Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10044 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. II, 15/04/2021, (ud. 23/06/2020, dep. 15/04/2021), n.10044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23439-2019 proposto da:

M.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato TIZIANA SQUIZZATO,

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in TORINO, VIA

CERNAIA 27;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 481/2019 della CORTE d’APPELLO di TORINO

depositata il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;

letta la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.L., cittadino del (OMISSIS) (entrato illegalmente in Italia nel 2015), proponeva ricorso avanti al Tribunale di Torino avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale di diniego della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria internazionale o, in subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In particolare il ricorrente (di etnia (OMISSIS) e di religione (OMISSIS)) affermava che nel (OMISSIS) i ribelli della (OMISSIS) (di cui ignorava sia la denominazione che le motivazioni) avevano ucciso il fratello, colpendo il mezzo su cui viaggiava con un lanciarazzi; che nel 2011 un amico, con cui giocava a calcio, gli aveva rivelato l’identità degli assalitori e che, da quel momento, egli era diventato un informatore dei militari; che nel 2013, temendo che il richiedente asilo potesse rivelare la loro identità e testimoniare contro di essi, i ribelli lo avevano cercato a casa e che, in una prima occasione, vi avevano trovato solo il padre, mentre la seconda volta il richiedente era riuscito a fuggire nel campo vicino e a nascondersi su un albero; che il richiedente si era allora deciso ad intraprendere il viaggio migratorio.

Con ordinanza in data 17.07.2018, il Tribunale rigettava il ricorso.

Contro tale pronuncia, il ricorrente proponeva appello riguardo alla mancata audizione anche nel giudizio di primo grado; alla ritenuta non credibilità della vicenda narrata; al mutamento della situazione della (OMISSIS) rispetto al momento della partenza del ricorrente dal (OMISSIS); alla insussistenza del rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato; nonchè alla insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Avverso la sentenza del Tribunale di Torino, M.L. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione alla udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5) in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11 e art. 8, comma 2 e art. 156 Direttiva 2013/32/UE omessa fissazione dell’udienza di comparizione personale”.

1.2. – Con il secondo, deduce la “violazione art. 360 n) 3 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 – falsa applicazione di norme di diritto – rilevanza del rischio di danno grave ascrivibile a soggetti non statuali ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria”.

1.3. – Con il terzo lamenta la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5 e art. 8 commi 2 e 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6 e art. 16 Direttiva 2013/32/UE – falsa applicazione di norme di diritto – violazione dei criteri legali per la valutazione di credibilità del richiedente”.

1.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e art. 15, lett. c) direttiva 2004/83/CE – falsa applicazione di norme di diritto – violazione dei criteri legali per il riconoscimento della protezione sussidiaria”.

2. – Pregiudizialmente questo Collegio rileva che il richiedente impugna in Cassazione testualmente la “sentenza n. 481 emessa dal Tribunale di Torino pubblicata in data 15/03/2019” (v. ricorso pag. 1). Rileva, inoltre, che nel ricorso medesimo tutti gli asseriti motivi di illegittimità sono riferiti (formalmente e sostanzialmente) non già alla sentenza della Corte di appello, bensì alle statuizioni del decreto del Tribunale, che del tutto erroneamente si individua quale unica decisione oggetto delle censure proposte.

Pertanto – anche a volere ritenere che la erronea indicazione della decisione impugnata (individuata non già nella “sentenza” della Corte di Appello, bensì nel “decreto” del Tribunale di primo grado) non dia luogo alla inammissibilità del ricorso (ex art. 366 c.p.c., n. 2) ove non determini l’impossibilità per l’intimato di identificare senza equivoci la decisione impugnata e di svolgere compiutamente in merito le proprie difese (cfr. Cass. n. 138 del 2016; Cass. n. 22661 del 2004), atteso anche che la procura speciale riguarda correttamente la proposizione del ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello – va tuttavia rimarcata la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Infatti, la proposizione, con il ricorso in cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza di appello impugnata (che, nella specie, è erroneamente riferito esclusivamente alle sole motivazioni del Tribunale) determina l’inammissibilità del ricorso medesimo, rilevabile anche d’ufficio (cfr. Cass. n. 187 del 2014).

4. – Il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell’Interno, che non ha svolto idonea attività difensiva. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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