Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10045 del 24/04/2018


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Cassazione civile, sez. II, 24/04/2018, (ud. 18/12/2017, dep.24/04/2018),  n. 10045

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato in data 20.2.2008 N.A., disabile con deficit deambulatorio grave ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 3, citava a comparire innanzi al tribunale di Roma la “Carpoint” s.p.a., titolare della concessionaria “Ford” di (OMISSIS).

Esponeva che in data 7.7.2004 aveva acquistato dalla convenuta l’autovettura nuova “Ford Fusion” ed aveva chiesto l’installazione nella parte anteriore, lato passeggero, di un sedile girevole a novanta gradi in modo tale da poter fruire del veicolo nonostante la sua disabilità; che aveva provveduto all’integrale pagamento del corrispettivo, comprensivo pur del costo di installazione del sedile girevole, e l’autovettura era stata regolarmente omologata.

Esponeva che nello stesso mese di luglio 2004 aveva tuttavia denunciato ai responsabili della convenuta la difettosa installazione del sedile, la cui rotazione era risultata impossibile, e ne aveva in seguito invano sollecitato la riparazione.

Esponeva che in data 28.1.2008 aveva sottoposto il veicolo alla prima revisione, il cui esito nondimeno era risultato negativo, sicchè era impossibilitato a circolare, pena l’irrogazione di sanzioni amministrative, segnatamente della sanzione del ritiro della carta di circolazione.

Chiedeva dunque, acclarato il grave inadempimento dalla s.p.a. convenuta, risolversi il contratto con condanna della “Carpoint” al risarcimento dei danni sofferti; in via subordinata, annullarsi il contratto perchè indotto in errore sulla idoneità dell’autovettura alla circolazione con condanna della s.p.a. venditrice alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno; in via ulteriormente subordinata, risolversi il contratto per difetto delle qualità promesse con condanna della controparte al risarcimento dei danni cagionatigli.

Si costituiva la “Carpoint” s.p.a..

Chiedeva preliminarmente l’autorizzazione a chiamare in causa la “Guidosimplex” s.r.l., cui aveva commissionato l’installazione del sedile girevole; nel merito instava per il rigetto dell’avversa domanda e comunque perchè la “Guidosimplex” la tenesse indenne dall’avversa pretesa.

Si costituiva la terza chiamata.

Instava per il rigetto della domanda attorea e della domanda di manleva nei suoi confronti proposta.

Espletata c.t.u., con sentenza n. 79/2010 il tribunale adito accoglieva in parte la domanda in via principale esperita nei confronti della “Carpoint” e, per l’effetto, risolveva il contratto per inadempimento della convenuta, che condannava alla restituzione del prezzo con gli interessi legali; rigettava al contempo la domanda di manleva dalla convenuta esperita nei confronti della s.r.l. “Guidosimplex”.

Interponeva appello la “Carpoint” s.p.a..

Resisteva N.A.; spiegava altresì appello incidentale avverso il capo della sentenza di prime cure che aveva respinto la richiesta risarcitoria in difetto di prova del danno.

Resisteva la “Guidosimplex” s.r.l.; instava per il rigetto dell’appello principale e dell’appello incidentale.

Con sentenza n. 4258 del 7.6/4.7.2016 la corte d’appello di Roma accoglieva il gravame principale e, per l’effetto, rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento in via principale esperita da N.A., che condannava alla restituzione degli importi ricevuti in esecuzione della sentenza di prime cure, al pagamento in favore della “Carpoint” delle spese del doppio grado, al pagamento in favore della “Guidosimpplex” delle spese del grado di appello.

Evidenziava la corte di merito che nella fattispecie era da escludere che si versasse in un’ipotesi di aliud pro alio; che invero era fuor di discussione l’appartenenza del bene compravenduto al genere merceologico pattuito ed in pari tempo che l’automezzo avesse regolarmente assolto – fino all’esito negativo del test revisionale – ed era in ogni caso atto “ad assolvere – ove sostituito l’accessorio mal adattato con altro conforme – la destinazione economico – sociale che gli è propria” (così sentenza d’appello, pag. 7).

Evidenziava d’altra parte che l’utilizzo prolungato del veicolo induceva ad escludere la mancanza delle qualità essenziali ovvero delle qualità minimali necessarie per qualunque utile impiego.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso N.A.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

La “Carpoint” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

La “Guidosimplex” s.r.l. ha depositato – in data 11.12.2017 – memoria ex art. 378 c.p.c., con allegata procura speciale notarile.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 1453 c.c..

Deduce che non ha valenza l’assunto “secondo cui bastava sostituire il sedile girevole a 90 per rendere circolante l’autovettura poichè oggetto dell’acquisto non era un veicolo in quanto tale ma un mezzo su cui potesse essere installato quel dispositivo, che aveva anche comportato una maggiorazione del prezzo” (così ricorso, pag. 11); che parimenti è irrilevante la circostanza che “abbia usato per quattro anni il veicolo fino al mancato superamento della revisione” (così ricorso, pag. 11), atteso che il veicolo non è “più utilizzabile, pena l’incorrere nella sanzione amministrativa” (così ricorso, pag. 11); che il sedile non costituisce un accessorio e lo si evince, del resto, dalla circolare del Ministero dei Trasporti del 25.2.2000.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Deduce che la corte distrettuale ha omesso la valutazione delle ulteriori domande formulate, domande che, siccome vittorioso in prime cure, non era tenuto a riproporre sub specie di appello incidentale, sibbene mercè la mera riformulazione nella comparsa di costituzione in appello; che segnatamente la corte territoriale avrebbe dovuto verificare se poteva essere pronunciata la risoluzione ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 129 e ss., “dal momento che aveva invocato il ripristino della conformità dell’autoveicolo mediante riparazione o sostituzione” (così ricorso, pag. 18); che inoltre nella comparsa di costituzione in appello aveva espressamente reiterato le allegazioni volte a sostenere la domanda di annullamento per errore.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine all’appello incidentale.

Deduce che la corte di Roma avrebbe dovuto esaminare comunque, “a prescindere dalla decisione di non ritenere risolto il contratto di vendita del veicolo” (così ricorso, pag. 21), la domanda di risarcimento danni, “in quanto fondata anche sulla responsabilità extracontrattuale della Carpoint s.p.a. D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 21,artt. 1338 e 2043 c.c.” (così ricorso, pag. 19); che infatti con la comparsa di costituzione in appello aveva dedotto che il mancato uso della vettura gli aveva cagionato un danno non patrimoniale, “perchè erano state alterate le sue abitudini di vita, impedendogli e pregiudicando i suoi spostamenti nell’ambito degli spazi cittadini” (così ricorso, pag. 20), in considerazione dell’indispensabilità dell’uso del veicolo a motivo della gravità della patologia da cui è afflitto; che d’altronde con la comparsa di costituzione in appello aveva evidenziato “di essere stato costretto senza la propria autovettura a invocare l’aiuto di terzi o a ricorrere all’uso del taxi, con esborso monetario consistente e alla lunga insostenibile per la frequenza degli spostamenti” (così ricorso, pag. 20).

Il primo motivo è fondato e meritevole di accoglimento.

Spiega questa Corte che, in tema di vendita, è configurabile la consegna di “aliud pro alio” non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile; in tale ultimo caso, è necessario che la particolare utilizzazione della cosa sia stata espressamente contemplata, da entrambe le parti, nella negoziazione (cfr. Cass. 18.1.2007, n. 1092; Cass. 5.2.2016, n. 2313, secondo cui, in tema di compravendita, i vizi redibitori e la mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza ex art. 1495 c.c., si distinguono dall’ipotesi di consegna di “aliud pro alio”, che dà luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini predetti, e che ricorre quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perchè appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l’acquisto, oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie affatto dissimile da quella dedotta in contratto).

In questi termini è innegabile che sia stata parte integrante della pattuizione che N.A. e la “Carpoint” s.r.l. ebbero a siglare in data 7.7.2004, l’idoneità della “Ford Fusion” a soddisfare l’esigenza di circolazione motorizzata del ricorrente mercè l’installazione nella parte anteriore, lato passeggero, di un sedile girevole a novanta gradi.

Del resto la “Carpoint”, onde dar seguito alla pattuizione siglata con il N., ha addotto di essersi rivolta alla terza chiamata, “Guidosimplex” s.r.l., che, a sua volta, ha sin dalle prime cure declinato “ogni responsabilità per aver fornito un prodotto perfettamente funzionante ed in regola con tutte le normative vigenti” (così controricorso “Carpoint”, pag. 3).

Ebbene, dai premessi rilievi ne discendono i seguenti corollari.

Per un verso, che nel caso di specie si configura l’ipotesi di “aliud pro alio”, esplicitamente prefigurata dall’elaborazione giurisprudenziale, sostanziantesi nella consegna di un bene avente difetti tali che gli impediscono di assolvere alla funzione concreta assunta come essenziale dalle parti.

Per altro verso, che – evidentemente – non può essere recepita la prospettazione della corte d’appello secondo cui “l’applicazione al caso de quo dei principi (…) in materia di aliud pro alio (…) appare (…) di difficile sostenibilità (…), considerato il carattere accessorio – per definizione non essenziale nè necessario – della riscontrata qualità mancante (…)” (così sentenza d’appello, pag. 7).

Per altro verso ancora, che va condivisa la prospettazione del ricorrente secondo cui “il sedile girevole a 90 gradi (…) non è un elemento accessorio del contratto di acquisto perchè (…) (si era) determinato ad acquistare una Ford Fusion proprio a ragione del fatto che il concessionario gli aveva garantito la fattibilità dell’installazione di quel dispositivo (…), altrimenti avrebbe scelto un altro modello di autovettura” (così ricorso, pag. 12).

Nè, contrariamente all’assunto della corte di merito, rileva che vi sia stato un pregresso prolungato – quadriennale – utilizzo del veicolo.

E’ fuor di dubbio che l’ipotesi di consegna di “aliud pro alio” dà luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale (cfr. Cass. 5.2.2016, n. 2313).

In tal guisa non può che reiterarsi l’insegnamento, seppur risalente, di questa Corte secondo cui la risoluzione è impedita soltanto dalla trasformazione, dall’alienazione o dal perimento per caso fortuito o forza maggiore del bene venduto e non anche dal suo uso anche prolungato da parte del compratore, salvo che da tale uso – e non è il caso di specie – possa desumersi una tacita rinunzia all’azione (cfr. Cass. 9.10.1976, n. 3362).

Il secondo motivo del pari è fondato e meritevole di accoglimento.

E’ indubitabile che N.A., siccome integralmente vittorioso in primo grado, fosse in appello gravato unicamente dall’onere ex art. 346 cod. proc. civ. della riproposizione delle domande subordinate esperite in prime cure e non delibate dal primo giudice in dipendenza dell’accoglimento della domanda principale di risoluzione (cfr. Cass. 11.6.2010, n. 14086, secondo cui la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.).

Ed è innegabile al contempo che N.A. ha ritualmente riproposto le domande non delibate dal tribunale.

D’altronde, la corte distrettuale ha reputata, “riconosciuta la piena efficacia del contratto de quo, (…) assorbita ogni altra questione” (così sentenza d’appello, pag. 7), ossia non ha opinato per la decadenza dell’appellato a norma dell’art. 346 c.p.c., da ogni ulteriore domanda.

Su tale scorta è fuor di dubbio che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito – che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c. – ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass. 16.5.2012, n. 7653).

In questi termini è da riconoscere il denunciato vizio di omessa pronuncia.

Ed invero, pur a prescindere dalle articolate richieste di cui alle pagine 11 – 13 delle note ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, (siccome riprodotte alle pagg. 14 e 15 del ricorso) e pur ad ammettere che la corte territoriale abbia statuito in ordine alla domanda in via ulteriormente subordinata esperita con l’iniziale citazione di prime cure di risoluzione del contratto di acquisto dell’autovettura “Ford Fusion” per difetto delle qualità promesse, di certo la corte romana ha opinato in maniera del tutto ingiustificata per l’assorbimento di “ogni altra questione” e quindi non ha disaminato la domanda di annullamento del contratto “per l’errore sull’idoneità del veicolo alla circolazione cui è stato indotto il Sig. N. dalla Carpoint S.p.a.” (così ricorso, pag. 3).

Il buon esito e del primo e del secondo motivo assorbe e rende vana la disamina del terzo.

Più esattamente vaglierà la corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, il gravame incidentale che N.A. ha esperito in seconde cure a censura della statuizione di primo grado nella parte in cui – si assume – era stato omesso l’esame della spiegata domanda risarcitoria.

In accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 4258 dei 7.6/4.7.2016 della corte d’appello di Roma va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa corte.

All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 1092/2007, n. 2313/2016 e n. 3362/1976 dapprima citati.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Il ricorso è da accogliere.

Non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13, D.P.R. cit..

PQM

La Corte così provvede:

accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbita la disamina del terzo; cassa, in relazione e nei limiti dei motivi accolti, la sentenza n. 4258 dei 7.6/4.7.2016 della corte d’appello di Roma;

rinvia ad altra sezione della medesima corte anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

non sussistono i presupposti perchè, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente, N.A., sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2018

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