Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10043 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. II, 27/04/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 27/04/2010), n.10043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2189-2005 proposto da:

C.A., (OMISSIS), CH.AN.

(OMISSIS), C.G. (OMISSIS), S.

E. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

SCANDRIGLIA 7, presso lo studio dell’avvocato BUCCARELLI MARIA PIA,

rappresentati e difesi dall’avvocato RIVIERA PLACIDO;

– ricorrenti –

e contro

L.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 322/2004 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1996, L.F. e C.L., esponevano di essere proprietari di un fondo in agro di (OMISSIS) a cui vantaggio era stata costituita, con atto del (OMISSIS), servitù di passaggio su di una stradella che, muovendo dalla strada comunale, consentiva l’accesso a detto fondo, attraversando tra l’altro il terreno di proprietà di S.E. e dei figli, C. A., An. e G.. Il predetto A. aveva ridotto, rispetto alla previsione contrattuale, l’ampiezza della stradella nella parte terminale; essi istanti chiedevano pertanto al tribunale di Patti che i suddetti fossero condannati ripristinare l’ampiezza del tracciato; i convenuti si costituivano, resistendo alla domanda. Con sentenza del 1999 l’adito Tribunale rigettava la domanda.

Avverso tale decisione il solo L. proponeva impugnazione, cui resistevano le controparti.

Con sentenza del 7.7/23.8.2004, la Corte di appello di Messina, in accoglimento del gravame, condannava gli appellati a rimuovere i manufatti che in atto ricadevano all’interno dal tracciato della stradella, quale indicato in rosso nel quarto allegato alla CTU disposta in sede di gravame e regolava le spese.

Osservava la Corte peloritana che in esito alla CTU espletata in sede di appello,era risultato che il tracciato era diverso da quello di cui alla planimetria allegata all’atto pubblico; pertanto si doveva concludere nel senso che effettivamente il tracciato era stato modificato e che dunque gli appellati dovevano essere condannati a ripristinare il tracciato della stradella; non sussisteva alcuna situazione di litisconsorzio necessario, atteso che nessuna domanda era stata avanzata nei confronti di altri soggetti, che risultavano pertanto estranei al rapporto dedotto in giudizio. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di tre motivi, S.E. e C.A., An. e G.; l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 102 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio; si assume in buona sostanza che la Corte peloritana, avendo individuato in modo diverso rispetto a quello attualmente in uso il tracciato della servitù, avrebbe in realtà esteso anche a tutti i soggetti che avevano preso parte alla costituzione della servitù stessa la tematica controversa, donde la necessità della partecipazione di essi al processo.

Questa tesi prescinde in realtà da quello che è lo specifico oggetto della lite instaurata, che era quello della avvenuta restrizione del passaggio da parte del C.; in base a tanto, la identificazione di un diverso tracciato non altera i termini della questione, che rimane circoscritta al dedotto e pertanto, sotto tale assorbente profilo, come già rilevato nella sentenza impugnata, non sussistono gli estremi per una integrazione del contraddittorio.

Il motivo in esame non può essere pertanto accolto.

Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’att. 1362 e ss c.c., in relazione all’interpretazione che dell’atto costitutivo della servitù hanno dato il CTU e, sulla sua scia la Corte messinese, assumendosi che la lettera dell’atto ed anche la collocazione stessa dei fondi di proprietà dei contraenti non consentirebbero una interpretazione quale quella fatta propria dalla sentenza impugnata.

L’interpretazione degli atti è compito specifico del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se non in caso di violazione delle norme sull’ermeneutica o per evidente illogicità.

La mancata applicazione delle norme che regolano l’attività interpretativa del giudice deve essere dedotta specificamente, con riferimento ai parametri che si assumono violati.

Sulla base di tali principi, deve rilevarsi che l’unico criterio ermeneutico che si assume violato è quello letterale; ma ad una lettura attenta della testualità dell’atto non sfugge che la lettera non collide con la conclusione raggiunta dal CTU, cui la Corte distrettuale ha fatto riferimento.

Infatti le espressioni usate ben possono essere lette nel senso che l’interessamento della particella (OMISSIS) sia limitato al confine della stessa, non interessandola così direttamente.

Venuto meno il dato letterale, le osservazioni critiche si esauriscono e non hanno quindi sufficiente valenza per svilire la ricostruzione effettuata dal CTU e recepita dalla Corte peloritana, atteso che ogni altro elemento addotto si risolve in una diversa interpretazione della lettera dell’atto, in ipotesi plausibile, ma inidonea a ledere la valenza della diversa analisi che ne è stata fatta nella sentenza impugnata. Anche tale motivo non può pertanto trovare accoglimento.

Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. atteso che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in vizio di ultrapetizione, atteso che la domanda proposta era tesa soltanto a far cessare la indebita attività di ostacolo posta in essere dal C. in uno specifico punto del tracciato, ma non chiedeva la determinazione dello stesso.

Premesso che la identificazione del tracciato poteva essere elemento strumentale alla verifica delle doglianze di parte in ordine alla lamentata restrizione del passaggio, la sentenza impugnata si è peraltro spinta ben oltre, in quanto al punto n 1) del dispositivo testualmente dispone: “… condanna gli appellati a rimuovere i manufatti (pali, reti) che in atto ricadono all’interno del tracciato della stradella per cui è causa, come indicato in rosso nel quarto allegato alla CTU, che si chiama a far parte integrante di questo dispositivo”.

Così disponendo, la Corte distrettuale ha attribuito efficacia di giudicato al tracciato quale accertato dalla CTU ed ha pertanto pronunciato su di un profilo che non era dedotto in causa, e ciò, si ripete, con efficacia di giudicato, andando oltre la domanda e la materia stessa del contendere così incorrendo pertanto nella violazione dell’art. 112 c.p.c..

Non poteva infatti la Corte peloritana decidere, non incidenter tantum, come ben avrebbe potuto, ma con pronuncia diretta, sulla determinazione del tracciato della servitù, atteso che tanto esulava senza alcun dubbio dall’ambito decisionale che alla stessa era stato proposto con le domande spiegate in giudizio e coinvolgeva soggetti estranei al presente giudizio.

In ragione di ciò, il terzo motivo deve essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Reggio Calabria, che deciderà anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione.

PQM

la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta gli altri.

Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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