Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10042 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10042 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ti

ORDINANZA
sul ricorso 14776-2013 proposto da:
F.LLI MEROLA SRL 02633400615, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ALESSANDRO III N. 6, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO MANGAZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato
MONACO PASQUALE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Centrale
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 08/05/2014

avverso la sentenza n. 386/39/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 5/12/2012, depositata
il 12/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione
prevista dall’art.380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
La Fratelli Merola s.r.l. propone ricorso per Cassazione, affidato ad un’unica
complessa censura, avverso la sentenza resa dalla CTR Campania
n.386/39/2012, depositata il 5.12.2012, che ha accolto l’appello proposto
dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza resa dalla CTP di Caserta che
aveva accolto l’impugnazione della parte contribuente avverso l’avviso di
accertamento, relativo a imposte dirette e indirette per l’anno 2005.
Secondo il giudice di appello l’ufficio aveva fondato la pretesa fiscale non
soltanto sulla incongruità dei ricavi dichiarata, ma su numerosi altri elementi,
specificamente indicati, a fronte dei quali la contribuente aveva fornito
generiche giustificazioni.
La parte contribuente deduce il vizio di violazione di legge(art.39 DPR
n.600/73) “in riferimento all’art.360 n.3 e 5 c.p.c.” nonché violazione
dell’art.53 Cost. Lamenta che l’atto di accertamento si fondava sul mero
scostamento tra i ricavi calcolati con gli studi di settore e quelli dichiarati senza
ulteriori riscontri, avend omesso di considerare la realtà aziendale e le
motivazioni esposte dal contribuente in sede di contraddittorio.
L’Agenzia delle entrate ha dedotto l’inammissibilità e infondatezza della
censura.
La censura è manifestamente inammissibile e comunque infondata.
La parte ricorrente prospetta una critica alla sentenza che non tiene conto del
reale contenuto della decisione, nella quale il giudice di appello ha dato atto che
l’accertamento non si fondava soltanto sullo scostamento fra reddito dichiarato

Ric. 2013 n. 14776 sez. MT – ud. 03-04-2014
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CONTI.

e reddito derivato dagli studi di settore, invece considerando altri fattori incoerenza del risultato dell’esercizio accertato in ragione del margine
operativo lordo sulle vendite risultato negativo, incoerenza del valore aggiunto
per addetto, presenza di perdite per gli anni 2004, carattere esiguo del risultato
per il periodo di imposta per l’anno 2003, non veridicità delle perdite per l’anno
2005 desunta dal cospicuo importo dei ricavi dichiarati, negatività degli indici
crediti IVA dal 2002 al 2005-.
Tali elementi già di per sé rendono inammissibile il prospettato vizio di
violazione di legge che si fonda su elementi diversi da quelli esaminati dalla
CTR né fatti oggetto di critica alcuna.
Senza dire che, come opportunamente ricordato anche dal giudice di appello,
secondo la giurisprudenza di questa Corte il potere di accertamento dell’Ufficio,
ai sensi degli arti. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e
3 della legge n. 549 del 1995, una volta che l’amministrazione finanziaria abbia
applicato i parametri presuntivi, personalizzati in relazione alla specifica
situazione del contribuente, ed abbia soppesato e disatteso le contestazioni
proposte da quest’ultimo in sede amministrativa, non può ritenersi condizionato
da alcun altro incombente; né tale potere accertativo è impedito dalla regolarità
della contabilità tenuta dal contribuente, che non può costituire neppure una
valida prova contraria a fronte degli elementi presuntivi desumibili dai
parametri suindicati-Cass. n. 6929 del 20/03/2013-.
Peraltro, la parte ricorrente ha prospettato un vizio motivazionale in relazione al
mancato esame di deduzioni difensive che appaiono all’evidenza insuscettibili
di valutazione alcuna in quanto, a monte, ed a prescindere dal tema della
rilevanza della novella all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c. nei giudizi di cassazione
relativi a procedimenti tributari, tale censura non può superare lo sbarramento
della valutazione di inammissibilità, non avendo la parte contribuente in alcun
modo allegato al ricorso — né specificato in quale sede erano stati prodotti- i
fatti e gli elementi che il giudice avrebbe totalmente omesso di ponderare, a
fronte di una motivazione del giudice di appello che, sulla scorta del radicato
indirizzo di questa Corte in tema di efficacia degli studi di settore, aveva
ritenuto generiche le giustificazioni offerte dalla contribuente in sede di
Ric. 2013 n. 14776 sez. MT – ud. 03-04-2014
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di bilancio rilevanti ai fini della redditività dell’impresa, rilevante importo di

contraddittorio, peraltro sottoponendole a specifica analisi quanto all’esistenza
di personale e di investimenti, non idonei ad incrinare la ricostruzione

dell’Ufficio.

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