Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10044 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. II, 27/04/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 27/04/2010), n.10044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2632-2005 proposto da:

G.W.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato CIUFFA

PAOLO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

COND. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 301/2003 del TRIBUNALE di IMPERIA, depositata

il 17/12/2003;

adita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per rinnovazione notifica.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Questa Corte, con sentenza n 9360 del 2006, aveva accolto in parte qua il ricorso proposto dal Condominio (OMISSIS) avverso sentenza di appello del tribunale di Sanremo del 1994, e la causa era stata rinviata a quel Tribunale, che, con sentenza dei 2000, aveva dichiarata l’illegittimità dell’apertura praticata da G. W.P. nel muro perimetrale comune dell’edificio condominiale a servizio della sua proprietà esclusiva.

Questi proponeva ancora ricorso di fronte a questa Corte avverso la ricordata sentenza, assumendo che nell’applicare il principio di diritto enunciato, quel Collegio era incorso in erronea percezione di fatto.

Con sentenza del 2004, questa Corte aveva respinto il ricorso, evidenziando che era stato denunciato un vizio revocatorio, come tale inammissibile.

Il G. aveva nel frattempo proposto ricorso per revocazione di fronte al tribunale di Imperia, che lo aveva dichiarato inammissibile, con sentenza del 10.11/17.12.2003.

Avverso tale ultima decisione, il G. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi; l’intimato non ha spiegato attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che il presente ricorso è stato notificato all’intimato a mezzo posta; non si rinvengono in atti gli avvisi di ricevimento attestanti l’avvenuta consegna del plico alla controparte, la quale peraltro non ha spiegato difese in questa sede.

Ora, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto mediante raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e la prova di tale consegna è offerta solo dall’avviso di ricevimento, la cui mancata allegazione all’originale implica perciò l’inesistenza della notifica, e impone, in mancanza di costituzione del destinatario, l’inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. 27.4.2004, n 8032, con molte altre).

In applicazione di tale condiviso principio, il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, in quanto, come già evidenziato, gli avvisi di ricevimento non si rinvengono in atti e tale decisione non consente di esaminare l’ulteriore profilo afferente alle modalità della notificazione quali risultanti dall’esame dei luoghi in cui la notificazione stessa avrebbe dovuto essere effettuata. Non v’ha luogo a provvedere sulle spese.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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