Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10043 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/04/2017, (ud. 24/02/2017, dep.20/04/2017),  n. 10043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27527-2014 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUILIO 12,

presso lo studio dell’avvocato TIZIANA TURRENI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CESARE ZINGONI;

– ricorrente –

contro

M.L., non in proprio ma nella sua qualità di CURATORE DEL

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA, 15 presso lo studio dell’avvocato

SUSANNA LOLLINI, rappresentato e difeso dall’avvocato RUGGERO

CAMERINI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 5319/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE,

depositato il 30/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con decreto depositato in data 30 ottobre 2014, il Tribunale di Firenze (nel proc. nrg. 5319/14) ha respinto l’opposizione promossa da T.F. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento (OMISSIS) S.R.L. con cui il proprio credito professionale per attività di consulenza legale per la predisposizione della domanda di concordato stragiudiziale e giudiziale era stato ammesso solo per un minore importo e in via privilegiata anzichè in prededuzione.

L’intimata procedura non ha svolto difese.

2. – Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale disconosciuto la certezza della data alla scrittura privata (OMISSIS) di conferimento dell’incarico professionale e per non aver valorizzato le dedotte circostanze che consentivano di addivenire alla determinazione dell’importo del compenso pattuito.

Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla determinazione del compenso, la cui entità invece sarebbe dimostrata dall’atteggiamento confessorio della curatela fallimentare e dall’assenza di alcuna contestazione sul punto.

Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge con riferimento alla negata prededucibilità del credito.

3. – Il primo motivo è inammissibile laddove lamenta il vizio di motivazione, non indicando i fatti decisivi la cui valutazione sarebbe stata omessa e per il resto infondato, atteso che la valutazione di mancanza di data certa della scrittura privata e di genericità del riferimento al compenso a tre professionisti – tra cui il ricorrente – appaiono argomentazioni congruamente fornite dal Tribunale, che resistono alle critiche della censura, che pretenderebbe di affidare la certezza dell’importo ad un calcolo aritmetico differenziale.

Il secondo motivo è infondato, atteso che il curatore, quale organo della procedura, è estraneo ai rapporti negoziali posti in essere dall’imprenditore prima del fallimento e quindi non può rendere alcuna confessione su di essi, nè tantomeno dal suo atteggiamento processuale possono essere dedotti argomenti di carattere implicitamente ammissivo.

Il terzo motivo è fondato, dovendo essere ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra de plano tra i crediti sorti “in funzione” di quest’ultima procedura e, come tale, a norma della L. Fall., art. 111, comma 2, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata, concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti (Cass. n. 22450 del 04/11/2015; Cass. n. 19013 del 10/09/2014).

3. – L’esito dell’impugnazione giustifica compensazione dei due terzi delle spese di lite di entrambi gradi, mentre il rimanente terzo va posto a carico del Fallimento.

PQM

dichiara inammissibile il primo motivo, rigetta il secondo ed accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ammette in prededuzione il credito in discussione già ammesso in via privilegiata, condannando il Fallimento al rimborso, in favore del T., di 1/3 delle spese sostenute per il giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale, liquidate, per l’intero, in complessivi Euro 2600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge, nonchè di 1/3 delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, per l’intero, in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge, con compensazione dei rimanenti 2/3 per entrambi i gradi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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