Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10047 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/04/2017, (ud. 24/02/2017, dep.20/04/2017),  n. 10047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6927-2015 proposto da:

NUOVA CATRIN SRL ora CATRIN SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo

Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DIONIGI 43,

presso lo studio dell’avvocato CRISTINA MANCINI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ENRICA SASSI;

– ricorrente –

contro

BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 409/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – con sentenza n. 409 pubblicata il 6 febbraio 2014 la Corte di appello di Bologna ha respinto l’appello proposto da Catrin s.r.l. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Modena aveva respinto la domanda da essa proposta nei confronti del Banco di San Geminiano e San Prospero s.p.a. e avente per oggetto la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni subiti per inadempimento contrattuale della banca agli obblighi derivanti da un contratto di apertura di credito per aver rifiutato il pagamento di un assegno per mancanza di fondi.

Avverso tale pronuncia, NUOVA CATRIN s.r.l., ora CATRIN s.r.l. IN LIQUIDAZIONE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre l’intimato Banco Popolare di Verona e Novara s.p.a., già Banco di San Geminiano e San Prospero s.p.a., non ha svolto difese.

2. – Il primo motivo di ricorso lamenta “omessa o insufficiente motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, identificato nell’avere il giudice distrettuale valorizzato come prova una contabile di addebito e non il titolo sequestrato e nell’aver omesso di considerare il contenuto del rapporto della Questura e la deposizione di un teste.

Il secondo motivo di ricorso lamenta “errata violazione falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c.: vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” deducendo che il giudice di appello avrebbe basato la propria decisione sulla base di prove testimoniali assunte con testi “chiaramente incapaci” di testimoniare.

3. – Il primo motivo è inammissibile, atteso che identifica come “fatto decisivo” la cui valutazione sarebbe omessa (nuovo testo art. 360 c.p.c., n. 5) ciò che in realtà è la motivazione resa dal giudice di appello sul materiale probatorio acquisito durante la fase istruttoria; inoltre, sotto altro profilo, il motivo è privo di specificità, atteso che non indica quando e dove il “titolo sequestrato” e il “rapporto della Questura”, del cui mancato esame si lamenta, sarebbero stati introdotti agli atti del giudizio, dovendo rilevarsi che tale omissione è tanto più significativa nella circostanza di specie in cui la Corte distrettuale dà atto della colpevole omissione dell’odierna ricorrente nel depositare i documenti contenuti nel suo fascicolo di appello; che l’omessa considerazione di una testimonianza non può assurgere a omesso esame di un “fatto” decisivo ai fini del decidere (Cass. n. 11892 del 10/06/2016).

Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non contenendo l’indicazione nè fornendo la relativa prova della tempestività dell’eccezione di incapacità a testimoniare dei testi, dovendo rilevarsi che in tema di prova per testimoni, poichè le nullità o decadenze derivanti dalla violazione delle disposizioni contenute nell’art. 244 c.p.c. e ss. hanno natura relativa e sono sanate per acquiescenza delle parti, in quanto sono stabilite dalla legge a tutela dei loro interessi, e non per motivi di ordine pubblico, la nullità per incapacità a testimoniare (art. 246 c.p.c.) deve essere opposta tempestivamente dalla parte interessata secondo le modalità previste dall’art. 157 c.p.c., comma 2, (Cass. n. 20652 del 25/09/2009).

4. – Nulla per le spese.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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