Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10045 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 28/05/2020), n.10045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25199-2018 proposto da:

D.B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALDINIEVOLE 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI

MORANDI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA

VALENTE, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4659/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza n. 4659/2018 il Tribunale di Roma aveva dichiarato D.B.A. invalida nella misura del 100% con impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua dal luglio 2016 ed aveva invece dichiarato inammissibile la domanda volta al pagamento dei ratei.

Avverso la decisione la D.B. aveva proposto ricorso affidato ad un solo motivo cui resisteva con controricorso l’Inps.

Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 149 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia sul riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento dal 21.9.2015 al novembre 2016 come riconosciuto dal CTU nel procedimento n. Rg. 17283/2016.

Rilevava la ricorrente che in sede di ricorso in opposizione aveva chiesto in via principale il riconoscimento del diritto alla pensione ed alla indennità di accompagnamento dal 27.10.2014 e, in via subordinata, il diritto alla indennità di accompagnamento dal 21.9.2015 e sino al novembre 2016, come già accertato dal ctu nella precedente fase del giudizio (RG n. 17283/2016). Rispetto a tale ultima domanda riteneva sussistere l’omessa pronuncia, attesa la adesione del tribunale ai risultati della successiva consulenza tecnica espletata, accertativa del diritto alla prestazione dal luglio 2016.

Il motivo risulta infondato in quanto non sussiste alcuna omessa pronuncia, avendo il tribunale dato conto in sentenza, di aderire pienamente alla ctu espletata in sede di opposizione, così implicitamente rigettando la domanda subordinata invece collegata ai risultati della prima e precedente indagine medico legale. Nel richiamare il precedente di questa Corte n. 8857/2017 parte ricorrente non ha considerato che la consulenza espletata in sede di opposizione, ai cui risultati il giudice ha aderito, riguardava l’intero quadro patologico della periziata la cui valutazione era stata effettuata dal ctu anche alla luce delle osservazioni poste dalla stessa parte ricorrente. Deve quindi ritenersi che tale accertamento peritale rendesse assorbita ogni precedente indagine.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che ” In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l’emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l’accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione”(Cass.n. 3377/2019).

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti, (in assenza delle condizioni di esclusione, non specificatamente indicate nel ricorso), per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delfe ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 maggio 2020

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