Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10044 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 28/05/2020), n.10044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23752-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA

VALENTE, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

D.M.L.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 30/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto del 18.9.2017 il Tribunale di Bari aveva omologato la sussistenza del requisito sanitario in capo a D.M.L. relativamente all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 14.2.2017 e compensato le spese giudiziali tra le parti in ragione della posticipata decorrenza dello stato invalidante rispetto a quello richiesto. Con successivo provvedimento del 30.1.2018 lo stesso tribunale provvedeva a effettuare la correzione dell’errore materiale del predetto decreto di omologa con riguardo alla decorrenza dello stato invalidante che fissava al 15.2.2016. Il tribunale, in ragione della correzione e della anticipata decorrenza, provvedeva altresì a riliquidare le spese di lite condannando l’Inps al pagamento delle stesse in favore della D.M..

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso l’Inps affidato a due motivi.

La D.M. rimaneva intimata.

Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c in relazione all’art. 445 bis c.p.c. e artt. 287 e 288 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.).

2) Con il secondo motivo era denunciata la nullità della ordinanza come corretta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

L’Inps denuncia l’errata correzione del decreto di omologa sia con riguardo alla decorrenza della prestazione che delle spese del giudizio. Deduce quindi la nullità del provvedimento di correzione in quanto emesso al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni codicistiche.

Si deve premettere che questa Corte ha ritenuto ammissibile la correzione dell’errore materiale riferita al decreto di omologa di cui al procedimento ex art. 445 bis c.p.c..

A riguardo ha affermato che “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, benchè non impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., salvo che per il capo relativo alle spese, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione” (Cass.n. 26758/2016; Cass. 19062/2017)

Ammessa la possibilità di correzione deve poi rilevarsi che, nel merito, la censura proposta, inerente la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., risulta inammissibile per difetto di specificità. L’Istituto ricorrente non ha infatti chiarito ed inserito nel motivo le ragioni della asserita violazione, posto che il tribunale barese aveva fatto conseguire la condanna dell’Inps al pagamento delle spese all’accoglimento della domanda azionata dalla assistita. Non è dunque evincibile in tale decisione nessuna violazione delle disposizioni processuali richiamate e del principio di soccombenza secondo cui la parte interamente vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese processuali.

Il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 maggio 2020

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