Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10048 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 06/05/2011), n.10048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 51/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di GENOVA dell’11.4.08, depositata il 18/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

DOMENICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Dott. Caracciolo Giuseppe, letti gli atti depositati:

OSSERVA:

La CTR di Genova ha respinto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 1081/10/2002 della CTP di Roma che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente C. G. avente ad oggetto avviso di accertamento relativo ad IRPEF per il periodo d’imposta 1986, a mezzo del quale era stato accertato reddito di partecipazione nella societa’ “Probel snc” con sede in (OMISSIS), nei confronti della quale pure era stato accertato maggior reddito d’impresa (a fini ILOR) con separato avviso di accertamento.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che – pur fondata la tesi che la sentenza emessa nei confronti della societa’ nei confronti dei soci, nel caso specifico essendo intervenuto condono con riguardo al reddito accertato in capo alla societa’- le motivazioni della pronuncia adottata dalla CTR di Genova nei confronti della predetta societa’ potevano essere “richiamate integralmente” nel giudizio nel quale era parte il socio C..

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

Il C. non ha svolto attivita’ difensiva.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c.- puo’ essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con l’unico motivo di censura (rubricato come:”Nullita’ della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 61 e 36 e dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 “, ed il secondo ed il terzo anche con il richiamo degli “art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.” assistito da idoneo quesito) l’Agenzia ricorrente il ricorrente si duole in sostanza della nullita’ della sentenza di appello per violazione dell’obbligo di motivazione e quindi per difetto assoluto della motivazione stessa.

Riassuntivamente, la parte ricorrente ha evidenziato che il giudice di appello non ha dato conto in alcun modo del percorso logico sotteso alla propria determinazione di rigetto dell’appello, limitandosi a richiamare le motivazioni della sentenza della sezione 19 della CT di Genova in data 15.6.2001 adottata nei confronti della Probel snc di cui il C. era socio. Il motivo e’ manifestamente fondato, e la sentenza deve essere cassata con rimessione della controversia ad altra sezione della stessa CTR di Genova, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui: “La motivazione “per relationem” della sentenza pronunziata in sede di gravame e’ legittima purche’ il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pur sinteticamente le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto; sicche’ deve essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicita’ della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cassazione civile, sez. trib., 30 aprile 2010, n. 10490). Nella specie di causa la motivazione si palesa del tutto laconica e limitata ai rinvio agli argomenti contenuti nella sentenza relativa al reddito accertato nei confronti della societa’ (evidentemente la sentenza di primo grado, perche’ in appello il processo e’ stato dichiarato estinto), sentenza che non si intende neppure quali argomenti abbia valorizzato.

Percio’, non si intende in alcun modo (neppure dal paragone con la precedente sentenza) quale sia il percorso argomentativo adottato dal giudice della pronuncia qui impugnata. Si ritiene percio’ che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato nulla sulle spese, in difetto di costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA