Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10042 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. II, 27/04/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 27/04/2010), n.10042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.F., F.A., F.G.,

F.D., FA.Ad., rappresentati e difesi

dall’avv. Gioia Ugo ed elett.te dom.ti presso lo studio dell’avv.

Paolo Canonaco in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8;

– ricorrenti –

contro

P.E., F.E., P.A.M.,

P.A. e P.R., rappresentati e difesi

dall’avv. Rossi Giuseppe ed elett.te dom.ti presso il suo studio in

Roma, Viale Manzoni n. 91

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 372/2004,

depositata l’8 luglio 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2

febbraio 2010 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per i controricorrenti l’avv. Giuseppe ROSSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I sigg. F.F., G., Al., A., Ad. e D., proprietari di uno stabile nel centro storico del Comune di (OMISSIS), convennero davanti al Tribunale di Castrovillari il loro vicino sig. P.G. chiedendo che fosse condannato alla demolizione dell’abusiva sopraelevazione della sua casa, nonchè al risarcimento del danno.

Il convenuto resistette e il Tribunale respinse la domanda.

L’appello dei sigg. F.F., G., A., Ad. e D. è stato poi a sua volta respinto dalla Corte di Catanzaro, la quale ha osservato (per quel che qui ancora rileva): quanto alla domanda di demolizione, che non era riscontrabile alcuna violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni, essendo i rispettivi immobili delle parti uniti da una “strada-gradinata”; quanto alla domanda di risarcimento, che, pur vietando lo strumento urbanistico comunale le sopraelevazioni nel centro storico, quella realizzata dal P. era di scarsa entità e dunque tale da non cagionare un danno apprezzabile in termini di riduzione di aria, visibilità e luce alle finestre prospicienti, sostanziandosi nella sopraelevazione di 65 cm quanto alla facciata – con altezza immutata sul lato opposto – e di 32,5 cm in media sugli altri due lati.

I sigg. F. hanno quindi proposto ricorso per cassazione per quattro motivi, illustrati anche da memoria, cui hanno resistito con controricorso gli intimati sigg. P.E.R., A. M., A. e R. ed F.E., eredi del defunto P.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Va preliminarmente dichiara l’inammissibilità del controricorso per essere sottoscritto da avvocato munito di procura rilasciata a margine della copia notificata del ricorso, la quale non rientra tra gli atti su cui può essere stesa la procura speciale ai sensi dell’art. 83 c.p.c. (cfr., da ult., Cass. 16862/2007, 5867/2007, 19066/2007).

2. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 872 e 873 c.c. e del programma di fabbricazione del Comune di (OMISSIS), si lamenta che i giudici di appello non abbiano considerato che il P. aveva violato le disposizioni dello strumento urbanistico comunale, che vieta del tutto le sopraele- vazioni nel centro storico.

2.1. – Il motivo è inammissibile, non trovando corrispondenza nel decisum dei giudici di merito, i quali non hanno affatto escluso la violazione delle norme edilizie da parte del P., ma hanno, invece, statuito che essa, pur sussistente, non si risolveva in violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni essendo gli edifici delle parti in causa non separati, bensì uniti dalla strada- gradinata.

3. – Con il secondo motivo, denunciando violazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12 si deduce che la Corte di appello avrebbe dovuto: a) disattendere il provvedimento con cui il Sindaco si era limitato ad infliggere al P., per l’illecito edilizio commesso, una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 12 cit., comma 2; b) ordinare essa stessa la demolizione richiesta dagli appellanti, dato che il P. era stato definitivamente condannato in sede penale; c) trasmettere comunque gli atti al Genio Civile affinchè quest’ultimo provvedesse alla demolizione dopo aver accertato che il P. aveva violato le norme antisismiche che vietano le sopraelevazioni e stabiliscono lo spessore dei muri perimetrali e le caratteristiche delle aperture; d) liquidare equitativamente un danno considerato che il primo piano della casa degli attori, destinato a cucina e salotto, aveva perduto luce ed aria, tenuto conto della ridotta larghezza della scalinata.

3.1. – Anche questo motivo non può essere accolto.

Infatti le circostanze dedotte sub a) e b) – e cioè l’emissione di un’ordinanza sindacale sostituitiva della demolizione con una sanzione pecuniaria, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 12, comma 2, e la condanna penale dell’autore del manufatto abusivo – sono, di per se, irrilevanti ai fini dell’accoglimento della domanda di riduzione in pristino presentata in sede civile, per la quale ciò che conta, invece, è soltanto la dimostrazione della sussistenza del diritto dell’attore ad ottenere tale forma di tutela.

Quanto dedotto sub c) e integrato nella memoria, invece, introduce una questione – quella del diritto alla demolizione come conseguenza della violazione della normativa antisismica – del tutto nuova o comunque estranea al dibattito svoltosi in grado di appello, atteso che di essa la sentenza impugnata non si occupa, nè in ricorso viene dedotto (come invece era onere dei ricorrenti, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di averne specificamente investito i giudici di secondo grado.

La deduzione sub d), infine, è generica e consiste in una censura di puro merito.

4. – Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 c.p.p. vigente all’epoca dell’introduzione della lite, risalente al maggio 1986, si lamenta che la Corte di appello abbia illegittimamente escluso l’illiceità del fatto posto a fondamento della domanda, per il quale il P. era stato definitivamente condannato in sede penale.

4.1. – Questo motivo è inammissibile per la stessa ragione già indicata a proposito del primo, ossia perchè i giudici di appello non hanno affatto escluso l’illegittimità della condotta del P..

5. – Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 827 c.c., comma 2, e art. 873 c.c., si lamenta che nella sentenza impugnata venga esclusa l’applicabilità del richiamato art. 873 c.c. per essere i due fabbricati della parti in causa uniti da una gradinata.

Questa, infatti, non poteva dar luogo a un’unione strutturale dei due fabbricati, essendo piuttosto assimilabile ad una strada; onde, essendo altresì la stessa larga meno della distanza di tre metri prevista dal richiamato art. 873 c.c. e corrispondendo la sua larghezza appunto alla distanza tra le due costruzioni, la sopraelevazione realizzata dal P. avrebbe dovuto essere quantomeno arretrata sino alla predetta distanza di legge.

5.1. – Il motivo è fondato.

L’art. 873 c.c., infatti, là dove sottrae alla disciplina delle distanze le costruzioni tra loro “unite o aderenti”, si riferisce alle costruzioni realizzate in appoggio o in aderenza l’una all’altra, senza cioè la presenza di alcuna intercapedine, non già alle costruzioni semplicemente collegate tra loro, come avviene nel caso di specie mediante la gradinata di cui si è detto.

6. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, sul punto, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provveder anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto, cassa in relazione alla censura accolta la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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