Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10041 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10041 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

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ORDINANZA
sul ricorso 14667-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001 in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
SOCIETA’ INVESTIMENTI AGOGROUP SRL in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA TUSCOLANA 220, presso lo studio dell’avvocato
TOTARELLI PAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato
MUSITELLI MARCO, giusta procura ad litem a margine del
controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 112/67/2013 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO – Sezione Staccata di BRESCIA del 28.1.2013,
depositata il 04/03/2013;

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Data pubblicazione: 08/05/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI;
udito per la controricorrente l’Avvocato Paolo Totarelli (per delega
avv. Marco Musitelli) che si riporta agli scritti.

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista
dall’art.380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
L’Agenzia delle Entrate di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, affidato
ad un unico motivo, avverso la sentenza n.112/67/13 depositata il 4 Marzo
2013, con la quale la CTR della Lombardia —Sez.Brescia- ha rigettato l’appello
proposto dalla stessa contro la sentenza della CTP di Bergamo che aveva
annullato l’avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di 1RES,
IVA e IRAP per l’anno 2007 nei confronti della Investimenti Agogroup s.r.l.
sulla base di una ritenuta antieconomicità di operazioni commerciali che
avevano determinato l’accertamento di un maggior reddito in ragione di vendite
immobiliari sottocosto e, per altro verso, per redditi non dichiarati in ragione
della cessione di un credito di euro 150.000,00 per il corrispettivo di soli euro
30.000,00.
Secondo il giudice di appello la cessione del credito al valore di corrispettivo
concordato era insindacabile, una volta acclarato che non si trattava di atti fittizi
o simulati, mentre rispetto alle vendite di immobili, dalle quali era emersa “una
verifica francamente anomala del margine economico”, l’Agenzia non era
riuscita ad assolvere l’onere sulla stessa ricadente, avendo fatto riferimento a
criteri incomprensibili e non agganciati ad alcun dato normativo.
La società contribuente ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando
l’inammissibilità della censura concernente il merito e comunque l’infondatezza
della censura, non avendo l’Agenzia assolto all’onere sulla stessa incombente di
dimostrare l’antieconomicità delle operazioni commerciali e la loro piena
congruità anche dal punto di vista economico.
La proposta censura, con la quale si prospetta il vizio di violazione e falsa
applicazione dell’ art.39 comma 1 dpr n.600/73 e dell’art.2697 c.c., in relazione
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Ric. 2013 n. 14667 sez. MT – ud. 03-04-2014

FATTO E DIRITTO

all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c., è infondata.
Torna all’attenzione di questa Corte la questione concernente la legittimità
dell’operato dell’amministrazione finanziaria che provvede alla rettifica delle
dichiarazioni dei contribuenti considerando antieconomiche determinate scelte
imprenditoriali, in base al principio secondo cui, chiunque svolga un’attività
economica dovrebbe, secondo l’id quod plerumque accidit, indirizzare le
profitti, in tal modo valutando negativamente le condotte improntate
all’eccessività di componenti negativi o all’immotivata compressione di
componenti positivi di reddito.
In questa direzione questa Corte, con precipuo riferimento alle imposte sui
redditi, ha reiteratamente riconosciuto che rientra nei poteri
dell’amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi
esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime, anche se
non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti
giuridici compiuti nell’esercizio d’impresa, con negazione della deducibilità di
parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa-cfr.Cass. n.
12813/2000(con riferimento all’ILOR);Cass. n. 9497/2008 e Cass.

n.

3243/2013,Cass.n.1711/2007 (con riferimento all’IRPEG); Cass. n.
7487/2002;Cass. n. 10802/2002;Cass. n. 5463/2003;Cass. n. 398/2003;Cass. n.
19150/2003.V anche Cass. nn.1821/2001, 6337/2002,793/2004-.
Alla base di questo indirizzo vi è il convincimento che in presenza di un
comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, rimasto
inspiegato da parte del contribuente, è pienamente legittimo l’accertamento ai
sensi dell’articolo 39, comma primo lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973.Ragion
per cui il giudice di merito che giunga a ritenere illegittimo l’accertamento è
tenuto a specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che
l’antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatica di
possibili violazioni di disposizioni tributarie -Cass. n. 1821/2001-.
Peraltro, questa stessa Corte,

chiamata a verificare la possibilità ed

eventualmente i limiti entro i quali è possibile estendere i principi
giurisprudenziali testè affermati al tributo IVA, ha affermato che in caso di
contestazione di operazioni antieconomiche, l’amministrazione non può
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Ric. 2013 n. 14667 sez. MT – ud. 03-04-2014

proprie condotte verso una riduzione dei costi ed una massimizzazione dei

rettificare l’Iva detratta sugli acquisti, a meno che si tratti di operazioni
inesistenti, di sovrafatturazioni o di un più ampio contesto di abuso del diritto.
Ciò perché la regola sull’antieconomicità è propria dell’imposizione diretta e
può estendersi anche all’Iva solo nell’osservanza di tutti i principi enunciati in
materia dalla Corte di Giustizia, a tenore dei quali, in via generale, non è
consentita alcuna limitazione al diritto di detrazione-Cass.n.22130/2013-.
rivolgono alla questione del credito ceduto per un corrispettivo di oltre quattro
volte inferiore all’importo del credito stesso, rispetto al quale la ricorrente,
come ha rammentato la parte controricorrente in memoria, ha specificamente
prestato acquiescenza —v.pag.6 ricorso-.
Immune dal vizio prospettato appare la decisione impugnata con riguardo alla
sottofatturazione delle unità immobiliari, rispetto alle quali la CTR ha dato atto
che le valutazioni fuori mercato correlate ai margini dichiarati dalla società”
l’Agenzia non è riuscita ad adempiere a quello che sarebbe stato comunque suo
onere probatorio, ed anzi il riferimento al costo di costruzione, e alla rendita
catastale(pagina 9 pvc) risulta francamente incomprensibile e comunque non
agganciato a nessun dato normativo”.
Ora, la censura sul punto esposta dalla ricorrente riguarda le valutazioni
espresse dalla CTR a sostegno della ritenuta mancata dimostrazione, da parte
dell’Agenzia, dell’antieconomicità.
Si tratta, a ben vedere, di vizio che riguarda la motivazione della decisione che
avrebbe potuto attivare il controllo di logicità della sentenza solo se fosse stata
prospettata la censura di cui al n.5 dell’art.360 comma 1 c.p.c. che, per contro,
non risulta contestato.
Sulla base di tali considerazioni e condivisa nei limiti sopra riportati la
relazione depositata, il ricorso va rigettato, con la condanna dell’Agenzia
ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo in
favore della controricorrente.
P.Q.M.
La Corte

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Ric. 2013 n. 14667 sez. MT – ud. 03-04-2014

Orbene, nel caso di specie, le censure che svolge l’Agenzia ricorrente non si

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese
processuali che liquida in favore della controricorrente in euro 6000,00 per
compensi, oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento a carico della ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale ai sensi dell’art.13 comma 1 bis dPR n.115/2002.

Così deciso il 3 aprile 2014.

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