Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10046 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10046 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 23398-2013 proposto da:
I.N.P.G.I – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI
ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” c.f. 02430700589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VI DELLE MILIZIE
34, presso lo studio dell’avvocato MARCO PETROCELLI,
2014

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

3866
contro

RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

p.i.

06382641006, in persona del legale rappresentante pro

Data pubblicazione: 15/05/2015

-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO
25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI,
MAURIZIO SANTORI che la rappresentano e difendono,
giusta delega in atti;
– controricorrente –

PIRAINO ROBERTO
– intimato –

sul ricorso 25874-2013 proposto da:
I.N.P.G.I – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI
ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” c.f. 02430700589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VADELLE MILIZIE
34, presso lo studio dell’avvocato MARCO PETROCELLI,
che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente
contro

RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

p.i.

06382641006, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO
25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI,
MAURIZIO SANTORI che la rappresentano e difendono,
giusta delega in atti;
– controricorrente non chè contro

PIRAINO ROBERTO

nonchè contro

-

avverso la sentenza n.

intimato

9843/2012 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2013 R.G.N.
4039/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

AMOROSO;
udito l’Avvocato PETROCELLI MARCO GUSTAVO;
udito l’Avvocato SANTORI MAURIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 04/12/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 18.4.2007, la RAI SpA proponeva appello
avverso la sentenza del 26 giugno 2006, con la quale il Tribunale di Roma aveva
accolto la opposizione proposta dalla società avverso il decreto emesso il 21.7.2002
per la ingiunzione, in favore dell’INPGI, del pagamento della somma di euro
25.305.904,00 e condannato la opponente al pagamento della minor somma di euro
24.246.983,00 oltre alla rifusione delle spese di giudizio.

integrale della opposizione.
Si costituiva l’INPGI per resistere al gravame.
Nel corso del giudizio venivano assunte le prove testimoniali ammesse.
Si costituiva con atto di intervento Roberto Piraino, aderendo alle tesi
dell’INPGI.
2. Con sentenza del 27.11.2012 la Corte d’appello di Roma – dichiarato
inammissibile l’intervento di Roberto Piraino – ha accolto l’appello e, in riforma della
sentenza appellata, nel pronunciare la cessazione della materia del contendere in
ordine alle obbligazioni contributive oggetto della domanda di condono presentata
?

dalla RAI SpA in data 20.1.2010, ha dichiarato non dovute dalla RAI SpA le ulteriori
somme richieste dall’INPGI a titolo di contribuzione e somme aggiuntive; ha
compensato integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’Istituto con due ricorsi,
di analogo contenuto, il secondo sostitutivo del primo, articolati in nove motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso, articolato in nove motivi, l’Istituto ricorrente deduce la
nullità del procedimento per violazione delle disposizioni sul giusto processo, nonché
la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 345, 414, 416, comma 3, 420,
commi 5 e 7, 421, comma 2, 437, comma 2, c.p.c.. Denunciando la violazione e falsa
applicazione di plurime disposizioni di legge l’Istituto censura la sentenza per avere,
nella interpretazione del contenuto degli accordi conciliativi, trascurato di
considerare le delibere del Consiglio di amministrazione, dirette al
ridimensionamento degli organici della società. La Corte territoriale non aveva
tenuto nel dovuto conto il margine di discrezionalità nella determinazione degli
incentivi, circostanza questa di cui era stata offerta prova testimoniale. In particolare

_

23398 13 r.g.n.

ud. 4 dicembre 2014

La società appellante chiedeva, in riforma della sentenza, raccoglimento

:

nei verbali di transazione (tranne che per 15 verbali) vi era l’espressa indicazione
delle delibere relative all’esodo incentivato. Deduce altresì l’Istituto la liceità e
necessità della adozione del negozio giuridico della rinuncia/transazione ex art. 2113
cod. eiv., al fine di conferire certezza e definitività alle risoluzioni dei rapporto di
lavoro; la irrilevanza della variabilità degli incentivi; la rilevanza in senso contrario a
quello sostenuto dal primo giudice della entità delle somme erogate che, in assenza
di rivendicazioni di carattere patrimoniale da parte del giornalista interessato

consensualmente il rapporto di lavoro. L’Istituto sostiene altresì la erroneità
dell’argomento ulteriore posto a base della decisione relativo alla collocazione delle
transazioni in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, poiché la causa
della attribuzione economica restava l’accordo sulla risoluzione del rapporto di
lavoro, condizionato dal beneficio dell’esodo incentivato. Inoltre l’Istituto censura la
sentenza impugnata per aver escluso la ricorrenza di una vicenda novativa del
rapporto. Ed altresì deduce la erroneità della sentenza per avere ritenuto, per quanto
riguarda svariati verbali di conciliazione, la assoggettabilità a contribuzione delle
somme erogate “una tanturn”, sul rilievo della insussistenza delle condizioni che, a
,

norma dell’art. 12 legge 1969 n. 153, sono previste per le cd liberalità. Sostiene, al
riguardo, la irrilevanza del

nomen iuris

utilizzato e la riferibilità, per le ragioni

svolte, delle somme corrisposte all’esodo del lavoratore. L’Istituto infine deduce la
erroneità del capo della sentenza che ha rigettato la eccezione di prescrizione per le
somme corrisposte ai giornalisti il cui rapporto di lavoro si era risolto tra il 31 ottobre
ed il 31 dicembre 1996; sostiene anche la erroneità della statuizione che ha ritenuto
la inapplicabilità del regime sanzionatorio introdotto dalla legge n. 388 del 2000.
2. Preliminarmente va rigettata la eccezione di inammissibilità del secondo
ricorso, in sostituzione del primo, quale proposta dalla difesa della società resistente.
Deve infatti ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte (Cass.,
sez. III, 17 maggio 2013, n. 12113) secondo cui nel caso in cui siano esperiti mezzi
di impugnazione di specie diversa, non operando il principio di consumazione
dell’impugnazione, ciò che importa ai fini dell’ammissibilità della seconda
impugnazione è unicamente la sua tempestività, irrilevante essendo l’eventuale
declaratoria di inammissibilità della prima impugnazione. Cfr. anche Cass., sez. III,
23 maggio 2011, n. 11308, che parimenti ha affermato che il principio di
consumazione dell’impugnazione non esclude che, sino a quando non intervenga una
declaratoria d’inammissibilità dell’appello preventivamente notificato, possa essere
2339&

. 13

r.g.n.

4

ud. 4 dicembre 2014

all’esodo, trovava giustificazione nell’interesse della società a risolvere

:

esperito un ricorso per cassazione avverso la sentenza relativa all’opposizione agli
atti esecutivi, a condizione che la seconda impugnazione risulti tempestiva, dovendo
la tempestività valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, in
relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima
impugnazione.
3. Nel merito il ricorso — i cui motivi possono essere esaminati
congiuntamente — è infondato.
La questione oggetto della controversia riguarda la assoggettabilità a
contribuzione delle somme erogate dalla RAI SpA in relazione a 173 verbali di
conciliazione in sede sindacale sottoscritti negli anni dal 1996 al 2000. La tesi della
società, che ha sostenuto che tali somme, erogate come trattamento aggiuntivo in
riferimento alla cessazione del rapporto, costituivano un incentivo all’esodo in un
complessivo quadro di riduzione dell’organico del personale – tesi avversata
dall’INPGI che al contrario ha sostenuto trattarsi di mero trattamento di miglior
favore rispetto alle spettanze di fine rapporto – è stata ritenuta dalla Corte d’appello
(oltre che dal giudice di primo grado) avvalorata dalle risultanze processuali e dalla
lettura dei documenti depositati dalle parti.
Trattasi di tipica valutazione di merito che, essendo sufficientemente e non
contraddittoriamente motivata, non apre la strada al ricorso per cassazione che non
consente il riesame di questioni di merito.
4. Va comunque rilevato che l’art. 4, comma 2 bis, del d.l. n. 173 del 1988,
convertito nella legge n. 291 del 1988 (in vigore fino al 31.12.1007), prevede che:
“La disposizione recata nel secondo comma, n. 3, del testo sostitutivo di cui all’art.
12 della legge 30 aprile 1969, n_ 153, va interpretata nel senso che dalla retribuzione
imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione
del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori”.

Tale

disposizione ha il dichiarato fine di favorire l’esodo dei lavoratori eccedentari; fine
può essere indifferentemente conseguito sia con l’uscita simultanea di un gran
numero di lavoratori dall’azienda sia con la uscita in tempi diversi di uno o più
lavoratori. Successivamente l’art. 6 d.lgs. 1997 n. 314 ha previsto che sono esclusi
dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui
erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità della
indennità sostitutiva del preavviso. Quindi rientrano tra le somme che vanno escluse
dalle retribuzione imponibile in quanto corrisposte, in occasione della cessazione del
23398 13 r.g.n.

5

ud. 4 dicembre 2014

;

4 ‘

rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, non solo quelle
conseguite con un apposito accordo per la erogazione dell’incentivazione anteriore
alla risoluzione del rapporto, ma tutte le somme che risultino erogate in occasione
della cessazione del rapporto di lavoro ai fini di incentivare l’esodo, potendo risultare
ciò sia da una indicazione in tal senso nell’alto unilaterale di liquidazione delle
spettanze finali, sia da elementi presuntivi
In proposito questa Corte (Cass., sez. lav., 13 dicembre 2004, n. 23230) ha

comma bis, dl, n. 173 del 1988, convertito nella I. n. 291 del 1988, vanno escluse
dalla retribuzione imponibile in quanto corrisposte, in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, non solo quelle,
conseguite con un apposito accordo per l’erogazione dell’incentivazione anteriore
alla risoluzione del rapporto, ma tutte le somme che risultino erogate in occasione
della cessazione del rapporto di lavoro ai fini di incentivare l’esodo, potendo risultare
ciò sia da una indicazione in tal senso nell’atto unilaterale di liquidazione delle
spettanze finali, sia da elementi presuntivi.
5. Ciò posto, mette conto osservare che la Corte territoriale ha ammesso la

produzione, già richiesta dalla società nel corso del giudizio di primo grado, di 156
domande di esodo incentivato, depositate unitamente al ricorso in appello, presentate
dai giornalisti che avevano sottoscritto i verbali di conciliazione.
Per quanto riguarda la ammissibilità della produzione documentale,
correttamente la Corte territoriale ha osservato che il giudice, anche in grado di
appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può
in via eccezionale ammettere, anche di ufficio, le prove indispensabili per la
dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre
che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi
istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento.
Nel caso in esame, gli atti prodotti facevano riferimento alla circostanza della
adesione, da parte dei giornalisti interessati, al programma di esodo incentivato
previsto nelle varie e richiamate delibere del consiglio di amministrazione. Tale
documentazione, quindi, era da ritenersi integrativa rispetto agli atti già depositati e
non introduceva alcuna modifica dei fatti dedotti dalla società nell’atto di
opposizione e si poneva in termini di indispensabilità ai fini del decidere.
Peraltro, nel ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, la RAI aveva
dedotto che, tra gli obiettivi fissati annualmente nei piani industriali della società,
23398 13 r.g.n.

6

ud. 4 dicembre 2014

affermato – e qui ribadisce – che rientrano tra le somme che, ai sensi dell’art. 4, 2°

figurava quello tendente ad ottenere una consistente riduzione dell’organico aziendale
mediante la incentivazione all’esodo del personale, anche dei giornalisti, in esubero.
La concreta operatività ed esecutività del programma di esodo era stata disposta nei
:

confronti dei soli dipendenti che avessero deciso di concordare la risoluzione

.

consensuale anticipata dei rapporti di lavoro entro una certa data. La deduzione
della avvenuta risoluzione incentivata dei rapporti di lavoro con i giornalisti in
relazione alle delibere del consiglio di amministrazione, come riportato nelle
premesse dei verbali di conciliazione, non aveva costituito oggetto di contestazione

da parte dell’INPGI, sicché correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che si
trattasse di un fatto incontroverso ed acquisito al processo.
Nel caso in esame, la RAI ha prodotto le delibere consiliari e relative
disposizioni attuative che dimostrano la approvazione, per i periodi in cui si
collocano sia le risoluzione dei rapporti di lavoro che i conseguenti verbali di
conciliazione, dei progetti di incentivazione, mirata e selettiva, all’esodo di personale,
appartenente alla categoria dei giornalisti, che avesse concordato la risoluzione
consensuale del rapporto entro date prefissate.
Motivatamente quindi la Corte territoriale ha coonestato la tesi della Rai
secondo cui le somme corrisposte trovavano causa nell’incentivo all’esodo dei
giornalisti, nell’ambito del programma della società di riduzione dell’organico e di
risanamento del bilancio, da realizzarsi secondo le delibere del Consiglio di
amministrazione anche attraverso, come nei casi in esame, la risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro; la quantificazione dell’incentivo all’esodo era rimessa alla
gestione del singolo caso concreto, con facoltà di discostarsi dai parametri economici
indicati nelle delibere; i giornalisti non avevano avanzato nei confronti della società
richieste o rivendicazioni di sorta; le transazioni, in ogni caso, rivestivano contenuto
novativo, avendo le parti inteso comporre il conflitto sostituendo al titolo originale
un nuovo titolo rappresentato dall’interesse reciproco di evitare il rischio di una lite
ovvero estinguere la lite in essere, restando così quest’ultimo negozio l’unica fonte
dei diritti e degli obblighi delle parti.
La Corte d’appello ha fatto riferimento alle istanze sottoscritte dagli
interessati, che riportavano la richiesta de! lavoratore di risolvere consensualmente il
proprio lavoro con al RAI ad una certa data, beneficiando degli incentivi. La stessa

Corte, inoltre, ha evidenziato che nei singoli verbali di conciliazione in sede
sindacale era riportato che il giornalista interessato aveva chiesto risolvere il rapporto
di lavoro, “beneficiando degli incentivi” stabiliti dal Consiglio di amministrazione
23398 13 r.g.n.

7

ud. 4 dicembre 2014

!

della RAI. Era quindi ravvisabile la comune volontà delle parti di risolvere il
rapporto di lavoro nell’ambito dei programmi deliberati dal Consiglio di
amministrazione, diretti al ridimensionamento del personale giornalistico.
6. In conclusione la Corte d’appello, con una tipica valutazione di merito ad
essa riservata e con una motivazione ampiamente sufficiente e nient’affatto
contraddittoria, ha ritenuto che effettivamente l’emolumento aggiuntivo in questione
fosse finalizzato all’esodo anticipato del personale con conseguente esonero

Il ricorso va quindi rigettato.
Sussistono giustificati

motivi

(in considerazione dell’evoluzione

giurisprudenziale sulle questioni dibattute, nonché della soccombenza della parte
resistente quanto alla eccezione di inammissibilità del secondo ricorso) per
compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è
dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della legge
24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto
il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art 13, comma 1-quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione integralmente rigettata.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di
cassazione.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla
legge n. 228 del 2012, art. 1, Gomma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dell’Istituto ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis
dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2014
Il Consigliere

Il Presidente

contributo in forza della normativa speciale sopra richiamata.

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