Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10047 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. III, 27/04/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.D., (OMISSIS) in proprio e quale erede di

sua madre, C.E. vedova Z., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FLAKINIA 71, presso lo studio dell’avvocato ACETO

ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ZARRELLI MARIO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINSTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 21618/2007 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, 3^ SEZIONE CIVILE, emessa il 3/5/2007, depositata il

16/10/2007, R.G.N. 30964/2006, 483/2006, 30991/2007, 631/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato MARIO ZARRELLI;

udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Vittorio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’avv.to Z.D., in proprio e quale erede della madre C.E., vedova Z., con ricorso per revocazione, ritualmente notificato al Ministero della Giustizia ed al Ministero dell’interno in data 15 ottobre 2008, ha impugnato per revocazione la sentenza della Corte di Cassazione, n. 269 del 2007, pubblicata il 16 ottobre 2007, tra le medesime parti, deducendo cinque motivi di censura, e rassegnando le seguenti conclusioni:

“La sentenza di primo grado, nel rendere solo in parte giustizia all’attore, in proprio e nella qualità, ha mostrato di voler indebolire il prestigio della magistratura e degli organi della P.G., oltre il necessario, circoscrivendo le condotte dolose e fraudolente ad un solo Magistrato ed a due marescialli dei Carabinieri.

Entrambe le difese, quelle dell’avv. Z.D., e quella erariale avrebbero preferito responsabilmente accettare la decisione di primo grado, ma ciò non fu possibile, come abbiamo sopra ricordato. Ci auguravamo che la Corte Suprema, investita del caso, rendendo giustizia, avesse posto la parola fine a questa tormentata vicenda processuale. Ciò non è avvenuto ed anzi la sentenza della Corte Suprema, in più punti ha commesso veri e propri errori di fatto.

Dovrà porvi rimedio il giudice adito, revocando l’impugnata sentenza … e conseguentemente annullando la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 10352 del 2004 ed in definitiva confermare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10352 del 2004, con la Condanna del Ministero della difesa al risarcimento dei danni nella misura stabilita dalla sentenza di primo grado o in subordine in diversa misura ed in conseguenza dello accoglimento dei primi tre motivi del ricorso.

Il tutto con ogni consequenziale provvedimento di rito e di giustizia anche in ordine alle spese e con la liquidazione altresì di quelle relative al procedimento incidentale di sospensione o di revoca della provvisoria esecuzione della sentenza di secondo grado.

In subordine ed in accoglimento dei primi cinque motivi di ricorso annullare la sentenza di secondo grado e rimettere le parti ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per un nuovo esame enunciando i principi di diritto, così come indicati per ogni singola censura della difesa del ricorrente.

Salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione.” 2. Il Presidente della sezione, con decreto 1 marzo 2009 ha fissato udienza in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 377 e 380 bis c.p.c., nominando relatore il consigliere S., il quale in data 16 marzo 2009 ha depositato una concisa relazione, che rileva in punto di diritto:

“Il primo motivo individua come errore di fatto quanto è scritto alle pag. 6 e 7 della sentenza qui impugnata, relativamente alla assistenza, da parte del dott. O., negli Uffici della questura di Napoli ad una ricognizione di persona effettuata senza le previste garanzie ed al consenso da parte dello stesso della illegittima ricognizione dello Z.; secondo questo ultimo invece il magistrato era stato promotore di quella attività; il motivo appare inammissibile in quanto le pagine e le affermazioni alle quali il ricorrente fa riferimento sono quelle in cui la sentenza impugnata ricostruisce lo svolgimento del processo ed il tenore delle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado;

altrettanto inammissibile appare il secondo ed il terzo motivo, i quali, attraverso la esposizione di una serie di fatti e la ricostruzione di vicende processuali, censurano per errore di fatto il punto in cui la sentenza ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso incidentale per cassazione dello Z., trattandosi di “inammissibile richiesta di rielaborazione del materiale probatorio al fine di farne derivare conseguenze contrarie a quelle cui il giudice del merito è pervenuto”;

inammissibile appare il quarto motivo in cui il ricorrente attribuisce la natura di errore di fatto al punto della sentenza in cui si afferma che le tabelle utilizzate per la liquidazione del danno biologico erano state personalizzate dal giudice di merito con articolate argomentazioni.

Con una sintesi conclusiva è possibile affermare che l’istanza di trattazione non contiene affatto denuncia di errori che, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4 consentono di chiedere la revocazione della sentenza di cassazione, ma piuttosto si svolge, in parte, sotto forma di richiesta di nuova valutazione del merito della causa ed in parte sotto forma di nuovo ricorso per cassazione. Se ne propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità”.

3. L’avv. Mario Zarrelli con memoria del 19 maggio 2009 e due contestuali istanze di Remissione alle sezioni unite ed al Procuratore Generale della Corte di Cassazione per la acquisizione di notizia di reato, contestava la erroneità e la sommarietà della relazione soprariportata, rilevando le reiterate falsità ideologiche commesse sia nella sentenza della Corte di cui si chiede la revocazione, che nella relazione del dr. S. di cui si chiede la astensione.

4.11 Primo Presidente, letta la istanza, con provvedimento del 28 maggio, essendo già fissata la udienza di trattazione, rimetteva al Collegio designato di provvedere alla Istanza.

5. In ordine alla istanza di astensione, il Presidente della 3^ sezione civile, in data 12 giugno 2009 ha accolto la istanza presentata dal Cons. Dr. S. designando quale relatore il Cons. P.G.B. ed integrando la composizione del collegio.

6. Nella udienza di trattazione del 23 giugno, altro componente del collegio, il Cons. U., che aveva svolto le funzioni di sostituto Procuratore Generale nella udienza in cui venne deliberata la sentenza revocanda, dichiarava di astenersi e non essendo possibile integrare ulteriormente il collegio, sentito il difensore della parte ricorrente la causa era rinviata a nuovo ruolo ma sempre nel rispetto del rito camerale.

7. Finalmente la causa era trattata in camera di consiglio nella udienza del 4 marzo 2008, con una sintetica difesa del difensore del ricorrente ed una breve replica del Procuratore Generale anche in ordine alla fondatezza delle notizie di reato e sostanzialmente condividendosi la proposta del relatore Dr. S..

Nei primi sette paragrafi, sinteticamente si sono esposte, da un lato le pretese revocatorie e dall’altro un parere non vincolante del relatore ed un secondo parere negativo per il fondamento delle stesse, ad opera del Procuratore generale, presente all’udienza.

8. Dovendo considerare ora il CONTENUTO DEL RICORSO REVOCATORIO, in relazione al CONTENUTO DELLA SENTENZA REVOCANDA, OCCORRE FARE ALCUNE CONSIDERAZIONI PRELIMINARI. 8. A. SULLA OPPORTUNITA’ DELLA REMISSIONE DELLA CAUSA ALLE SEZIONI UNITE DOVENDOSI RISOLVERE QUESTIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA OVVERO ANCHE IN RELAZIONE ALLA GARANZIA DELLA IMPARZIALITA’ DEL COLLEGIO GIUDICANTE. Sulla prima questione il Primo Presidente si è già espresso con la breve nota del 28 maggio, investendo il Collegio a sezione semplice e questo Collegio osserva che le questioni in esame pur assumendo, per la vittima di un gravissimo errore giudiziario, un valore di straordinaria rilevanza, attengono invece ad un esame che importa la analisi dei dedotti errori di fatto in relazione alla motivazione della sentenza revocanda. La questione non ha dunque una particolare rilevanza tecnica, se si raffrontano i motivi del ricorso con le risposte date dalla Corte di legittimità. Sulla seconda questione, che correttamente l’avvocato del ricorrente non ha posto, questo Collegio, con consapevole responsabilità deontologica, ritiene che non sussistano, per ciascun componente, ragioni di opportunità che impongano una astensione collettiva, per la quotidiana compresenza con i giudici della sentenza revocanda.

Il valore della imparzialità e della autonomia del collegio giudicante è alla base del giusto processo civile, penale ed amministrativo, e non è in discussione, sotto pena della paralisi della Corte di Cassazione e della evocazione di un clima di sospetto, inammissibile per chi crede nella relazione intrinseca tra imparzialità e indipendenza, anche in termini di giudizio.

8. B. SULLE CONCLUSIONI RASSEGNATE NEL RICORSO PER REVOCAZIONE NEI CONFRONTI DEL MINISTRO DELLA DIFESA. (PAG 66 DEL RICORSO).

Questa Corte ritiene che non siano ammissibili, per la ragione che il Ministro della difesa è stato estromesso dal giudizio introdotto con l’atto di citazione del 17 gennaio 1989, proprio dalla sentenza di primo grado, del Tribunale Civile di Napoli, n. 10352 del 2004 “cfr.

dispositivo lett. c.) e che il giudizio di appello, concluso con la sentenza n. 2207 del 2006 si è svolto in assenza di tale Ministero.

Non sono dunque ammissibili richieste revocatorie nei confronti di chi non è parte in lite.

8. C. SULLA NECESSITA’ CHE IL RICORSO PER REVOCAZIONE, PER CIASCUN MOTIVO, CONTENGA UNA ESPOSIZIONE CHIARA ED IMMEDIATAMENTE INTELLIGIBILE DEL FATTO CHE SI ASSUME AVERE COSTITUITO OGGETTO DELLO ERRORE. Questo Collegio condivide l’arresto compiuto dalla Cassazione nella nota ordinanza 28 febbraio 2007 n. 4640 secondo cui l’art. 266 bis c.p.c. introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 è applicabile anche al ricorso per revocazione, ai sensi dello art. 391 bis c.p.c. contro le sentenze della Corte di Cassazione (pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del detto decreto legislativo, atteso che detta norma è da ritenere oggetto di rinvio da parte della previsione dello stesso art. 391 bis c.p.c., comma 1, là dove dispone che la revocazione è chiesta con ricorso ai sensi dell’art. 365 ss. c.p.c..

Ne segue (corollario) che è inammissibile il ricorso revocatorio allorchè, dalla verifica del suo contenuto, risulti evidente che non denuncia un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., art. 4 bensi una violazione della disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 per la carenza del requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa.

8. D. SUI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n 207 del 9 luglio 2009, pronunciata nelle more di questo giudizio.

La Corte prende atto del valore additivo di tale pronuncia che dichiara costituzionalmente illegittimo l’art. 391 bis c.p.c. nella parte in cui non prevede la esperibilità del rimedio della revocazione per le ordinanze pronunciate dalla Corte di Cassazione per errore di fatto, come errore di percezione, ai sensi dello art. 395 c.p.c., n. 4. E pertanto condivide l’invito del giudice delle leggi a rendere giustizia sostanziale specie quando l’errore risulti in modo evidente e dirimente rispetto a formalismi interpretativi.

8. E. SUL VALORE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI POTENZA DEL 23 FEBBRAIO 2004, CONFERMATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE E PASSATA IN GIUDICATO. La Corte prende atto che la innocenza di Z.D. (nato il (OMISSIS), arrestato il 29 marzo 1976, scarcerato il 6 marzo 1981, riarrestato (arresto domiciliare) il 19 luglio 1983,e infine reso libero dalla pronuncia assolutoria del 9 gennaio 1984) è conclamata per non aver commesso il fatto, e che dunque merita il ripristino della sua dignità di cittadino ed oggi di avvocato, ed il ristoro per la perdita della libertà come danno ingiusto che ha chiesto nei confronti dello Stato amministrazione ai sensi dell’art. 28 Cost..

Il fatto illecito civile ha dunque un dimensionamento pari alla ingiustizia del danno, ma è su questo punto, purtroppo, che i giudici del merito hanno operato un ridimensionamento.

Il dimensionamento degli episodi che costellano le varie fasi del processo penale, è stato proposto come serie di atti o di accanimenti giudiziari nei confronti di chi era veramente innocente, e in sede civile era ascrivibile ai magistrati ed ai loro ausiliari anche di polizia giudiziaria; tuttavia le Corti di merito e la stessa Cassazione hanno considerato queste vicende ed hanno deciso, e la decisione di merito della Corte di appello è stata esaminata e confermata dal giudice della legittimità. In questa sede dunque, in relazione agli errori denunciati ed ai quesiti formulati si terrà conto anche della sentenza assolutoria, proprio per dare spazio alla verifica di eventuali errori fattuali come vizi di percezione.

9. ESAME DEI MOTIVI DEL RICORSO. QUESITI DI DIRITTO. 9. A. PRIMO MOTIVO. PRIMO QUESITO. “Allorchè la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante da FATTI O DOCUMENTI DI CAUSA, che si ha quando la sentenza è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, SE IL FATTO NON COSTITUI’ PUNTO CONTROVERSO SUL QUALE LA SENTENZA EBBE A PRONUNCIARSI, ricorre l’ipotesi di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, avendo nel caso di specie il giudice di legittimità ritenuto, contrariamente al vero, che il PM aveva soltanto assistito negli uffici della QUESTURA di Napoli ad una ricognizione di persona effettuata SENZA LE PREVISTE GARANZIE e avendo ritenuto, sempre contrariamente al vero, che il dott. O. aveva consentito la illegittima ricognizione di Z. D. LADDOVE NE FU L’UNICO PROMOTORE”.

La indicazione del punto NON controverso è riferita a due passi estrapolati dalla sentenza del tribunale (pag. 76 righi 14 a 21) e dalla sentenza della Corte di appello (pag. 29 righi 3-7) secondo cui una volta dichiarata in sede penale la illegittimità della ricognizione dello Z., operata dalla Questura di Napoli in data 11 novembre 1975 dal dr. O., nel giudizio di merito andava accertato se tale comportamento abbia avuto efficacia causale esclusiva o concorrente nel determinare la imputazione di omicidio a carico dello Z. e la detenzione dello stesso.

In senso contrario si osserva:

che la Cassazione, nella sentenza revocanda, ha espressamente considerato IL FATTO NON CONTROVERSO PER LO ACCADIMENTO STORICO COME SEGUE:

A. una prima volta dichiarando infondato il terzo motivo del ricorso principale del M. Giustizia, là dove (ff. 27) condivide la statuizione della Corte di appello la quale “ha espressamente accertato che il magistrato INQUIRENTE era stato consapevole di compiere atto ricognitivo illegittimo (e la valutazione di illegittimità dell’atto istruttorio il ricorrente Ministero non ha censurato) e ciò basta ad identificare la CONDOTTA DOLOSA rilevante ai sensi dell’art. 55 c.p.c., essendo IN RE IPSA la consapevolezza di ledere il diritto di difesa della parte;

B. una seconda volta dichiarando infondato il quarto motivo del sopraddetto ricorso del M. Giustizia, là dove ha ritenuto insindacabile (ff 28 e 29) l’accertamento del rapporto di causalità tra il provvedimento impositivo della ingiusta carcerazione preventiva e LA ILLEGITTIMA RICOGNIZIONE DI PERSONA. C. Una terza volta, dichiarando infondati i primi due motivi del ricorso incidentale dello Z. (ff. 30 della motivaz.) là dove si ravvisa la inammissibilità della richiesta di rielaborazione, ossia di rivalutazione e riesame in sede di legittimità, del materiale probatorio, al fine di farne derivare conseguenze giuridiche contrarie a quelle del giudice di merito.

La Corte nei tre punti sopra richiamati, Non compie alcun errore di fatto percettivo, sul ruolo del PM che era il soggetto agente di una illegittima ricognizione, ma tale ruolo, stigmatizzato dai giudici del merito, è stato ritenuto fonte di responsabilità del M. della Giustizia, e LA STATUIZIONE sulla condotta dolosa è stata condivisa dalla Corte nella decisione.

NON SUSSITE DUNQUE IL DEDOTTO ERRORE DI FATTO COME ERRORE DI PERCEZIONE 0 SUPPOSIZIONE ERRONEA DI VERITA’.

Per completezza, dovendosi considerare la puntualizzazione ermeneutica e filonomattica esposta nel punto 8. C. la Corte deve rimarcare un secondo profilo di inammissibilità in relazione alla INCOMPLETA ESPOSIZIONE DEL PATTO CHE SI ASSUME AVERE COSTITUITO OGGETTO DELLO ERRORE. Ed in vero dalla lettura testuale delle decisioni di primo e secondo grado, chiaramente emerge un CONTRASTO VALUTATIVO circa il ruolo del sarto L., che subisce una ricognizione illecita, nella Questura di Napoli, cui prende parte il giovane sostituto procuratore, in sede di atti di istruttoria sommaria, e le successive deposizioni nel corso dell’istruttoria formale e quindi in sede dibattimentale.

Il tribunale di Napoli (sent. 1035 del 2004) ritiene fondate le doglianze prospettate dalla difesa di Z.D. con riferimento alle vicende relative alla costruzione del cd. Indizio L., il sarto che la notte del delitto, a bordo della propria 500, si vede sfiorare dalla fulvia rossa condotta dallo assassino, che guida solo con la mano sinistra, avendo la destra ferita.

Indizio rilevante, in sede di indagini istruttorie sommarie, per indicare un soggetto con caratteristiche corporali simili a quelle del giovane aitante Z.D.. Il Tribunale prende atto che in data 20 novembre 1975 il PM O. ebbe a dichiarare la nullità della ricognizione utilizzando una formula ambigua (nullità di una eventuale ricognizione, ove effettuata, poichè verificatasi senza le garanzie di legge) e contraria al vero. Il fatto, che il tribunale considera sotto il profilo dell’illecito civile, è qualificato (ff.

79 della sentenza) come fatto intenzionalmente doloso, con l’effetto di rendere responsabile l’amministrazione statale di appartenenza (il Ministero della Giustizia) civilmente responsabile dello illecito civile doloso commesso dal magistrato.

La Corte di appello di Napoli (sentenza n. 2207 del 2006) decidendo sull’appello principale e unitario dei Ministeri della Giustizia e dell’Interno, e incidentale dello Z., procede nuovamente alla ricostruzione dello indizio di L., accogliendo in parte le considerazioni critiche delle Amministrazioni, per pervenire alla conclusione (ff. 34) che “l’illegittimo comportamento del dr. O., nella ricognizione del 11 novembre 1975, abbia avuto efficacia causale nell’adozione del provvedimento restrittivo e nella formalizzazione dell’istruttoria a carico dello Z..

Diversamente è a dirsi per il prosieguo della istruttoria formale.

La Corte afferma infatti (ff. 35 della motivazione) che è proprio con la ordinanza di rigetto della istanza di carcerazione, emessa dal Giudice istruttore, che la “illegittima ricognizione assume il ruolo di concausa nel determinare la detenzione dello Z.”, ed aggiunge più oltre (ff. 37) è solo con la sentenza della Corte di appello di Potenza del 9 gennaio 1984 con la quale lo Z. viene assolto, che si esclude qualsiasi rilievo allo indizio L..

Come si nota, il giudice di primo grado, considera il medesimo elemento di un fatto illecito, che la vittima attrice, aveva dimensionato in modo amplissimo, descrivendo una vera e propria persecuzione giudiziaria, con una ottusità e parzialità dell’accusa, indicando ben venticinque circostanze di prevaricazioni e illeciti commessi nel corso del processo penale, ritenendo il dolo del Pubblico Ministero, che tardivamente ed equivocamente dichiara nullo un atto di ricognizione, ormai irripetibile e suggestivo, di cui era stato un soggetto agente qualificato dalla posizione di magistrato inquirente.

La Corte di appello, esaminando il medesimo elemento, perviene ad una motivata e ragionata diversa conclusione, ridimensionando ulteriormente il fatto dannoso ed escludendo la responsabilità del Ministero degli Interni (pagg. 34 a 37 della motivazione).

Contro questa decisione ricorrono il Ministero della Giustizia (ricorso principale) e lo Z. con ricorso incidentale, e la Corte di Cassazione, con la sentenza 21618/07, doveva porre fine alla disputa (iniziata in sede civile dal gennaio 1989) sostanzialmente confermando la valutazione data dalla Corte di appello e compensando interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

La tesi dell’errore di fatto, indicata nel primo motivo e nel relativo quesito, non ha la nota della chiarezza in relazione alla ricostruzione di un fatto illecito civile che prevede una imputabilità per dolo (chiaramente riconosciuta dalla Corte di Cassazione) del magistrato inquirente, che sicuramente ha presieduto ad un atto nullo, essendo consapevole di violare le regole del processo penale, salvo il tardivo provvedimento di nullità, con la formula ambigua e non veritiera, per attenuare le proprie responsabilità. Manca la chiarezza in ordine alla puntualizzazione di un FATTO, che è complesso, per la ragione che il teste seguita ad essere utilizzato con deposizioni, giuridicamente valide, e dunque utilizzabili e valutabili. La nullità della ricognizione imputabile al dolo del magistrato presente e dirigente l’atto, secondo il ragionamento della Corte di appello – tra l’atto comunque qualificati l’illecito (al di là della contestata ricostruzione delle circostanze che la integrano) e le conseguenze dannose da esso prodotte – conduce ad una diversa valutazione del nesso di causalità al ridimensionamento del risarcimento dei danni. Siamo allora in presenza di un FATTO CONTROVERSO COMPLESSO in relazione al dimensionamento del DANNO INGIUSTO, ed alla valutazione di tale danno che, secondo il recente orientamento delle Sezioni Unite 11 novembre 2008 n. 26972, deve essere un risarcimento integrale del danno alla persona, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre (punto 4.8 del preambolo). L’errore che viene imputato ai giudici della Cassazione revocanda, attiene dunque ad un fatto illecito che ha dimensioni diverse da quelle proposte dal ricorrente, e che è rimasto controverso per la strenua resistenza delle Amministrazioni dello Stato, che forse avrebbero potuto avvertire come dovere etico e giuridico di solidarietà, il pronto soccorso e ristoro di una vittima di un clamoroso e gravissimo errore giudiziario. Ma è in tesi un errore di diritto, posto che il fatto illecito che si deduce attiene alla perdita della libertà e della dignità, dal momento che attiene al provvedimento di carcerazione, mentre, secondo il ragionamento del giudice di appello, condiviso dalla Corte, il dies a quo deve spostarsi in avanti in relazione al rigetto della istanza di scarcerazione da parte del giudice istruttore.

Per le esposte considerazioni il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile.

SECONDO MOTIVO E SECONDO QUESITO (FF 19 A 32 DEL RICORSO) “allorchè la sentenza è effetto di un errore di fatto risultante da fatti e documenti di causa, che si ha quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto di cui la verità è incontrastabilmente esclusa, se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi, ricorre ipotesi di revocazione di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4 avendo il giudice di legittimità ritenuto contrariamente al vero che il PM aveva soltanto assistito, negli uffici della questura di Napoli, ad una ricognizione di persona eseguita senza le dovute garanzie ed avendo sempre ritenuto, contrariamente al vero che il dr. O. aveva consentito la illegittima ricognizione di Z.D., laddove ne fu lo unico promotore. Invece la condotta penalmente rilevante del predetto, come concordemente ritenuto dai giudici di merito, rifletteva una serie di falsità ideologiche e con efficienza causale rispetto alla illegittima detenzione, da parte dei giudici di primo grado, circostanza che sfuggiva ai giudici di legittimità i quali dichiaravano inammissibile la censura, la quale richiedeva a loro dire una rielaborazione del materiale probatorio al fine di farne derivare conseguenze contrarie a quelle cui il giudice di merito era pervenuto, secondo le articolate argomentazioni svolte sia a sostegno della decisione di primo grado che di quelle di appello, laddove le articolate argomentazioni si riscontravano solo nella sentenza del tribunale e non erano state confutate nella sentenza di appello, gravata di ricorso per violazione di legge e per carenza ed illogicità della motivazione”.

Il quesito, nella sua formulazione complessa, consta di tre asserzioni, di cui una sola prospetta un preteso errore di fatto, da ritenersi decisivo ai fini della revocazione.

La prima asserzione attiene alla ricognizione illegittima nei locali della Questura di Napoli alla presenza del sostituto procuratore.

L’atto è stato dichiarato nullo e dunque processualmente non risulta utilizzato per la formazione del convincimento dei giudici penali nè dai vari rappresentati magistrati del Pubblico Ministero. La seconda asserzione attiene alla qualificazione della condotta del Pubblico Ministero, cui si vuole dare la connotazione di un delitto penale, mentre la causa petendi del giudizio in esame, attiene al dolo proprio della colpevolezza in senso lato, che tuttavia è richiesto per effetto del combinato disposto tra l’art. 28 Cost. e l’art. 55 c.p.c. del 1940.

La terza asserzione attiene al nesso di causalità ai fini dell’imputazione del danno ingiusto allo Stato (amministrazione) in relazione ad un fatto dannoso e doloso commesso dal magistrato (nella specie un sostituto procuratore).

In ordine alle tre asserzioni valgono le considerazioni già svolte in ordine alle risposte percettive date dalla Cassazione quando esamina le ragioni delle parti ricorrenti. L’errore revocatorio che attiene alla qualificazione della condotta del PM che dirige le prime indagini istruttorie nella errata convinzione di aver immediatamente scoperto l’assassino, non attiene al fatto storico della ricognizione nulla, ma al suo posizionamento istituzionale secondo le regole processuali all’epoca vigenti. La Corte di Cassazione nella sentenza revocanda conferma la imputazione soggettiva per dolo e tanto basta ai fini della percezione della presenza e del ruolo istituzionale del Sostituto procuratore cui la inchiesta è stata affidata, ruolo deviato dal mancato rispetto delle regole di un atto che esige rigorosamente la presenza di un difensore e di vari soggetti simili da riconoscere con la tecnica degli specchi che proteggono il testimone.

La valutazione della efficienza causale attiene ad una sequenza di atti che hanno condotto alla perdita della libertà ed al danno ingiusto.

La Corte di appello con un apprezzamento giuridico sul momento processuale determinante la lesione del diritto, che la Cassazione ha ritenuto adeguatamente motivato, ha modificato il dimensionamento compiuto dal tribunale civile di primo grado. Sulla valutazione di tale nesso concorre un prudente apprezzamento, che non attiene al fatto, ma alle sue conseguenze relative alla nota della ingiustizia del danno. La Cassazione avrebbe potuto ritenere illogica la valutazione o il ragionamento giuridico, ma ha respinto tali censure, che non attenevano ad un errore di fatto, ma ad un errore giuridico valutativo del risarcimento.

La responsabilità civile del Ministero per fatto illecito e doloso del dr. O., è ormai cosa giudicata. Non vi è errore di percezione nè travisamento della verità del fatto storico in relazione alla domanda risarcitoria, come ridimensionata dal giudice di appello e confermata dal giudice della legittimità.

Sempre per completezza ed in relazione dei principi del giusto processo, come richiamato nel punto 8 E della motivazione di questa ordinanza, con riferimento all’arresto Costituzionale, questa Corte intende brevemente soffermarsi sulla valutazione dell’indizio di L., così insistentemente indicato dai giudici penali e civili e dallo stesso difensore della vittima dell’errore giudiziario.

Se la ricognizione avesse rispettato le regole di garanzia e si fosse svolta in modo appropriato, non si parlerebbe di indizio ma di prova diretta, di un teste de visu, anche se la sua consistenza ed attendibilità avrebbe richiesto ulteriori attente verifiche. Restano invece le deposizioni del teste L.E., che dopo aver letto la notizia del rinvenimento della Fulvia di color rosso (come era scritto nei giornali) sul quotidiano di (OMISSIS), alle ore 23,30 del 10 novembre si presenta spontaneamente nella Questura e riferisce al sostituto Procuratore la notizia dell’avvistamento, la sera del delitto e nei pressi dell’abitazione del delitto, mentre rincasava a bordo della sua fiat 500, di una fulvia color rosso (in realtà è color amaranto) con a bordo un giovane sui trenta anni, capelli castani tendenti al chiaro etc. (ff. 10 della sentenza). Il giorno seguente il L. firma altre due deposizioni, terminando la ultima con le parole “non sono sicuro di riconoscere con certezza la persona se mi venisse mostrata in seguito” (ff. 11 della sentenza).

In realtà, spiega l’estensore della sentenza (ff. 12 in quello stesso giorno prima della deposizione nei medesimi uffici della Squadramobile, verso le ore 18,50 al L. attraverso una porta specchio, era stato mostrato Z.D. come “colui che si riteneva essere stato il colpevole” (ff. 12 della sentenza). Appare dunque evidente che le parole “non sono sicuro etc.” si riferiscono ad un evento già verificato e non consacrato formalmente come atto di ricognizione, ma poi dichiarato nullo dallo stesso Procuratore.

Malgrado ciò la deposizione non è stata mai invalidata, ed alla fine ha giovato allo imputato, in quanto un testimone chiave, che la Corte di assise di appello di Potenza considera “SINCERO MA NON VERIDICO” (FF 95), non è in grado di condurre,con la sua deposizione che ripetutamente raccolta reca nuove aggiunte, allo accertamento della presenza dell’imputato sul luogo del delitto.

Conclude la Corte di assise (che la Corte di Cassazione confermerà senza riserve) che “in questo caso gli indizi tutti, nessuno escluso, non sono risultati gravi nè tantomeno equivoci e concordanti, bensi equivoci ed in contrasto con dati di fatto obbiettivamente certi, vi è ben poco da valutare complessivamente, tranne a non voler sommare tanti zeri ed ottenere un totale eguale a zero”. (FF. 171 della sentenza).

Gli elementi indiziari desumibili dalla deposizione del teste L. sono dunque pari nei confronti della vittima ingiustamente incolpata, e resta, come un macigno, l’imperdonabile colpa dolosa (in senso civilistico) del giovane sostituto, che procede ad una ricognizione nulla e poi tenta, molto ingenuamente, di attenuare le proprie responsabilità.

Ma questo atteggiamento, considerato non perseguibile penalmente da una pietosa archiviazione, è invece fondamentale per l’accoglimento della domanda risarcitoria, ed i giudici del merito prima e la Cassazione poi, ne hanno dato conto, con la esatta percezione dello svolgimento degli atti processuali e della condotta riprovevole del giovane sostituto.

TERZO MOTIVO E TERZO QUESITO (FF. 32 A 48, QUESITO A FF. 48) “allorchè la sentenza è effetto di errore di fatto risultante da fatti o documenti di causa, che si ha quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi, ricorre ipotesi di revocazione di cui allo art. 395 c.p.c., n. 4, avendo il giudice di legittimità ritenuto, contrariamente al vero, che il giudice di merito era pervenuto, secondo una articolata argomentazione svolta a sostegno della decisione di primo grado (il che è falso) che di quella di appello, alla affermazione che non vi era stato un rapporto causale tra la frode processuale, la falsità ideologica e la subornazione dei testimoni e la carcerazione patita da Z.D., laddove le articolate argomentazioni si riscontravano soltanto nella motivazione della sentenza del tribunale e non erano state confutate dalla sentenza di appello”.

La allegazione degli errori di fatto e dei reati ovviamente precede il quesito che inizia con un perentorio allorchè, dando per certo che il fatto non costituì un punto controverso per la Corte di Cassazione, la quale avrebbe dovuto invece accertare la rilevanza di tale fatto ai fini dello accertamento della sua causalità in ordine alla ingiusta detenzione.

Il fatto, nella sua complessità, attiene alla manipolazione di una busta pervenuta alla Caserma dei carabinieri di (OMISSIS), contenente un atto di querela – non proposta – ma predisposta otto anni prima da C.G. (una delle tre vittime della strage, zia materna di D.) contro il nipote.

Il ricorso (ff. 33 a 41) riproduce in esteso le valutazione del Tribunale e la relazione del CTU, e sostiene che la Corte di cassazione non ha percepito l’accertamento motivato dal Tribunale sul rapporto causale tra la manipolazione della busta e la falsa perizia compiuta dai carabinieri e la ingiusta detenzione, come si era espressamente dedotto e chiesto nel secondo motivo del ricorso incidentale.

Si legge nel testo della pregevole sentenza della Corte di assise di appello di Potenza (ff. 149 e ss) che a un certo punto della fase istruttoria venne alla luce la querela estesa per conto della C. dall’avvocato Boccia per le “botte inflitte alla zia nel (OMISSIS), otto anni prima del delitto”. La Corte di assise esclude la valenza anche di mero indizio di tale querela, ma non si sofferma sulla manipolazione.

La Corte di Cassazione (ff. 29 e 30 della sentenza revocanda) considera invece espressamente la censura posta dal ricorrente incidentale “nella parte che la sentenza (di appello) ha escluso che alla ingiusta detenzione abbia contribuito la manipolazione dei documenti da parte di ufficiali di polizia giudiziaria, con la partecipazione, nella forma del concorso morale, del giudice istruttore dott. D.P.. La Corte dichiara poi inammissibile tale seconda censura, sul rilievo che essa richiede un terzo grado del giudizio di merito, non ammissibile in sede di legittimità (ff.

33).

Il motivo riproposto ora come ERRORE REVOCATORIO è inammissibile, posto che la Cassazione ha esaminato il medesimo motivo proposto come error in iudicando (vedine la sintesi descrittiva a ff. 12 della sentenza della Cassazione 21618/97) con la tesi di un concorso di colpe penalmente rilevanti tra il giudice ed i suoi collaboratori di polizia giudiziaria.

Non sussiste pertanto alcun errore di percezione su fatto NON CONTROVERSO (LA ACCERTATA MANIPOLAZIONE), posto che la Corte di appello civile di Napoli (sentenza 2207 del 2006) ebbe ad esaminare a fondo (ff. 38 a 44 della motivazione) la questione osservando che “in definitiva la eventuale falsa rappresentazione delle modalità della spedizione della busta-compiuta attraverso la manipolazione della busta e la relazione tecnica suddette – non ha determinato l’edificazione di nuovi elementi indiziari a carico dello Z..

(ff. 44 da leggersi per intero).

Pertanto quando la Cassazione (ff. 34) considera espressamente (nei punti 1 e 2), COME CORRETTA LA MOTIVAZIONE DELLA Corte di appello che esclude la incidenza causale della manipolazione sulla detenzione, e nel confermare la validità di tale interpretazione, che esclude anche ogni responsabilità del giudice istruttore, compie un ragionamento civilistico che assume valenza in ordine alla esclusione di tale riprovevole episodio compiuto dalla polizia giudiziaria, quanto al dimensionamento della domanda risarcitoria ed al fatto illecito relativo alla ingiusta carcerazione, e non altro.

L’errore revocatorio, se esistente, è stato commesso dal giudice di appello, e non dal giudice della cassazione, che deliba su una censura diversa, che attiene alla violazione delle norme dell’illecito civile imputabile all’Amministrazione cui appartengono gli ufficiali di polizia giudiziaria, (vedi anche ff. 43 della motivazione della Corte di Cassazione revocanda, dove si ribadisce “la irrilevanza ai fini del provvedimento genetico e del mantenimento della carcerazione preventiva, delle questioni circa la manipolazione della busta contenente la querela o circa il contenuto della relazione tecnica del maresciallo I.).

QUARTO MOTIVO E QUARTO QUESITO (FF. 48 A 65 DEL RICORSO).

Il motivo denuncia come errori di FATTO le statuizione della Corte di Cassazione (pag. 33 riga 4 e 5) che avrebbe ritenuto, contrariamente al vero, che il calcolo tabellare computo dalla Corte di appello per la determinazione del quantum debeatur risultava personalizzato, per il danno biologico, secondo la particolarità del caso concreto, così rigettando il terzo motivo del ricorso incidentale.

Il QUESITO (ff. 65 del ricorso) recita:

“Allorchè la sentenza è affetta da un errore di fatto, risultante da fatti o documenti di causa, che si ha quando la decisione è fondata su di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi, ricorre la ipotesi di revocazione di cui allo art. 395 c.p.c., n. 4 avendo il giudice di legittimità ritenuto, contrariamente al vero, che il giudice di secondo grado, nello applicare le tabelle infortunistiche per la quantificazione dei danni, aveva poi personalizzato il risultato secondo le particolarità del caso concreto, laddove le articolate argomentazioni sulla personalizzazione si riscontravano soltanto nella sentenza del tribunale e non sono state confutate nella sentenza della Corte di appello che si era limitata, puramente e semplicemente a dire “volendo ancorare la valutazione del danno biologico a criteri standardizzati per il risarcimento del danno presso gli uffici giudiziari (vedi le tabelle del tribunale di Milano del 2008) il considerazione della età dello Z. si liquida etc.”.

In senso contrario si osserva l’inammissibilità del motivo e del relativo quesito, che denuncia sostanzialmente un error in iudicando ed una insufficiente motivazione come travisamento del fatto storico dannoso e della sua valutazione equitativa. La Cassazione, nella motivazione della sentenza revocanda (ff. 30 a 34) esamina le tre argomentazioni di censura esposte nel terzo motivo e risponde in modo giuridicamente corretto ed esaustivo, senza alcun errore di percezione sul fatto storico dannoso ed i danni consequenziali che ne sono derivati.

La vittima potrà ritenersi insoddisfatta e dal ritardo risarcitorio e dal ritenuto insoddisfacente ristoro, ma la Cassazione, in sede di legittimità non poteva compiere un terzo giudizio di merito in presenza di una motivazione adeguata.

Il motivo di ricorso è pertanto inammissibile.

QUINTO MOTIVO E RELATIVO QUESITO (FF 66 DEL RICORSO).

“Avendo la Corte di appello di Napoli statuito che le spese del procedimento di revoca o sospensione della sentenza di cui al rigetto della istanza della Avvocatura con la memoria ex art. 374 c.p.c. del 23 aprile 2007 (pp. 36 a 37) la difesa del ricorrente richiese la condanna dell’amministrazione. Tale richiesta venne ribadita all’udienza del 3 maggio 2007 con il deposito della relativa nota spese.

La Corte di Cassazione nulla ha statuito in proposito, per cui ricorre la ipotesi dello art. 391 bis c.p.c., in relazione dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

PRINCIPIO DI DIRITTO: Allorquando il giudice di legittimità, per mero errore di fatto, ometta di pronunciare, deve provvedervi la cassazione in sede di revocazione della sentenza”.

In senso contrario si osserva che il motivo nella sua formulazione resta ermetico non essendo collegabile con la premessa che è del tutto priva di autosufficienza sia in ordine ai documenti ed alle richieste di condanna di un’amministrazione nemmeno precisata, sia in ordine alla mancata indicazione e precisazione del motivo di ricorso per cassazione dinanzi alla sentenza della cassazione revocanda sul punto.

NON sussiste dunque omessa pronuncia, pur essendo poi i documenti inseriti nel fascicolo di parte, depositato il 31 ottobre 2008 successivamente al ricorso.

In assenza di una precisa deduzione, sin dall’atto del ricorso, la Corte di Cassazione non poteva aver conoscenza di una richiesta non formulata; non senza rilevare che la decisione di compensazione delle spese copriva anche tale parte della decisione del giudice cautelare che ha rimesso la decisione delle spese alla Corte di Cassazione in sede di decisione sul ricorso principale (cfr. Cass. 2005 n. 17584 e 2004 n. 3778).

Il motivo è dunque inammissibile.

IN CONCLUSIONE IL RICORSO PER REVOCAZIONE E’inammissibile per tutti e cinque i motivi di censura e relativi quesiti.

Nulla per le spese, non avendo resistito le controparti.

La Corte esprime ancora una volta il profondo rammarico in ordine ad un orrendo crimine insoluto, e per una vittima ulteriore di un procedimento che doveva arrestarsi con un tempestivo proscioglimento e procedere secondo migliori e più amplie indagini. Ma la decisione revocatoria risponde a precise regole processuali, che hanno anche una funzione rescissoria, ma per le ragioni dette non possono trovare accoglimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA