Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10049 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 06/05/2011), n.10049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.U. in qualità di liquidatore della Savim Srl in

liquidazione, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EDOARDO

D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato CASSANO UMBERTO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CERVETERI (RM) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTIO 1577 CALVINO 33, presso

lo studio dell’avvocato CANNAS LUCIANA, che lo rappresenta e difende,

giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 13.8.09 e

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 13.10.08, depositata l’11/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

DOMENICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, Osserva:

La CTR di Roma ha respinto l’appello di “Savim srl” – appello proposto contro la sentenza n. 266/43/2007 della CTP di Roma che ha rigettato il ricorso della società contribuente- ed ha così confermato l’avviso di liquidazione ai fini ICI per l’anno d’imposta 2000 del comune di Cerveteri, qui parte intimata.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che le argomentazioni proposte dalla contribuente nell’appello e tendenti a dimostrare che la società “svolgeva funzione meramente strumentale e, inoltre, l’immobile era utilizzato per scopi strumentali, non appaiono convincenti: a tali argomentazioni la Commissione attribuisce un valore meramente assertivo”.

La Savim srl ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’agenzia si è costituita con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con l’unico motivo di censura (rubricato come:”Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″) la ricorrente si duole della omessa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7 siccome (per quanto è riassunto nell’idoneo quesito di diritto) l’esenzione che ivi è prevista avrebbe dovuto spettare alla odierna ricorrente, atteso che essa – sin dalla data della sua costituzione – si è configurata come mera società strumentale di altro soggetto di diritto, precisamente il partito politico del PDS”.

Il predetto motivo di ricorso è manifestamente inammissibile, per difetto di correlazione tra il motivo di impugnazione e le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata (in termini basta qui il rinvio a Cass. Sez. 5. Sentenza n. 17125 del 03/08/2007), atteso che la decisione qui impugnata, come si è detto, ha disatteso il ricorso di appello per difetto di prova della sussistenza degli elementi di fatto addotti come presupposto di applicazione della invocata norma di legge, e non già invece per avere ritenuto non applicabile alla specie di causa la norma dalla parte ricorrente invocata.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificala agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, mentre la SAVIM ha depositato memoria illustrativa.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va respinto.

che le spese di lite saranno regolate in ragione della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di questo grado, liquidate in Euro 500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

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