Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10043 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10043 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 14856-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001 in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro

ASCAGNI SIEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO
CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LUPI RAFFAELLO, giusta delega a margine del controricorso;
– controrkorrente –

avverso la sentenza n. 15/22/2013 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 20.12.2012, depositata il 25/01/2013;

Data pubblicazione: 08/05/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI;
udito per il controricorrente l’Avvocato Claudio Lucisano che si
riporta agli scritti e chiede il rigetto del ricorso.

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione
prevista da1l’art.380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque
motivi, contro la sentenza resa dalla CTR della Lombardia n.15/2013/22
depositata il 25.1.2012 che ha confermato la sentenza resa dalla CTP di Pavia
che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da Ascagni Stefano contro
l’avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP per l’anno 2006,
rideterminando il reddito imponibile in euro 145.000,00, a fronte di un reddito
accertato di euro 449.000,00 circa e di euro 42.000,00 dichiarato. Osserva che il
reddito ritenuto dal primo giudice era quello ritenuto valido ad un primo
controllo dell’Ufficio di Voghera. Aggiungeva che il reddito dichiarato era
l’unica fonte reddituale del contribuente e che la determinazione del reddito
decisa dal primo giudice era suffragata dagli atti emersi dal controllo,
trattandosi di reddito di lavoro autonomo. Aggiungeva che la decisione
impugnata era chiara, che il quantum accertato era basato su rigorosi calcoli e
che l’appello era invece fondato su argomentazioni scheletriche.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
Con il primo motivo l’Agenzia lamenta che la CTR abbia considerato quanto
emerso nel corso di un procedimento di adesione ex d.lgs.n.218/97 in realtà mai
defmito con l’adesione.
Con il secondo, il terzo e il quarto motivo l’Agenzia prospetta il vizio della
nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione, sotto il duplice
profilo del vizio di cui ai nn.3 e 5 dell’art.360 comma 1 c.p.c.lamentando che la
motivazione era solo apparente.
Con il quinto motivo l’Agenzia lamenta che la CTR aveva violato le regole in
tema di onere della prova, omettendo di considerare che incombeva sul
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FATTO E DIRITTO

contribuente l’onere di dimostrare l’inattendibilità degli elementi indicati
dall’ufficio anche sulla base della documentazione bancaria.
Il contribuente, nel controricorso, ha dedotto l’inammissibilità e infondatezza
delle censure, avendo la CTR congruamente valorizzato gli esiti del
procedimento di adesione inizialmente ritenuti condividibili dall’ufficio di
domanda, risultando inammissibile il quinto motivo.
Sono fondati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo per quanto di
ragione, risultando evidente il carattere apparente della motivazione della
decisione impugnata.
Per un verso, infatti, la decisione si palesa assolutamente incongrua per avere
valorizzato e giustificato l’operato del primo giudice che aveva ridotto il reddito
accertato dall’Ufficio in relazione alle attività svolte nell’ambito di un
procedimento per adesione inizialmente attivato dal contribuente nell’ambito
delle prerogative di cui al d.lgs.n.218/1997 ancorchè questo non si fosse
definito con l’adesione delle parti. Nessuna valenza, a ben considerare, poteva
attribuirsi alle attività prodromiche ad un’adesione mai venuta ad esistenza.
Per altro verso, è parimenti palese il grave deficit motivazionale della sentenza
impugnata che, trincerandosi dietro formule di stile, quali la correttezza della
sentenza impugnata e degli elementi esaminati dal giudice o, ancora, la
scheletricità delle argomentazioni esposte nell’atto di appello, ha
sostanzialmente tralasciato di esporre le ragioni che giustificavano il parziale
superamento della presunzione connessa agli elementi richiamati dall’ufficio a
sostegno dell’accertamento induttivo —ar.32 primo comma n.2 DPR n.600173fondato anche su accertamenti bancari, evocando per di più elementi neutri,
quali ad esempio l’espletamento dell’attività di lavoro autonomo del
contribuente, da solo inidonei a spiegare la ratio decidendi della decisione.
Peraltro, la CTR non ha fornito alcuna argomentazione idonea a incrinare gli
elementi addotti dall’Ufficio a sostegno dell’impugnazione, correlati questa
volta all’assenza di elementi, puntualmente esposti nell’atto di appello e
riportati in ricorso, capaci di superare la presunzione nascente dagli
accertamenti bancari svolti dall’Ufficio – cfr. ex plurimis, Cass. n. 17953 del
24/07/2013- ed alla genericità degli elementi offerti dal contribuente per
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Voghera e comunque ampiamente motivato le ragioni poste a base della

giustificare le movimentazioni anzidette.
E’ parimenti fondato il quinto motivo.
Per costante giurisprudenza di questa Corte in tema di imposte sui redditi, ai
sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, una volta dimostrata la pertinenza
all’impresa dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate,
movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali,
ma è onere dell’impresa contribuente di dimostrare l’estraneità di ciascuna di
quelle operazioni alla propria attività di impresa-cfr., ex pltuimis, Cass. n.
21420 de/ 30/11/2012-.
Si è pure precisato che detto contribuente può fornire la prova contraria anche
attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da
parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai
quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e
concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere
apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza
ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulativecfr.Cass.n. n. 25502 del 30/11/2011; Cass. n. 18081/2010 e Cass.n. 4589/2009-.
Ora, a tali principi non si è uniformato il giudice di merito, il quale si è limitato
ad evocare, a sostegno della propria decisione, la natura dell’attività svolta dal
contribuente- libero professionista- senza preoccuparsi, come invece avrebbe
dovuto, di esaminare gli elementi specifici offerti dal contribuente per verificare
la loro idoneità a superare la presunzione nascente dall’art.32 cit.
Le superiori argomentazioni resistono ai rilievi difensivi esposti dalla parte
contribuente nella memoria ritualmente depositata, rispetto ai quali è sufficiente
evidenziare che proprio l’assenza di verifica giudiziale in ordine alla
giustificazione fornita dal contribuente circa le movimentazioni bancarie
utilizzate dall’Ufficio per la ricostruzione del reddito è consustanziale
all’attività giurisdizionale.
Sulla base di tali considerazioni, il Collegio, condivisa nei limiti esposti in
motivazione la relazione depositata, accoglie per quanto di ragione i motivi
secondo, terzo, quarto e quinto, con assorbimento del primo, cassando con
rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia per nuovo esame e per la
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l’Amministrazione fmanziaria non è tenuta a provare che tutte le

liquidazione delle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte
Accoglie per quanto di ragione i motivi secondo, terzo, quarto e quinto, con
assorbimento del primo.

Il

uidazione delle spese del giudizio di legittimità.
-5 Api. le…201%4
el.

Il Pr. ente

Cassa con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia per nuovo esame e

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