Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10044 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10044 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 14923-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001 in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
MILLENNIUM SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 540/39/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 7.4.2011,
depositata il 29/04/2011;

32A
T{Gt

Data pubblicazione: 08/05/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un
unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio —sez.Latinan.540/2011/39 dep. 29.4.2011 che ha rigettato l’appello proposto dalla stessa
contro la sentenza resa dalla CTP di Latina che aveva annullato l’avviso di
accertamento relativo a IVA, Irpeg e Irap per l’anno 2004 emesso nei confronti
della Millennium sii., ritenendo non provata da parte dell’amministrazione
finanziaria, che ne aveva l’onere, l’inesistenza delle operazioni regolarmente
fatturate dalla società.
La contribuente non si è costituita.
Mette conto preliminarmente evidenziare che la ricorrente assume
l’applicabilità alla fattispecie della sospensione del termine per la proposizione
del ricorso per cassazione sancita dall’art.39 comma 12 d.l.n.98/2011,
convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Tale prospettiva è
corretta, essendo il valore della controversia pari a euro 13.382,00 e risultando
la sospensione del termine operante dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012. Per
tale ragione, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 29 aprile 2011, la
scadenza del termine lungo per l’impugnazione, considerando il periodo di
sospensione feriale e la data di consegna della notifica del ricorso- 10 giugno
2013- deve ritenersi rispettato, tenuto conto dei giorni trascorsi dalla
pubblicazione fino al 6 luglio 2011 nonché del fatto che il giorno 9/6/13
coincideva con una domenica —v., in ogni caso,Cass.S.U. n. 1418 del
01/02/2012-.
Il motivo di ricorso, correlato alla violazione degli artt.19,54 e 56 DPR
n.633/72 109

‘rum e art.2967 cod.civ., in relazione all’art.360 comma 1 n.3

c.p.c. è manifestamente fondato in relazione alla costante giurisprudenza di
questa Corte in tema di operazioni oggettivamente inesistenti.
Ric. 2013 n. 14923 sez. MT – ud. 03-04-2014
-2-

prevista dall’art.380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

Ed invero, quanto alle operazioni oggettivamente inesistenti, nelle quali si è in
presenza di una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai
poste in essere da alcuno, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte, una volta che l’amministrazione ha contestato in modo specifico, anche
attraverso presunzioni semplici (Cass. n. 9784/2010), i dati emergenti dalle
scritture contabili del contribuente evidenziando obiettivi elementi dai quali
contribuente (cessionario/committente) che ha portato in detrazione l’IVA
fornire la prova contraria che l’apparente cedente/prestatore non è un mero
soggetto (fittiziamente) interposto e che la operazione è stata “realmente”
conclusa con esso, non essendo tuttavia sufficiente a tale scopo la regolarità
della documentazione contabile esibita e la mera dimostrazione che la merce sia
stata effettivamente consegnata o che sia stato effettivamente versato il
corrispettivo – v.Cass.n.24432/2013, Cass. n. 9108/2012, Cass.n.12802/2011-.
E’ poi evidente che, in caso di accertata assenza dell’operazione, è escluso che
possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente (il quale sa bene
se una determinata fornitura di beni o prestazione di servizi l’ha effettivamente
ricevuta o meno)- Cass.n.24432/2013-.
A tali principi non si è uniformata la sentenza impugnata che, pur prendendo
atto della prospettazione degli elementi presuntivi offerti dall’Agenzia idonei,
se ritenuti esistenti, a confutare il valore delle fatture utilizzate dal contribuente
in ragione del carattere oggettivamente inesistente, ha tuttavia richiesto
all’Amministrazione “la prova dell’inesistenza delle operazioni” senza
considerare che sarebbe stato onere del contribuente, fornire la prova contraria
in ordine alla non fittizietà delle operazioni medesime.
Il Collegio, condiviso nei termini sopra riportati la relazione depositata, reputa
quindi di accogliere il ricorso proposto dall’Agenzia e di cassare la sentenza
impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio per nuovo esame
alla stregua dei principi sopra esposti.
P. Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche sulle spese del
giudizio di legittimità ad altra sezione della CTR del Lazio.
Ric. 2013 n. 14923 sez. MT – ud. 03-04-2014
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desumere l’inattendibilità delle scritture e fatture utilizzate, spetta al

Così deciso il 3 aprile 2014 in Roma.

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