Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10043 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10043 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BUFFA FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 20929-2008 proposto da:
REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domicilia
ape legis, in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente contro

2015
785

Attzle, i;),Lg
NUCCI

MARIA

VINCENZA1NrC.F.

V-kti P 1-u2.

NCCMVN4th52L725A,

elettivamente domiciliata ín ROMA, VIA G. FERRARI 11
SCALA B INT. 4, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO TIRONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

Data pubblicazione: 15/05/2015

ANNAMARIA SERAFINO, giusta delega in atti;
– cantroricorrente –

avverso la sentenza n. 225/2007 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 22/08/2007 R.G.N.
144/2006;

udienza del 17/02/2015 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA;
udito l’Avvocato SERAFINO ANNAMARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

.:

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

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RG. 20929/08 – Regione Molise c. Nucci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

v

1. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza 22/8/07,
confermando la sentenza del tribunale di Isernia del 17/2/06, ha
accolto la domanda di riconoscimento dell’indennizzo ex art. 1 I.
210/92 (nel caso, l’assegno è stato chiesto il 22/3/2002, per
epatite da trasfusione del 1967 del proprio dante causa, deceduto
nel 1986, e del quale la ricorrente deduce di aver appreso della
patologia solo a seguito di verbale della CM0 11/12/2002).
In particolare, la Corte ha ritenuto che la prestazione è soggetta
a terrninenecennale che decorre dalla conoscenza dei postumi
rilevanti, conoscenza nel caso avuta all’esito della pubblicazione di
sentenza della Corte dei conti, che aveva escluso la pensione
privilegiata sulla base del su richiamato verbale della CMO,
secondo il quale il danno subito dal lavoratore non derivava dal
servizio espletato ma dall’emotrasfusione praticatagli.
2. Avverso tale sentenza ricorre la Regione per un motivo; resiste
l’assistita con controricorso.
3. Con unico motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 n. 3 c.p.c.)
violazione dell’art. 3 co. 7 1. 210/92, per aver trascurato che il
termine per la richiesta dell’indennizzo, per eventi verificatisi
prima della legge, decorre comunque dall’entrata in vigore della
legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il motivo è infondato.
La questione sollevata nel presente giudizio riguarda il problema
se il termine per la domanda di indennizzo di cui alla I. n. 210/92,
in relazione alle fattispecie introdotte dalla I. n. 238/97 -termine
che nel caso, riguardando casi precedenti l’entrata in vigore del
termine decadenziale introdotto dalle nuove disposizioni, è
pacificamente quello decennale di prescrizióne, non essendo stata
impugnata la relativa statuizione della corte d’appello- operi
anche nel caso in cui il soggetto non avesse, all’epoca dell’entrata
in vigore della legge che introduceva la previsione relativa alla
corresponsione dell’indennizzo, conoscenza dei postumi rilevanti.
5. In proposito, va ricordato che, in terna di indennizzo spettante ai
soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatorie è stato ritenuto
che il principio per cui il termine triennale per la presentazione
dell’istanza in sede amministrativa non può decorrere prima che
l’avente diritto abbia avuto conoscenza del fatto lesivo, trova
applicazione anche con riferimento agli eventi dannosi verificatisi
prima dell’entrata in vigore della legge n. 210 del 1992 e che,
pertanto, il termine decorre dall’entrata in vigore della legge solo
se alla medesima data il soggetto abbia già avuto conoscenza del
danno (con riferimento alla sua eziologia), in caso contrario
decorrendo dal momento in cui il soggetto risulti avere avuto
conoscenza del danno (Cass. ord. se . VI -L, 30.3.2011 n. 7304).
6. Sez. 3, sentenza 20/1/2015, n. 822 ha peraltro precisato che la
mera conoscenza della malattia (o anche della mera positività al
virus non accompagnata da danno epatico) non coincide con
l’exordium del termine prescrizionale, in difetto della conoscenza

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della rapportabilità causale dell’infezione alle trasfusioni, che può
-invece- essere plausibilmente attestata dalla presentazione
dell’istanza di indennizzo ex 1. n. 210/1992 (Cass., S.U. n.
576/2008 e n. 583/2008).
7. Il principio sopra richiamato è (come ritenuto da Sez. L, Sentenza
n. 7240 del 27/03/2014; cfr. anche Sez. L, Sentenza n. 10215
del 12/05/2014 e Sez. 6 – L, Ordinanza n. 19873 del 2014)
applicabile anche con riguardo al casoCn. esaj:22 in cui il danno in
relazione al quale è chiesto l’indennizzo è connesso a patologia
contratta a seguito di emotrasfusioni e di somministrazione di
emoderivati, ossia ad ipotesi tutelate solo a seguito della legge
25 luglio 1997, n. 238: in tali ipotesi, il principio -secondo il quale
termine per la richiesta dell’indennizzo non può decorrere prima
che l’avente diritto abbia avuto conoscenza del fatto lesivo- trova
applicazione anche con riferimento agli eventi dannosi verificatisi
prima dell’entrata in vigore della legge n. 238/97, ed in tal caso il
termine decorre dall’entrata in vigore della legge solo se alla
medesima data il soggetto abbia già avuto conoscenza del danno
(con riferimento anche alla sua eziologia), mentre, in caso
contrario, decorre dal momento in cui risulti avere avuto
conoscenza del danno.
8. Nella specie, la consapevolezza del danno e della sua derivazione
causale dall’emotrasfusione effettuata dal de cuius si è verificata
dopo il 11/12/2002, data del verbale della CMO sopra richiamato,
onde a tale data deve ritenersi correttamente ancorata la
decorrenza del termine prescrizionale decennale, nella specie non
nnaturata) come ritenuto dalla corte d’appello.
9. Può dunque affermarsi che, in tema di indennizzo spettante ai
soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette, il principio per cui
il termine prescrizionale decennale per la richiesta dell’indennizzo
non può decorrere prima che l’avente diritto abbia avuto
conoscenza del fatto lesivo, trova applicazione anche con
riferimento agli eventi dannosi verificatisi prima dell’entrata in
vigore della legge 25 luglio 1997, n. 238, ed in tal caso il termine
decorre dall’entrata in vigore della legge solo se alla medesima
data il soggetto abbia già avuto conoscenza del danno (con
riferimento anche alla sua eziologia), mentre, in caso contrario,
decorre dal momento in cui risulti avere avuto conoscenza del
danno.
10.11 ricorso va dunque rigettato.
11.Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento
delle spese di lite, che si liquidano in euro tremilacinquecento per
compensi, euro cento per spese, oltre accessori come per legge e
spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 febbraio
2015.

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