Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10041 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. III, 15/04/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 15/04/2021), n.10041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14241-2018 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIORGIO LI VIGNI, domiciliazione p.e.c.

giorgiolivigni.pecavvpa.it;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE STRASBURGO SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA BELLEGRA 6, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA

SALVAGGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO TERMINI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 72/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Immobiliare Strasburgo s.r.l. chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, per debenze relative a una locazione immobiliare;

il Tribunale di Palermo, pronunciando sull’opposizione al decreto, dopo aver mutato il rito, la dichiarava inammissibile, osservando che si applicava il rito laburistico su ricorso, e che la citazione, pur notificata nei termini, era stata iscritta a ruolo, incardinando il processo davanti all’Ufficio giudiziario, oltre il termine perentorio di 40 giorni;

la Corte di appello di Palermo rigettava il susseguente gravame, affermando, che seppure l’opposizione avrebbe dovuto ritenersi tempestiva in applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, dovendo applicarsi il regime processuale decadenziale secondo il rito erroneamente seguito inizialmente, non poteva però pronunciarsi nel merito poichè la parte non aveva espressamente riproposto ex art. 346, c.p.c., le relative istanze;

avverso questa decisione ricorre per cassazione l’ASP di Palermo sulla base di tre motivi;

ha proposto controricorso, e ricorso incidentale con tre motivi, l’Immobiliare Strasburgo s.r.l..

Diritto

RILEVATO

Che:

con il primo motivo del ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 346, c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che con la richiesta di riforma della declaratoria d’inammissibilità avanzata in seconde cure, era stato implicito quanto univoco il mantenimento delle originarie conclusioni nel merito, confermato dal richiamo alle posizioni di prime cure contenuto nell’esposizione in fatto del relativo gravame;

con il secondo motivo del ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 121,159, c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, nella cornice del principio di libertà delle forme e conservazione degli atti, il descritto mantenimento delle conclusioni nel merito spiegate davanti al Tribunale era da ritenersi implicitamente quanto univocamente effettuato, considerato che, diversamente, l’appello non avrebbe avuto alcun significato;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 159,177,342 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la conservazione degli effetti della domanda introdotta con il rito ordinario, quale stabilita, all’esito del mutamento, dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, ritenuto correttamente applicabile dalla Corte territoriale, avrebbe dovuto imporre, una volta di più, lo scrutinio del merito delle pretese;

con il primo motivo di ricorso incidentale, indicato come condizionato, si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4,artt. 156,426,447 bis, 645, c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’atto introduttivo della lite era stato il decreto ingiuntivo e non l’opposizione, dal che avrebbe dovuto derivare l’inapplicabilità della discussa normativa speciale sulla conversione del rito, che faceva incisivo riferimento, non estensibile analogicamente, agli atti con cui veniva promossa una controversia ai sensi del medesimo decreto legislativo;

con il secondo motivo di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, poichè la Corte di appello avrebbe motivato solo apparentemente l’apodittica statuizione di sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4;

con il terzo motivo di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 447 bis e 645 c.p.c., della L. n. 742 del 1969, art. 3 come modificato dalla L. n. 162 del 2014, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che ai processi soggetti al rito lavoro non avrebbe dovuto applicarsi la sospensione feriale dei termini;

Rilevato che:

all’adunanza del 25 novembre 2010 è stato deciso il processo iscritto al R.G. con il numero 14228 del 2018 i cui contenuti, strettamente connessi a quello odierno, impongono di attenderne lo scrutinio.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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