Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10044 del 20/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/04/2017, (ud. 24/02/2017, dep.20/04/2017), n. 10044
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2214-2015 proposto da:
L.I. SRL in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO 71 presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO ZANARDELLI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO di (OMISSIS) SRL;
– intimato –
avverso il decreto n. 4104/2014 del TRIBUNALE di PORDENONE,
depositato il 18/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Con decreto depositato in data 18 dicembre 2014 il Tribunale di Pordenone (procedimento n. (OMISSIS) L.f.), ha rigettato l’opposizione proposta da LUBRITEC-IMACO S.R.L. avverso il provvedimento del giudice delegato del fallimento (OMISSIS) S.R.L. con il quale il credito vantato dall’opponente è stato ammesso al passivo solo in via chirografaria e non privilegiata ai sensi dell’art. 2751-bis c.c., n. 5 stante la rilevata mancanza della prova della natura artigiana dell’impresa.
Avverso tale pronuncia la LUBRITEC-IMACO S.R.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, mentre l’intimata curatela fallimentare non ha svolto difese.
2. L’unico motivo di ricorso lamenta la violazione di legge per avere il Tribunale escluso la natura artigianale dell’impresa sulla base dell’esclusiva considerazione che essa rivestisse forma di società di capitali, omettendo di accertare come dalla documentazione versata in atti emergesse invece la dimensione personale del sodalizio e la preponderanza del lavoro sul capitale investito.
3. – Il ricorso è infondato atteso che, dopo la modifica della L. n. n. 443 del 1985, art. 3 ad opera della L. n. 57 del 2001, il privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 5 non può essere escluso in astratto per il solo fatto che l’impresa artigiana sia costituita in forma di società di capitali, ma può essere riconosciuto solo a condizione che tale società sia esercitata in forma di s.r.l. unipersonale (Cass. n. 24651 del 2011).
Nella specie la stesa ricorrente ammette essere una società a responsabilità limitata (già unipersonale, ma trasformata in s.r.l. ordinaria), il chè esclude la possibilità di invocare il beneficio in questione.
4. – Nulla per le spese.
PQM
rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017