Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10049 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. II, 15/04/2021, (ud. 23/06/2020, dep. 15/04/2021), n.10049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20022-2019 proposto da:

F.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato ALESSANDRO TONON,

ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Michele

Costa, in ROMA, Via BASSANO del GRAPPA 24;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 994/2019 del TRIBUNALE di TRENTO depositato il

23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto n. 994/2019 in data 23/05/2019 il Tribunale di Trento ha respinto il ricorso proposto da F.A. avverso il provvedimento di diniego emesso il 27/02/2018 dalla Commissione territoriale di Verona del riconoscimento del diritto allo status di rifugiato, alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 14 e ss. o alla protezione umanitaria previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il ricorrente, cittadino del (OMISSIS), aveva riferito alla Commissione Territoriale di essere fuggito dal proprio paese, perchè (nel 2011) il Governo aveva confiscato il terreno di famiglia per costruirvi una scuola impegnandosi per il tramite del capo villaggio a consegnare alla sua famiglia un altro terreno per il suo sostentamento; che il governo non aveva mantenuto la promessa avendo intanto costruito la scuola, e che suo padre, che si era rivolto al capo villaggio, era stato arrestato per una settimana; che il richiedente, pur avendo trovato un impiego nel carico/scarico di sabbia, non riusciva a sostenere la famiglia, per cui nel 2015 aveva deciso di lasciare il (OMISSIS) per trasferirsi prima in Senegal) poi nel Niger ed infine in Libia, a Tripoli dove era rimasto in detenzione per due mesi e che, una volta uscito, con l’aiuto di un Libico, aveva raggiunto l’Italia nel settembre 2016; che infine il richiedente aveva dichiarato di temere, in caso di rientro in (OMISSIS), di avere problemi economici.

Il Tribunale di Trento ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale. In particolare il Tribunale ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8 ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti, nè lo stesso aveva riferito di poter subire una grave e individuale minaccia alla propria integrità personale; nel contempo il collegio di merito negava il ricorrere di uno stato di elevata vulnerabilità all’esito di un eventuale rimpatrio, tenuto conto della situazione esistente nel paese di provenienza.

Avverso il decreto emesso dal Tribunale di Trento, il richiedente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 3, comma 4-bis, convertito con modificazioni nella L. 13 aprile 2017, n. 46, in relazione all’art. 738 c.p.c.”, là dove al ricorso in via telematica del ricorso introduttivo ha fatto seguito un provvedimento emanato da un Giudice onorario, nonchè una sostituzione nel corso del processo del Giudice onorario con un giudiè togato in difetto di comunicazione alle parti.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Questa Corte (Cass. n. 3356 del 2019; conf. Cass. n. 8766 del 2020; Cass. n. 7890 del 2020) avuto modo di chiarire che: “In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione”. Infatti, premesso che il legislatore, con l’inserimento del comma 4 bis all’art. 3, operato in sede di conversione, ha attribuito al Tribunale in composizione collegiale la trattazione delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 va chiarito che (Cass. n. 19660 del 2016) “quando un giudice onorario, appartenente all’ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari ante causam, espressamente esclusi dal R.D. n. 12 del 1941, art. 43 bis), in quanto la decisione assunta dal g.o.t. in violazione delle tabelle organizzative dell’ufficio non incide sulla composizione dell’ufficio giudiziario, nè alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità”.

Inoltre, sempre questa Corte (Cass. n. 466 del 2016) ha precisato che “il vice pretore onorario è un giudice previsto e regolato dalle norme sull’ordinamento giudiziario che può legittimamente sostituire il magistrato ordinario in tutte le sue funzioni, e dunque anche nell’espletamento dell’attività propria del giudice istruttore, senza che da ciò discenda la nullità degli atti dallo stesso compiuti, tenuto conto che il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all’ufficio, non investita della funzione esercitata, e che le circolari con le quali il C.S.M. disciplina gli incarichi affidabili ai giudici onorari, quali fonti normative di secondo grado, non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge”.

1.3. – Il ricorrente censura poi altrettanto inammissibilmente la violazione della immutabilità del giudice.

Invero, per orientamento consolidato di questa Corte (Cass. n. 4925 del 2015), l’art. 276 c.p.c. va interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni o si è tenuta l’udienza di discussione. Cosicchè si è ritenuto, ad es., che, in grado di appello, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 c.p.c., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l’ultima attività processuale (cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni), conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo (Cass. n. 18268 del 2009), mentre si è chiarito (Cass. n. 21667 del 2013) che non sussiste, nel rito ordinario del giudizio di appello, un principio di immutabilità del collegio prima che abbia inizio la fase della discussione.

Nella specie, tuttavia, non risulta esservi stata alcuna udienza di discussione, svoltasi davanti ad un giudice, scissa dalla fase deliberativa, svoltasi davanti ad altro Giudice; laddove il ricorrente, in questa sede, non spiega neppure quale pregiudizio al diritto di difesa sia derivato dall’asserito vizio processuale.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente censura la “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 in relazione all’art. 2697 c.c.” in quanto il Tribunale avrebbe apoditticamente affermato la carenza di credibilità ed attendibilità della narrazione operata dal richiedente sulle proprie vicende e vicissitudini.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).

Va dunque ribadito (peraltro in termini generali valevoli per tutti i motivi) che costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 6259 del 2020; cfr., ex multis, Cass. n. 22717 del 2019 e Cass. n. 393 del 2020, rese in controversie analoghe a quella odierna).

2.3. – Va inoltre rilevato che la valutazione, in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre Cass. n. 3340 del 2019, cit.).

2.4. – Ciò posto, questa Corte rileva come la parte ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretenda, ora, una nuova valutazione del giudizio di credibilità del richiedente (apodittica e disancorata rispetto alla singola fattispecie esaminata), proponendo censure che sconfinano con tutta evidenza sul terreno delle mere valutazioni di merito, come tali rimesse alla cognizione dei giudici della precedente fase di giudizio e che (come detto) possono essere censurate innanzi al giudice di legittimità solo attraverso le ristrette maglie previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Nè è possibile pretendere l’attivazione dei poteri istruttori officiosi del tribunale per l’acquisizione di ulteriori informazioni sulla situazione sociopolitica del (OMISSIS), in presenza di una valutazione giudiziale negativa della credibilità del richiedente, valutazione quest’ultima che rende superflua ogni ulteriore approfondimento istruttorio in ordine al reclamato status di rifugiato.

3.1. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2,7 e 8 in relazione all’art. 1 Convenzione di Ginevra 28 luglio 1951”, là dove il Tribunale ha assunto con riferimento alla zona di provenienza del richiedente la insussistenza di una situazione di criticità tale da consentire di per sè la concessione delle misure richieste.

3.2. – Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2,14 e 17” sempre riguardo la valutazione della situazione interna del (OMISSIS).

3.3. – I motivi, da decidersi congiutamente, sono infondati.

3.4. – Questa Corte (come detto) ha chiarito che “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona”, cosicchè “qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 16925 del 2018).

Come, inoltre precisato (Cass. n. 14006 del 2018) con riguardo alla protezione sussidiaria dello straniero, prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia”.

3.3. – Tanto premesso, va rilevato che il Tribunale ha analiticamente motivato (con il dovuto specifico riferimento e richiamo a siti internazionali accreditati: cfr. Cass. n. 15794 del 2019) le ragioni per cui si debba escludere che il richiedente provenga da una zona del (OMISSIS) in cui si registri un clima di tensione tale da far presumere che in caso di suo rientro possa andare incontro a torture o altre forme di trattamento inumano e degradante; deducendo viceversa che la situazione politica del Paese risulta, al momento, sufficientemente stabile e caratterizzata da un organo di governo a legittimazione popolare a seguito della fine del regime dittatoriale che per 22 anni ha retto il governo del paese; concludendo nel senso che la circostanza che il Paese stia emergendo lentamente da un forte periodo di crisi dovuto al pregresso clima politico e che ciò comporti ricadute negative sulle condizioni di salute, di istruzione e sulla qualità della vita in generale non è idonea ad integrare i requisiti previsti tassativamente dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

La nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dev’essere interpretata in conformità della fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicchè “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15 direttiva, lett. c), a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; v. Cass. n. 13858 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018).

Nel caso, il giudice di merito ha puntualmente valutato la situazione del paese di origine del richiedente, giungendo ad escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), all’esito di un’articolata analitica valutazione desunta da numerosi siti internazionali accreditati (quali Amnesty International, UNHCR, (OMISSIS)), senza peraltro che il ricorrente abbia, in senso contrario, addotto altre fonti, essendosi limitato a contestare quanto in quelle affermato.

Anche tale accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato (come sopra detto) può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

4. – Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 nella versione vigente prima della sostituzione operata dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 1, comma 1, lett. B), n. 2 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132. Difetto di motivazione”, in ordine alla sussistenza dei requisiti per la concessione della protezione umanitaria.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

4.1. – In ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria – al pari di quanto avviene per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria – incombe sul giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine. Nella specie, il Tribunale territoriale non ha violato il suddetto principio nè è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali alla luce della disciplina antecedente al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella L. 1 dicembre 2018, n. 132 (che non è applicabile ratione temporis alla fattispecie, non avendo tale normativa efficacia retroattiva secondo quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte: Cass., sez. un., n. 29459 del 2019).

4.2. – Quanto infine al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero questa Corte (Cass. n. 4455 del 2018; e successivamente Cass., sez. un., n. 29460 del 2019) ha precisato che “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.”.

A tal riguardo il motivo appare inammissibile anche alla luce della valutazione comparativa espressa dal giudice di merito con esaustiva indagine circa le condizioni descritte dello straniero con riguardo al suo paese di origine ed all’integrazione in Italia acquisita, valutazione in sè evidentemente non rivalutabile in questa sede.

5. – Il ricorso va rigettato, Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, c. 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA