Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10041 del 15/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 10041 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: DE MARINIS NICOLA

SENTENZA

sul ricorso 5561-2009 proposto da:
PERNICE RAFFAELE C.F. PRNRFL67C11C351T, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA

DI

CASSAZIONE,

rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO CATERINA, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2015
706

contro

S.S.C. SOCIETA’ SVILUPPO COMMERCIALE CARREFOUR S.R.L.,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,

Data pubblicazione: 15/05/2015

presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato AGOSTINO
PACCHIANA PARRAVICINI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1195/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/02/2015 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

o

di TORINO, depositata il 09/01/2009 R.G.N. 1064/2008;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 gennaio 2009, la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione
con cui il Tribunale di Torino aveva rigettato la domanda proposta da Raffaele Pernice nei
confronti della SSC- Società Sviluppo Commerciale Carrefour S.r.l., sua datrice di lavoro,
avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento intimatogli nel corso del periodo di

giorno, avendo ritenuto legittime tanto l’apposizione della clausola di prova, in quanto
specificatamente riferita al compito affidatogli di responsabile della sicurezza, per la quale
era privo di esperienza pregressa, quanto l’interruzione dell’esperimento per essere stato il
licenziamento intimato a motivo della valutazione negativa della personalità e del
comportamento complessivo del lavoratore.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il Pernice, affidando l’impugnazione a tre motivi,
poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, la Società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi con i quali il ricorrente denuncia, rispettivamente, la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2096 c.c. ed il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia, sono entrambi intesi a censurare la
statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alla legittimità dell’apposizione del patto
di prova al contratto de quo, a motivo dell’insufficienza o addirittura dell’artificiosità delle
argomentazioni da questa addotte a sostegno della ritenuta legittimità della clausola e,
dunque, dell’erroneità del convincimento a riguardo espresso.
Entrambi i motivi, che, per quanto detto, è opportuno qui trattare congiuntamente, risultano
infondati.
Va in merito rilevato come le formulate censure discendano da una lettura rigorosa della
norma codicistica per cui il requisito della specificità comprenderebbe anche il contenuto
delle mansioni oggetto dell’esperimento, imponendone così l’indicazione per iscritto,
lettura che, nel suo estremo formalismo, non può accogliersi, dovendo, al contrario,
ritenersi congruo, al fine di ritenere integrato il predetto requisito, l’accertamento della
piena consapevolezza da parte del lavoratore dei compiti e delle responsabilità cui è
chiamato e del cui adeguato esercizio deve dare prova. E di tanto la Corte territoriale dà
z. ampiamente conto in motivazione, senza che qui il ricorrente avanzi alcuna smentita o,
almeno, sollevi dubbi sulla rilevanza degli elementi di fatto presi in considerazione, come i
“colloqui preassuntivi” in cui gli erano state dettagliatamente illustrate, con consegna dei

prova, pattuito all’atto dell’assunzione in sessanta giorni ed interrotto al trentatreesimo

relativi manuali, le incombenze proprie del “capo reparto sicurezza”, sicché dalla mancata
indicazione per iscritto del reparto di cui al lavoratore veniva attribuita la responsabilità,
non è dato inferire, come preteso dal ricorrente, la nullità della clausola.
Inammissibile deve viceversa ritenersi il terzo motivo con il quale il ricorrente, nel
denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2096, 1366 e 1375 c.c. nonchè il
vizio di omessa motivazione, censura la decisione della Corte territoriale in ordine

motivazione alcuna, l’assoluta irrilevanza, anche sotto il profilo della buona fede
nell’interpretazione e nell’esecuzione del contratto, del mancato rispetto della durata
convenuta del periodo di prova. L’inammissibilità discende dal non aver il ricorrente
addotto alcun argomento idoneo a censurare il percorso valutativo, seguito dalla Corte
territoriale e puntualmente esposto nell’impugnata sentenza, in base al quale questa aveva
ritenuto il recesso anticipato del datore non essere in contrasto con il disposto dell’art. 2096
c.c., che pur gli riconosce tale facoltà solo allo spirare del periodo medesimo, percorso
inteso a dare rilievo alle ragioni in relazione alle quali il recesso era stato intimato, che
prescindono dalla verifica delle competenze professionali del lavoratore, con riferimento
alle quali era stato fissata la durata dell’esperimento, per riguardare invece profili
comportamentali, relazionali e di compatibilità con l’ambiente di lavoro percepibili anche
in tempi non coincidenti e più ridotti rispetto a quelli convenuti.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio che liquida in euro 100,00 per esborsi ed curo 3.500,00 per compensi, oltre spese
generali e altri accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’Il febbraio 2015.

all’ammissibilità del recesso ad nutum, per aver questa ritenuto, senza fornire, a suo dire,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA