Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10048 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. III, 27/04/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13426-2006 proposto da:

DOLCIARIA STABIESE SRL (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante p.t. Sig.ra R.A., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ASIACO 9, presso lo studio dell’avvocato APUZZO TIZIANA,

rappresentata e difesa dall’avvocato SICIGNANO FEDERICO con studio in

80053 CASTELLAMMARE DI STADIA (NA), VIALE EUROPA 102, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA SPA, S.F. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 914/2005 de GIUDICE DI PACE di GRAGNANO,

emessa 11 17/2/2005, depositala il 03/03/2005, R.G.N. 2073/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per estinzione per rinuncia.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

1.1. la s.r.l. DOLCIARIA STABIESE ha proposto ricorso avverso la sentenza del Giudice di pace di Gragnano in data 17-2-2005 di rigetto della domanda di risarcimento danni da essa ricorrente proposta nei confronti di S.F. e della s.p.a. ASSITALIA-LE ASSICURAZIONI D’ITALIA;

1.2. nessuno si è costituito per parte intimata;

1.3. nelle more dell’udienza collegiale in data 10-3-2010 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante della s.r.l. DOLCIARIA STABIESE e, per autentica, dall’avv. Federico Sicignano, riferendo di aver transatto la lite;

Tanto premesso.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

da quanto sopra esposto, consegue l’estinzione del giudìzio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 40 DEL 2006, art. 15).

Nulla va disposto in ordine alle spese non essendovi stata attività difensiva da parte intimata.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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