Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10041 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. I, 06/05/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 06/05/2011), n.10041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.V., con domicilio eletto in Roma, via Germanico n. 107,

presso l’Avv. Picone Giuseppe, rappresentato e difeso dall’Avv.

Candiano Orlando Mario come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Bari n. 855/08

R.G. depositato il 5 marzo 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 27 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.V. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 2.200,00 per anni uno e mesi dieci di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei Conti di Bari dal 2.4.2004 e non ancora definito alla data di presentazione della domanda (10.11.2008).

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata si osserva quanto segue.

Il primo motivo con il quale si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere omesso il giudice del merito di pronunciarsi su di un’eccezione di costituzionalita’ e’ inammissibile per difetto di autosufficienza dal momento che dal decreto impugnato non risulta che l’eccezione sia stata proposta e nel ricorso non vengono compiutamente riportate le modalita’ con cui cio’ sarebbe avvenuto.

Il secondo motivo con il quale si propone la questione di costituzionalita’ della L. n. 89 del 2001, art. 2 per violazione degli artt. 111 e 117 Cost. e artt. 41 e 6 della CEDU e’ infondato in quanto la Corte, valutando la questione anche sotto il profili denunciato, ha gia’ affermato che “In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata dei processo, e’ manifestamente infondata la questione di costituzionalita’ della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a, nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata, non essendo ravvisabile alcuna violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento alla compatibilita’ con gli impegni internazionali assunti dall’Italia mediante la ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali. Infatti, qualora sia sostanzialmente osservato il parametro fissato dalla Corte Edu ai fini della liquidazione dell’indennizzo, la modalita’ di calcolo imposta dalla norma nazionale non incide sulla complessiva attitudine della legislazione interna ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto in argomento, non comportando una riduzione dell’indennizzo in misura superiore a quella ritenuta ammissibile dal giudice europeo; diversamente opinando, poiche’ le norme Cedu integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello subcostituzionale, dovrebbe valutarsi la conformita’ del criterio di computo desunto dalle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all’intera durata del processo, rispetto al novellato art. 111 Cost., comma 2, in base al quale il processo ha un tempo di svolgimento o di durata ragionevole, potendo profilarsi, quindi, un contrasto dell’interpretazione delle norme Cedu con altri diritti costituzionalmente tutelati (Cassazione civile, sez. 1^, 6/5/2009, n. 10415).

Il terzo motivo con il quale si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere omesso il giudice di pronunciarsi in ordine alla rilevanza ai fini dell’indennizzo anche della preventiva fase amministrativa e’ inammissibile per difetto di autosufficienza dal momento che dal decreto impugnato non risulta che detta domanda sia stata proposta e nel ricorso non vengono compiutamente riportate le modalita’ con cui cio’ sarebbe invece avvenuto.

Di conseguenza e’ inammissibile il quarto motivo che attiene ad una questione nuova in quanto non risulta proposta nella fase di merito.

Considerazioni analoghe debbono essere svolte per il quinto motivo e il sesto motivo che attengono a questioni non esaminate dal giudice del merito e per le quali non vengono compiutamente indicate le modalita’ con cui sarebbero state allo stesso sottoposte.

Il settimo e l’ottavo motivo con il quale si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta ragionevolezza di un termine di durata di tre anni per il giudizio di primo grado pur in presenza di una causa in materia di pensione sono infondati in quanto la Corte ha gia’ affermato che “Secondo i parametri indicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ai quali il giudice nazionale e’ tenuto a conformarsi nell’applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 la durata ragionevole del processo (nella specie:

dinanzi alla Corte dei conti in materia di pensione) e di tre anni in primo grado e di due anni in secondo grado; e l’equa riparazione deve essere liquidata in una somma variabile tra i mille/00 ed i millecinquecento/00 Euro per ciascun anno eccedente il termine ragionevole (Cassazione civile, sez. 1^, 3/01/2008, n. 14) e comunque il giudice di merito ha congruamente motivato il suo convincimento evidenziando la complessita’ derivante dall’elevato numero dei ricorrenti.

Il nono motivo con il quale si lamenta l’integrale compensazione delle spese e’ invece fondato in quanto la motivazione consistente nella mancata contestazione da parte dell’Avvocatura della pretesa non incide di per se’ sulla soccombenza in quanto, come e’ gia’ stato affermato dalla Corte (sez. 1^, 22/01/2010, n. 1101), nulla impedisce alla pubblica amministrazione di predisporre i mezzi necessari per offrire direttamente soddisfazione a chi abbia sofferto un danno a cagione dell’eccessiva durata di un giudizio in cui sia stato coinvolto per cui non puo’ dubitarsi che la stessa amministrazione abbia dato causa al giudizio.

Il decreto deve dunque essere cassato limitatamente alla pronuncia sulle spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa puo’ essere decisa nei merito e pertanto, compensate per un mezzo le spese del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo, in considerazione dell’accoglimento solo parziale della domanda, l’Amministrazione deve essere condannata al pagamento del residuo.

L’accoglimento del ricorso solo in parte e unicamente in punto spese giustifica la compensazione nella misura di due terzi di quelle di questa fase.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua il decreto impugnato e condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della meta’ delle spese del giudizio di merito che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 806,00, di cui Euro 445,00 per onorari e Euro 311,00 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo, nonche’ di un terzo di quelle di questa fase, che per l’intero liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo; spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

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