Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10049 del 24/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 10049 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: BIANCHINI BRUNO

-prova- interpello- mancata
risposta- modifica capitoli

SENTENZA

sui ricorsi iscritti ai nn.r.g. 8163 e 11395 del 2007 proposti da:

Michelangelo D’URSO ( cf. DRS MHL 36H28 F250N)
rappresentato e difeso dall’avv. prof Italo Andolina e dall’avv. Roberto Porto ed
elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier 1, presso lo studio dell’avv. Roberto
Giuffrida , giusta procura speciale a margine del ricorso

Ricorrente proc r.g.n. 8163107 e contro ricorrente proc. r.g.n.11395 107

contro

Filippo LO CASTRO ( c.f. LCS FPP 43C09 A766N)
rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Nicolosi e Pietro Paternò di Raddusa ed
elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Monte Santo n.25,
giusta procura a margine del controricorso contenente ricorso incidentale

Controlicorrente proc.r.g.n. 8163 / 07 e ricorrente incidentale proc r.g.n. 11395 / 077

—contro le sentenze nn. 205/2005 e 69/2006 della Corte di Appello di Catania
depositate, rispettivamente, il 23 $’

Data pubblicazione: 24/04/2013

ed il 23/01/2006

1.4g-

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 05/03/2013 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Libertino Russo, che ha concluso per il .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 27 luglio 1985 Michelangelo D’Urso convenne innanzi al Tribunale
di Catania Filippo Lo Castro esponendo: di aver costituito con costui ed altri soggetti la
società Casazze s.r.l. per la ricerca, la captazione e la distribuzione di acqua potabile;
che la società era stata posta in liquidazione; che i soci, con scrittura privata del
16.4.1980, si erano obbligati a costituire altra società avente il medesimo scopo, dando
quindi inizio, in territorio di Belpasso, alla scavo di un pozzo ed avendo già in comune
tra loro taluni macchinari; che il Lo Castro, in un fondo limitrofo, aveva, per suo conto,
provveduto allo scavo di altro pozzo per il cui sfruttamento si era servito di tubazioni
della Casazze s.r.l. e delle attrezzature comuni, esercitando, peraltro, attività concorrente
con quella della predetta società. Chiese, pertanto, che venisse inibito al Lo Castro l’uso
delle cose comuni e la sua condanna al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Catania ordinò al Lo Castro soltanto la cessazione dell’uso, in via
esclusiva, dei beni strumentali comuni indicati nella predetta scrittura privata e lo
condannò al risarcimento del danno per L. 375.725.000 in relazione alla, già effettuata,
indebita utilizzazione.
Il Lo Castro propose impugnazione che venne accolta dalla Corte di Appello di
Catania sulla base delle seguenti considerazioni: a)che i primi giudici, in assenza di ogni
altro elemento di prova, avevano dedotto la fondatezza della domanda solo dalla
mancata risposta all’interrogatorio formale deferito al convenuto; b)che la consulenza
tecnica espletata non offriva la prova che i beni utilizzati fossero proprio quelli comuni
di cui alla scrittura privata dei 16.4.1980; e) che la prova testimoniale assunta in appello,

4

0‘..,,.144>f

2

s•fr

quand’anche non coerente alla posizione di assoluto diniego del convenuto, non
appariva, tuttavia, risolutiva a vantaggio della tesi attorea.
Avverso detta sentenza, pubblicata il 5.7.1999, ricorse per cassazione il D’Urso; con
sentenza n. 1221 del 2003 questa Corte cassò la decisione del giudice dell’appello,

valutazione complessiva degli altri elementi di prova – diversi dunque dalla mancata
risposta all’interrogatorio formale da parte del convenuto- al fine di considerare per
ammessi i fatti indicati nei capitoli dell’interpello; giudicò poi carente l’ iter logico
seguito dal giudice del merito nel ritenere coincidente il valore economico d’uso della
cabina elettrica comune con i costi di esercizio dell’utenza per la fornitura di energia
elettrica utilizzata per il suo funzionamento.
La Corte di Appello di Catania , quale giudice del rinvio, pronunziando sentenza non
definitiva n. 205/2005 , ordinò al Lo Castro di cessare dall’utilizzo in via esclusiva
dell’argano e della cabina elettrica, oggetto della scrittura privata con il D’Urso
nell’aprile del 1980; lo condannò altresì al risarcimento del danno da liquidarsi in
prosieguo di giudizio; con decisione definitiva n. 69/2006 quantificò poi tale
risarcimento in euro 6.869,25 — respingendo le censure rispetto alla riconosciuta
rivalutazione monetaria-; compensò per due terzi le spese dei precedenti gradi e fasi di
giudizio e pose il residuo -oltre, per intero, le spese di CTU- a carico del Lo Castro.
A seguito di tempestiva riserva di ricorso, il D’Urso ha chiesto la cassazione di
entrambe le decisioni sulla base di complessivi quattro motivi; il Lo Castro ha risposto
con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, formalmente separati, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cpc, in quanto
diretti contro la medesima sentenza; nel loro esame non verranno presi in
considerazione i pur formulati quesiti ex art. 366 bis cpc in quanto detta norma non è
applicabile ratione tempotis essendo state pubblicate, entrambe le sentenze, in data

_

3

ritenendola non adeguatamente motivata, avendo omesso, il giudice del gravame, una

anteriore al 3 marzo 2006, giorno di entrata in vigore della normativa del c.d. filtro a
quesiti ( la non definitiva il 23 febbraio 2005; quella definitiva 11 23 gennaio 2006).

-Ricorso proc n.r.gen 8163/2007I — Con il primo motivo viene denunziata la nullità della sentenza non definitiva per

dall’art. 112 cpc, già oggetto di rilievo in appello con riferimento agli artt. 342 e 346cpc,
nella parte in cui la Corte di Appello ritenne irrilevante il secondo capitolo di
interrogatorio formale -relativo all’uso esclusivo da parte del Lo Castro delle tubazioniche invece avrebbe inciso sull’entità del risarcimento riconosciuto ad esso ricorrente.

I.a — Il vizio lamentato non è sussumibile nella norma presa a riferimento dal ricorrente
che invece disciplina l’ipotesi in cui una domanda, un’eccezione, un motivo di
impugnazione non siano valutati dal giudice del merito mentre quello che forma
oggetto del mezzo in esame è la decisione — e quindi la valutazione- della rilevanza di
una specifica richiesta istruttoria: tale giudizio però non è sindacabile in sede di
legittimità se sorretto da congrua motivazione, come invece risulta dalla ragionata
esposizione del diniego posta ai foll 8/9 della sentenza non definitiva.

I.a.1 — Analoga inammissibilità colpirebbe il mezzo se lo si volesse interpretare — come
parrebbe di potersi ricavare da un inciso a foll 7/8 del ricorso- come diretto a far valere
la preclusione pro judicato che si sarebbe formata sull’ammissibilità e rilevanza del
capitolo, per effetto della mancata impugnazione, nel primo giudizio di appello,
dell’ordinanza che lo aveva ammesso: invero la valutazione di “irrilevanza” del capitolo
non toglieva che esso fosse stato notificato alla parte allora contumace e che della
mancata risposta si dovesse tener conto: la Corte del rinvio ha semplicemente
riesaminato, come commessole dalla sentenza di cassazione, la rilevanza della
circostanza oggetto di interpello, nell’ambito della costruzione del materiale probatorio
sul quale fondare la propria decisione e non ha invece espunto il capitolo dalla
valutazione della interrogazione rimasta senza risposta.

4

violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, portato

— Con il secondo e connesso motivo ( posto in via subordinata rispetto a quello
precedente) si assume che, per le ragioni divisate nel primo mezzo, la Corte del merito
sarebbe incorsa nel divieto di porre a base della propria sentenza una causa di “nullità”
rilevata di ufficio; nell’esposizione del mezzo assume parte ricorrente che l’eliminazione

tra le parti, così ledendo il proprio diritto di difesa.
II.a – Anche tale censura non corrisponde al divisato error in procedendo perché il giudizio
di inutilità della circostanza ai fini del decidere venne effettuato in sede delibativa del già
ammesso capitolo.
III — Con il terzo motivo , sempre attinente alla ritenuta mancata prova dell’utilizzo da
parte del Lo Castro delle tubature comuni, viene denunziata un’insufficienza nella
motivazione; da ciò deriverebbe anche una violazione degli artt. 1102 e 2043 cod. civ.
per aver negato una responsabilità originante un danno risarcibile per detto utilizzo
abusivo.
III.a — Il mezzo è innanzi tutto intrinsecamente illogico perché, una volta assunta la
mancanza della prova dell’utilizzo delle tubazioni, ne conseguiva che non vi fosse, per
quel titolo, una responsabilità risarcitoria; in secondo luogo il vizio di insufficiente
motivazione è riscontrabile solo quando il giudicante non dia esauriente ragione del
percorso logico seguito per arrivare a determinate conclusioni; del pari il vizio di
violazione di legge si riscontra quando si erri nell’identificazione degli ambiti applicativi
della norma: sotto dunque entrambi i profili la decisione del giudice è conforme alle
regole di logica e giuridiche, avendo spiegato perché le tubature utilizzate dal Lo Castro
non fossero quelle oggetto di proprietà comune.
IV — Riguardo alla sentenza definitiva non si sono formulati autonomi motivi di
impugnazione, ritenendo che l’auspicato accoglimento dei motivi sull’an

debeatur

avrebbero permesso di travolgere le statuizioni sul quantum
-ricorso n.r.gen. 11395/2007-

5

/41,4,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA