Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10046 del 27/04/2010
Cassazione civile sez. II, 27/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10046
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 461-2008 proposto da:
B.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato BALEANI CLAUDIO;
– ricorrente –
contro
G.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE
MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato LAURIOLA GIOVANNI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 189/2007 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 12/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/03/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;
udito l’Avvocato BALEANI Claudio, difensore del ricorrente che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato LAURIOLA Giovanni, difensore del resistente che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Macerata – sez. dist. di Civitanova Marche -,con sentenza 24 maggio 2002,decidendo sulla domanda proposta da G.P., proprietario di un appartamento nel fabbricato di (OMISSIS), nei confronti di B. V., diretta ad ottenere la condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi precedente ai lavori di sopraelevazione del suo fabbricato, perchò esercitato senza la preventiva comunione forzosa del muro e in pregiudizio del suo diritto di veduta,nonchè sulla domanda riconvenzionale del convenuto di costituzione della comunione forzosa del muro a confine, rigettò la domanda attorea e accolse la riconvenzionale del convenuto,ponendo a carico del convenuto il previo pagamento della relativa iudennità e l’esecuzione delle opere analiticamente segnate nella c.t.u.
dirette alla salvaguardia e alla stabilità dell’immobile attoreo.
La Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 189/07,in accoglimento del primo motivo di appello proposto dal G., assorbiti i rimanenti e l’appello incidentale del B., dichiarava la nullità della sentenza impugnata e ordinava la rimessione della causa davanti al giudice di primo grado, osservando che la domanda di costituzione della comunione forzosa del muro sul confine,siccome riguardante un muro di proprietà condominiale, andava proposta nei confronti di tutti i comproprietari del bene, al pari di ogni altra azione reale, tendente alla riduzione del patrimonio comune.
Per la cassazione delle decisione ricorre il B. esponendo tre motivi corredati da quesiti in diritto, cui resiste con controricorso l’intimato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta il ricorrente con il primo motivo di ricorso (mancata osservanza degli artt. 112, 354, 324, 329 e 326 c.p.c.) che la Corte di merito avrebbe erroneamente stabilito la regressione in primo grado dell’intero giudizio, anche in relazione alla domanda dell’attore di accertamento del suo diritto di veduta, in quanto l’appellante non l’avrebbe riproposta in sede di merito, il che avrebbe dovuto indurre la Corte a dichiarare di ufficio il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sullo stesso punto.
Il motivo è infondato, perchè non esiste un diritto autonomo del B. a chiudere la veduta del G., indipendentemente dal riconoscimento del diritto di costruire in aderenza al muro del fabbricato dell’attore ove esiste la veduta o la luce, bensì la facoltà dello stesso di chiudere la stessa apertura può essere esercitata solo a seguito del riconoscimento del diritto del B. di costruire in aderenza al muro perimetrale del fabbricato vicino.
Ed invero tale facoltà non sorge in relazione alla semplice intenzione di costruire in aderenza al muto del vicino, in quanto la stessa intenzione non fa venire meno il diritto del proprietario del muro di mantenere le luce aperta iure proprietaris (Cass. 6.2.1992 n. 1327).
Conseguentemente al primo quesito di diritto va data risposta negativa, perchè la nullità del giudizio per omessa osservanza del litisconsorzio necessario colpisce essenzialmente la domanda riconvenzionale del B. diretta ad ottenere la comunione forzosa del muro sul confine, che è di proprietà comune agli altri condomini del fabbricato.
Si versa, in sostanza,in ipotesi di cause tra di loro dipendenti, prevista dall’art. 331 c.p.c. come una delle cause di litisconsorzio necessario, in quanto le due domande,quella principale e la riconvenzionale, sono legate tra loro dal vincolo di pregiudizialità, nel senso che la decisione emessa sulla domanda di comunione forzosa del muro estende i suoi effetti su quella di chiudere l’apertura del muro di cui si chiede la comunione forzosa ai fini edificatori.
La risposta sul primo quesito assorbe quella sul secondo quesito riguardante l’incidenza della decisione impugnata sull’autonomo diritto del G. di mantenere l’apertura sul muro di cui si chiede la comunione forzosa ai fini edificatori.
IL ricorso va, quindi, rigettato perchè infondato e il ricorrente sopporta, in forza del principio della soccombenza e spese del presente giudizio.
PQM
rigetta i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in complessivi Euro 1.700.00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010