Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10045 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. II, 27/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 27/04/2010), n.10045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2943-2005 proposto da:

VECQM AG in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ZAMPONI STEFANO;

– ricorrente –

e contro

COLOMBO AVICOLA VARESINA SRL, DELMA IMPORT EXPORT SRL in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

– intimati –

sul ricorso 8685-2005 proposto da:

COLOMBO AVICOLA VARESINA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato RIBOLZI LUIGIA MARIA;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

VECOM AG, DELMA IMPORT EXPORT SRL in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore;

– intimati –

sul ricorso 10882-2005 proposto da:

DELMA IMPORT EXPORT SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIANA 56, presso

lo studio dell’avvocato GALOPPI GIOVANNI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato AGOSTINIS ENRICO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

nonchè contro COLOMBO AVICOLA VARESINA, VECOM A G;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2493/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha riuniti i ricorsi: rigetto del ricorso

principale; rigetto del ricorso incidentale 10882/05,

inammissibilità del ricorso 8685/05.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo emesso dal presidente del tribunale di Varese veniva intimato alla società svizzera Vecom A.G. di pagare L. 122.013.366 alla s.r.l. Colombo Avicola Varesina (CAV) a titolo di residuo prezzo per una fornitura di pollame e carni fresche.

La società Vecom proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo deducendo che lo stesso era stato emesso in violazione dell’art. 633 c.p.c., u.c.. L’opponente proponeva domanda riconvenzionale volta alla pronuncia di risoluzione del contratto di compravendita stipulato con la CAV – avente ad oggetto la fornitura di carne di camoscio – per inadempimento della tornitrice e di risarcimento dei danni subiti con compensazione tra tale suo credito e quello azionato in via monitoria dalla opposta.

La società CAV, costituitasi, chiedeva il rigetto dell’opposizione eccependo l’improponibilità delle domande riconvenzionali dell’opponente non dipendenti dal titolo dedotto in giudizio con la richiesta monitoria. La CAV chiamava in giudizio la s.r.l. Del. Ma Import Export, società Tornitrice della partita di carne di camoscio contestata dalla Vecom, al fine di essere manlevata in caso di accoglimento delle domande riconvenzionali da quest’ultima proposte.

La chiamata in causa si costituiva chiedendo il rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti.

Con sentenza non definitiva 6/3/2001 il tribunale di Varese dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento della domanda di merito dell’opposta, condannava la Vecom a pagare alla CAV L. 122.013.366. Con separata ordinanza il tribunale rimetteva la causa in istruttoria per la decisione sulle domande riconvenzionali proposte dalla Vecom dopo aver respinto l’eccezione di compensazione dalla stessa sollevata.

Avverso la detta sentenza la Vecom proponeva appello al quale resistevano sia la CAV che la Del Ma. Quest’ultima proponeva appello incidentale per ottenere la declaratoria di inammissibilità della chiamata del terzo effettuata dalla CAV. Con sentenza 24/9/2004 la corte di appello di Milano rigettava l’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale della Del Ma, dichiarava la nullità della chiamata in causa effettuata dalla CAV. La corte di merito, per quei che ancora rileva in questa sede, osservava: che era infondata la censura con la quale l’appellante principale aveva lamentato l’errore in cui sarebbe incorso il tribunale nel rigettare l’eccezione di compensazione; che il credito offerto in compensazione, al contrario di quanto sostenuto dall’appellante, non era di facile e pronta liquidazione tanto che nel proseguimento del giudizio di primo grado era stata necessaria, per l’accertamento di detto credito, una complessa istruttoria come risultava dalla prodotta copia della sentenza definitiva emessa dal tribunale di Varese pubblicata il 14/1/2003; che la Vecom non poteva invocare nel giudizio di appello la compensazione giudiziale del suo debito con il debito CAV nei suoi confronti per la restituzione del prezzo di acquisto derivante dalla risoluzione del contratto di compravendita della carne di camoscio, trattandosi di eccezione di compensazione nuova formulata solo in appello e, quindi, inammissibile ex art. 345 c.p.c.; che in primo grado l’eccezione di compensazione formulata dalla Vecom si riferiva solo al preteso debito della CAV per risarcimento del danno, del tutto diverso da quello dipendente dalla restituzione del prezzo della carne di camoscio pagato dalla Vecom alla CAV; che era invece fondata la seconda censura con la quale la Del. Ma aveva criticato l’impugnata sentenza per aver respinto la sua eccezione di nullità della sua chiamata in causa in garanzia da parte della CAV per difetto di valida procura ad hoc a favore del difensore della chiamante; che quindi, in accoglimento di detta eccezione, l’atto di chiamata in garanzia doveva essere dichiarato nullo; che, anche in considerazione della soccombenza della Del. Ma in relazione a tutte le sue eccezioni processuali tranne una, appariva opportuno dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di appello. La cassazione della sentenza della corte di appello di Milano è stata chiesta dalla società Vecom A.G. con ricorso affidato a due motivi.

Ha resistito con controricorso la s.r.l. Colombo Avicola Varesina (CAV) proponendo ricorso incidentale nei confronti della s.r.l. Del.

Ma Import Export la quale ha resistito a detto ricorso incidentale spiegando a sua volta ricorso incidentale nei confronti della CAV ed ha poi depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale della Vecom ed i ricorsi incidentali della CAV e della Del. Ma vanno riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Innanzitutto va rilevata l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto dalla s.r.l. Colombo Avicola Varesina nei confronti della società Vecom A.G..

Al riguardo va osservato che, secondo quanto disposto dagli art. 366 c.p.c., n. 3 e art. 371 c.p.c., il ricorso incidentale deve contenere, al pari di quello principale, l’esposizione, sia pur sommaria, dei fatti di causa. Affinchè il requisito anzidetto possa ritenersi soddisfatto è necessario che il contenuto del ricorso sia tale da consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa visione e cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o ad altri atti in suo possesso compresa la stessa sentenza impugnata. Nel caso in esame nulla di quanto richiesto per ritenere sussistente il requisito in questione – di cui a citato art. 366 c.p.c., n. 3 – è rinvenibile nel ricorso incidentale così come predisposto dalla società CAV e che è del tutto privo della parte relativa ai fatti di causa. Peraltro dal contenuto dell’unico motivo del ricorso incidentale, ossia dal contesto della sua parte critica, non è possibile ricostruire in modo sufficientemente preciso l’origine e l’oggetto della controversia le varie vicende del processo e le posizioni assunte dai soggetti che vi hanno partecipato, le rilevate omissioni e carenze non consentono di desumere la conoscenza del fatto sostanziale e processuale tale da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia impugnata.

Con il primo motivo del ricorso principale la società svizzera Vecom denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c. deducendo che la corte di appello ha errato nel ritenere inammissibile (in quanto nuova e non formulata in primo grado) l’eccezione di compensazione sollevata da essa società con riferimento al credito della CAV azionato con la procedura monitoria e l’importo che la CAV deve restituire ad essa Vecom in forza della risoluzione contrattuale dichiarata con sentenza del tribunale di Varese n. 42/03. Ad avviso della ricorrente principale dal contesto dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo emerge la volontà di essa Vecom di ottenere sia il risarcimento del danno per l’inadempimento della CAV, sia la restituzione del prezzo pagato indebitamente alla CAV. Il motivo non è meritevole di accoglimento.

La corte di merito, procedendo all’esame e all’interpretazione dell’atto di citazione in opposizione come articolato dalla Vecom, ha ritenuto motivatamente che quest’ultima in sede di atto introduttivo del giudizio di opposizione aveva formulato l’eccezione di compensazione con riferimento “solo ed esclusivamente al preteso debito di CAV per risarcimento del danno, del tutto diverso da quello dipendente dalla restituzione del prezzo della carne pagato da Vecom a CAV”, Da ciò l’inammissibilità, in quanto nuova, dell’eccezione di compensazione sollevata dalla Vecom per la prima volta in sede di appello con riferimento al detto vantato credito a titolo di restituzione del prezzo pagato alla CAV per l’acquisto di “aliud pro alio”.

La decisione impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto in quanto trova puntuale conferma dalla lettura degli atti processuali – attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura (in procedendo) del vizio denunciato – e, in particolare, dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

Da quanto precede risulta evidente l’insussistenza della denunciata violazione della norma procedurale indicata nel motivo di ricorso in esame: la sentenza impugnata è al riguardo ineccepibile e conforme principi più volte affermati da questa Corte in tema di interpretazione della domanda. La corte di merito ha correttamente interpretato la domanda contenuta nell’atto introduttivo del giudizio di opposizione indicando – puntualmente e analiticamente – le ragioni alla luce delle quali è pervenuta alla ricordata conclusione.

Con il secondo motivo la ricorrente principale Vecom denuncia violazione dell’art. 1243 c.c. deducendo che la compensazione proposta da essa società era stata in primo grado negata solo sul presupposto che il credito vantato da essa istante dovesse essere “accertato sia sotto il profilo dell’an che del quantum”. Venuto meno tale ostacolo, a seguito della sentenza definitiva del tribunale di Varese n. 42/01 acquisita dalla corte di appello, nulla si opponeva ad una pronuncia di compensazione essendo i due crediti entrambi liquidi, certi ed esigibili.

Dal rigetto del primo motivo deriva logicamente il rigetto anche del secondo atteso che il credito vantato dalla Vecom nei confronti della CAV – pur se ritenuto fondato e riconosciuto con la sentenza definitiva del tribunale di Varese n. 42/03 – non poteva essere posto in compensazione del credito vantato dalla seconda nei confronti della prima per la rilevata inammissibilità della relativa eccezione di compensazione sollevata per la prima volta solo in grado di appello in violazione di quanto disposto dall’art. 345 c.p.c..

Il ricorso principale della Vecom va pertanto rigettato con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della Cav nei cui confronti è stato proposto il detto ricorso.

La s.r.l. Del Ma Import Export, con l’unico motivo del ricorso incidentale, denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizi di motivazione deducendo che la corte di appello, pur avendo riconosciuto la fondatezza delle ragioni spiegate da essa società a sostegno della propria impugnazione, ha poi compensato tra tutte le parti le spese del secondo grado di giudizio, limitandosi a collegare la detta compensazione alla condotta processuale della Vecom e non a quella della CAV. Ciò costituisce una apparente motivazione scollegata ed anzi configgente con ogni riscontro processuale. La censura è manifestamente infondata ed è frutto di una non attenta lettura della sentenza impugnata con la quale la corte di appello ha ritenuto di dover compensare le spese del giudizio di gravame fornendo al riguardo adeguata e coerente motivazione. In relazione al rapporto tra la s.r.l. Del Ma Import e la s.r.l. CAV la corte di merito ha fatto specifico riferimento – a giustificazione della decisione di compensare le spese del giudizio di appello tra le dette parti – “alla soccombenza di Del. Ma in relazione a tutte le sue eccezioni processuali tranne una”. Si tratta di una ineccepibile motivazione avverso la quale, comunque, la Del. Ma non ha formulato alcuna specifica censura essendosi limitata a rilevare l’incongruenza del richiamo ad opera della corte di appello al comportamento processuale della Vecom e non a quello della CAV nei cui confronti essa ricorrente incidentale aveva proposto appello avverso la decisione del tribunale. In proposito è appena il caso di porre in evidenza che la corte territoriale ha richiamato il comportamento processuale della Vecom a sostegno della compensazione delle spese del giudizio di appello tra la Vecom e la CAV e non tra quest’ultima e la Del. Ma. La compensazione delle spese del giudizio di appello tra la Del. Ma e la CAV è stata decisa dal giudice di secondo grado – come rilevato – sulla base di altra autonoma ragione, ossia quella concernente l’infondatezza delle eccezioni processuali sollevate dalla Del. Ma.

Per la sussistenza di giusti motivi – in considerazione, tra l’altro, delle reciproca soccombenza – le spese del giudizio di cassazione tra le società CAV e Del. Ma vanno interamente compensate.

PQM

la Corte: riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale proposto dalla società Vecom A.. G. nei confronti della s.r.l. Colombo Avicola Varesina e condanna la prima al pagamento in favore della seconda delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 3.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge; dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla s.r.l. Colombo Avicola Varesina nei confronti della s.r.l. Del. Ma Import Export; rigetta il ricorso incidentale proposto dalla s.r.l. Del. Ma Import Export nei confronti della s.r.l. Colombo Avicola Varesina; compensa per intero tra le società CAV e Del. Ma le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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