Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10042 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. III, 15/04/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 15/04/2021), n.10042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 703-2018 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVONAROLA,

39, presso lo studio dell’avvocato ALDO MONTINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA BONASIA, per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX

SETTREMBRE N. 3, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MICCOLIS,

che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5440/2016 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 15/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

V.M. proponeva opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da Banca Intesa nei suoi confronti. Nelle more, pagava l’importo intimato. Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 2149 del 2014, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo ottenuto da Banca Intesa, ordinando la restituzione delle somme corrisposte dal V. alla banca, condannando inoltre la banca al pagamento delle spese legali e della CTU così come liquidate in corso di causa, senza far riferimento agli interessi legali.

Il V. intimava precetto di pagamento, comprensivo delle somme pagate in ottemperanza al decreto ingiuntivo e degli interessi legali su dette somme dalla data del pagamento.

La banca proponeva opposizione al precetto notificatole dal V., ex art. 615 c.p.c., comma 1, dinnanzi al Tribunale di Torino, assumendo che il precetto:

– fosse illegittimo perchè dei 99.030,63 Euro intimati Intesa San Paolo aveva già dato disposizione di pagare 77.468,54 Euro al V. il 24 aprile 2015, con accredito del 28 aprile 2015;

– fosse inoltre illegittimo perchè le somme relative agli interessi non erano dovute, giacchè la sentenza del Tribunale di Trani nulla aveva previsto in materia.

Il V. dava atto di aver ricevuto in restituzione, nell’aprile 2015, e quindi dopo la notifica dell’atto di precetto opposto, la sola sorte capitale.

Il Tribunale di Torino sospendeva l’efficacia esecutiva del titolo posto alla base della richiesta del V., invitando le parti a valutare possibilità conciliative.

Il V. proponeva reclamo contro il provvedimento di sospensione ex 669 terdecies c.p.c., che veniva rigettato.

Infine, il tribunale accoglieva l’opposizione al precetto, dichiarando inesistente il diritto del V. a procedere all’esecuzione forzata in danno alla Banca sulla base della sentenza del Tribunale di Trani perchè tale sentenza non statuiva in merito agli interessi (non risultava neppure che una apposita domanda fosse stata formulata, nè tanto meno risultava indicato il dies a quo) bensì si limitava a ordinare la restituzione delle somme a suo tempo corrisposte da V. alla banca, nè era possibile procedere alla integrazione del titolo come richiesto dall’opposto. La sentenza di primo grado sottolinea che, a fronte di un titolo di formazione giudiziale, in caso di statuizione dubbia, il giudice dell’opposizione a precetto possa e debba interpretare il titolo, ma in nessun caso può integrare la pronuncia nelle parti in cui risulti carente e segnala che la eventuale lacuna della sentenza che costituisce il titolo restitutorio avrebbe potuto essere motivo di appello.

Il V. proponeva appello avverso questa statuizione, che veniva dichiarato inammissibile ex art. 348 ter c.p.c. dalla Corte d’Appello di Torino, la quale non ravvisava probabilità di accoglimento dell’impugnazione, ed affermava che la domanda volta a far dichiarare in questa sede il diritto a procedere all’esecuzione forzata anche per il recupero degli interessi fosse comunque tardiva e inammissibile.

V.M. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione nei confronti di INTESA SAN PAOLO SPA, articolato in due motivi, notificato il 18 dicembre 2017, per la cassazione della sentenza n. 5440/2016 resa dal Tribunale ordinario di Torino, pubblicata il 15 novembre 2016 e non notificata.

Intesa S. Paolo resiste con controricorso illustrato da memoria.

La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Diritto

RITENUTO

che:

la complessità delle questioni coinvolte e la loro rilevanza nomofilattica fanno ritenere opportuno che la decisione sia preceduta da discussione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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