
G.M. onno

ciare sulla dedotta insussistenza del requisito soggettivo di punibilità

5. con il quinto motivo si assume la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’individuazione
della sanzione applicabile, ritenuta in concreto erronea dal ricorrente,
dovendo trovare applicazione la sanzione per l’irregolare assoluzione

6. con il sesto motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’erroneo computo della sanzione, dovendo essere applicata una sanzione di importo
inferiore a quella applicata dall’Ufficio, essendoci stato solo un ritardo
nel versamento dell’imposta;

7. con il settimo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione
degli artt. 3, 9 e 10 della I. n. 241 del 1990, 7 della I. 27 luglio 2000,
n. 212, 11 della I. 8 novembre 1990, n. 374, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione delle norme sul giusto procedimento amministrativo, applicabili anche al procedimento tributario;

8. infine, la ricorrente formula istanza di rinvio pregiudiziale ex art.
267 TFUE in ordine al regime del deposito IVA e alla rilevanza e legittimità, ai fini dell’assolvimento dell’IVA all’importazione, dell’autofatturazione e del sistema cd. del reverse charge;

9. il primo motivo è fondato e assorbente di tutti gli altri motivi di
impugnazione, atteso che la sentenza impugnata si occupa effettivamente di una vicenda differente a quella oggetto del presente procedimento;

4

Cori. est.
G.M. onno

dell’imposta e non già quella in concreto applicata dall’Ufficio;

9.1. invero, pur essendo l’intestazione e l’epigrafe della sentenza
della CTR relativi alla vicenda in oggetto, la sua motivazione se ne discosta totalmente. Ed invero:
a) non si discute di avvisi di rettifica di accertamento con cui si
chiede il pagamento dell’IVA all’importazione, ma di atti di contestazione e irrogazione di sanzioni;

dell’Agenzia delle dogane dal potere di accertamento;
c) non si è mai contestata la sussistenza della solidarietà con altro
soggetto, essendo la Franco Vago s.p.a. diretta destinataria del provvedimento sanzionatorio;
d) non risultano essere state formulate eccezioni ai sensi dell’art.
11, comma 5, del d.lgs. n. 374 del 1990;
9.2. appare, dunque, evidente che la motivazione della sentenza
impugnata riguarda altra vicenda processuale, circostanza che comporta cassazione della sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Toscana, 6gzieDgE5t

o, in diversa com-

posizione; alla medesima si demanda anche la liquidazione delle spese
del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla
Commissione tributaria regionale della Toscana, seziarfezi~11:1 -, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 24/10/2017.

Il Presidente

b) il ricorrente non ha mai eccepito la prescrizione o la decadenza

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